Sentenza n. 238/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento del decreto emesso dalla Questura di Chieti datato 11.03.2021, prot. Div. P.A.S.I Cat 6/F/CC/2021, notificato il 14.3.2021, il quale dispone la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia 118681-10 nonché di qualsiasi atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Chieti di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 TULPS e l'eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità. La revoca traeva origine dal fatto che il ricorrente era stato trovato, in orario notturno e in prossimità di un centro abitato, alla guida della propria autovettura con un fucile da caccia carico e pronto all'uso. Il ricorrente aveva giustificato la condotta sostenendo di avere lasciato l'arma carica nell'autovettura dopo avere rinunciato a una battuta di caccia a causa del maltempo. Deduceva inoltre che la vicenda penale si era conclusa con l'archiviazione per estinzione del reato a seguito di oblazione e che tale esito avrebbe dovuto attenuare il disvalore della condotta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della revoca. Ha affermato che il porto d'armi non costituisce un diritto, ma un'eccezione al generale divieto di portare armi, concedibile soltanto quando sussista la piena affidabilità del titolare circa il corretto e prudente uso dell'arma. In materia l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità preventiva, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, palese contraddittorietà o travisamento dei fatti. Il trasporto di un'arma carica e pronta all'uso in automobile, di notte e vicino a un centro abitato, è stato ritenuto oggettivamente incompatibile con la piena affidabilità richiesta e qualificato come grave abuso del titolo di polizia, anche perché la licenza venatoria autorizza l'uso dell'arma esclusivamente nell'attività di caccia. La spiegazione fornita dal ricorrente ha confermato, secondo il Collegio, la negligenza nella custodia e nell'osservanza della disciplina sulle armi. L'archiviazione o estinzione del procedimento penale per oblazione non ha eliminato il fatto storico, che l'amministrazione può valutare autonomamente ai fini preventivi e amministrativi, senza finalità punitive. È stata respinta anche la censura di sproporzionalità, ritenendo la revoca necessaria e adeguata alla tutela della sicurezza pubblica. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
La disposizione fonda il potere dell'autorità di pubblica sicurezza di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando il soggetto non offra sufficienti garanzie di affidabilità; nel caso concreto il potere è stato richiamato anche in relazione all'incompatibilità tra il divieto di detenzione sopravvenuto e la permanenza di autorizzazioni di polizia in materia di armi.
art. 53, comma 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
La contestazione penale relativa alla condotta di trasporto dell'arma si è conclusa per estinzione del reato a seguito di oblazione; tale esito non impedisce all'amministrazione di valutare autonomamente il fatto storico ai fini della prevenzione dei rischi connessi all'uso delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Il porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un'eccezione al generale divieto di portare armi; il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione presuppongono la piena affidabilità del titolare circa il corretto, prudente e sicuro uso dell'arma.
- In materia di autorizzazioni di polizia relative alle armi, l'amministrazione esercita un'ampia discrezionalità di natura preventiva: non è necessario l'accertamento di un effettivo abuso dell'arma, essendo sufficiente una condotta obiettivamente idonea a far dubitare dell'affidabilità del titolare.
- Il trasporto di un'arma da fuoco carica e pronta all'uso all'interno di un'autovettura, in orario notturno e in prossimità di un centro abitato, può legittimamente essere valutato come indice di grave inaffidabilità e giustificare la revoca del porto d'armi.
- L'amministrazione può valutare il fatto storico posto a fondamento di una vicenda penale anche quando il procedimento penale sia stato archiviato o il reato sia stato dichiarato estinto per oblazione, poiché la valutazione amministrativa ha finalità preventive e non punitive ed è autonoma rispetto a quella penale.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, palese contraddittorietà o travisamento dei fatti; la revoca è proporzionata quando risulti necessaria e adeguata alla tutela della sicurezza pubblica.
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