Cassazione Civile, Ordinanza n. 19555/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato otto avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005, recuperando a tassazione componenti positivi di reddito qualificati come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, ritenendo che derivassero da lavoro autonomo non abituale e dall'assunzione di obblighi di fare o non fare nell'ambito di una complessa operazione fraudolenta relativa a un terreno in Montopoli Valdarno. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi ottenendo l'accoglimento in primo e secondo grado. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre i contribuenti avevano resistito con controricorsi e ricorsi incidentali condizionati. In corso di giudizio i contribuenti hanno poi depositato istanza di estinzione ex L. 197/2022, allegando domanda di definizione agevolata e quietanza di pagamento della prima rata. La Corte ha esaminato prioritariamente tale istanza, verificando la sussistenza dei presupposti della definizione agevolata delle controversie tributarie.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186, 194, 197 e 198, L. 197/2022. Ha rilevato che i contribuenti avevano depositato tempestivamente la domanda di definizione e la prova del pagamento della prima rata, calcolata nella misura del 5% del valore delle controversie, nei termini e alle condizioni previste dalla legge. Ha inoltre precisato che resta ferma la facoltà dell'Agenzia di opporre eventuale diniego, con le conseguenze di legge. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. l), TUIR
la norma è richiamata come base della qualificazione fiscale dei redditi recuperati a tassazione, in quanto redditi diversi derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente e da obblighi di fare o non fare
art. 1, comma 186, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui sia parte l'Agenzia delle entrate, mediante domanda del soggetto legittimato e pagamento dell'importo dovuto
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191.
il perfezionamento della definizione richiede sia la presentazione della domanda sia il pagamento degli importi dovuti
art. 1, comma 197, secondo periodo, L. 29 dicembre 2022, n. 197
In tal caso il processo è sospeso (…) ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
imputa al contribuente l'onere di depositare in giudizio copia della domanda di definizione e della ricevuta del versamento degli importi dovuti o della prima rata
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
il deposito rituale della domanda e della prova del versamento comporta la declaratoria di estinzione del processo e la regolazione delle spese secondo la regola delle anticipazioni
art. 372, secondo comma, c.p.c.
la Corte osserva che il deposito della prova della definizione agevolata non è soggetto a notifica alla controparte ai sensi di tale disposizione, nel testo modificato dal d.lgs. 149/2022, applicabile per tempus regit actum
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
richiamato per affermare l'applicazione del testo novellato dell'art. 372, secondo comma, c.p.c. in base al principio tempus regit actum
l. 30 marzo 2023, n. 34
richiamata solo incidentalmente come norma che ha ampliato i termini della definizione agevolata
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in Cassazione la presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata e il deposito della prova del pagamento della prima rata, nei termini di legge, determinano l'estinzione del giudizio.
- Il perfezionamento della definizione agevolata richiede il concorso della domanda e del pagamento degli importi dovuti; il deposito di tale documentazione in giudizio è il presupposto processuale per la declaratoria di estinzione.
- Il deposito della documentazione comprovante la definizione agevolata non richiede notificazione alla controparte, se la disciplina processuale applicabile lo esclude secondo il regime intertemporale vigente.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa o successivi sviluppi sul diniego della definizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19396/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19400/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19404/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19407/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19411/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19413/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →