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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2514

Regolamento delegato (UE) 2024/2514 della Commissione, del 3 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dati da scambiare attraverso il sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica tale regolamento per quanto riguarda l’elenco delle formalità non doganali dell’Unione incluse nell’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane

Normativa europea32024R2514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento completa il quadro dello sportello unico doganale UE, specificando quali dati devono essere scambiati automaticamente tramite EU CSW-CERTEX per consentire lo sdoganamento quando sono coinvolte formalità non doganali dell’Unione. Aggiorna inoltre l’allegato del regolamento (UE) 2022/2399 aggiungendo nuove formalità e allineandole alle pertinenti normative settoriali. L’effetto pratico è rafforzare l’interoperabilità tra sistemi doganali e sistemi settoriali, riducendo duplicazioni e controlli manuali. Le nuove voci entrano in applicazione in date scaglionate, in funzione della singola formalità.

Regolamento delegato che specifica i dati da scambiare tramite EU CSW-CERTEX per diverse formalità non doganali dell’Unione e aggiorna l’elenco delle formalità incluse nello sportello unico doganale UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi di dati tra autorità doganali, autorità non doganali competenti e sistemi non doganali dell’Unione nell’ambito dello sportello unico dell’UE per le dogane (EU Single Window Customs). Riguarda i regimi doganali e le riesportazioni che richiedono formalità non doganali dell’Unione, nonché le formalità elencate nelle parti A e B dell’allegato del regolamento (UE) 2022/2399: ODS, F-gas, beni culturali, CBAM, FLEGT, prodotti a duplice uso, CITES, ICSMS e notifica di arrivo (NOA). Introduce date di applicazione differenziate per singole formalità (3 marzo 2025, 28 giugno 2025, 1 gennaio 2026).

Regolamento delegato (UE) 2024/2514: dati da scambiare nello sportello unico doganale UE

Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (UE) 2022/2399 sullo sportello unico dell’Unione europea per le dogane, per rendere operativa la cooperazione digitale tra autorità doganali e autorità competenti non doganali. La finalità è consentire lo scambio automatico e la verifica delle informazioni necessarie allo sdoganamento quando una dichiarazione doganale o di riesportazione richiede il rispetto di formalità non doganali dell’Unione.

Contesto normativo e finalità

Il sistema EU CSW-CERTEX è descritto come il canale di interconnessione tra gli ambienti nazionali dello sportello unico doganale e i sistemi non doganali dell’Unione. Il regolamento specifica, per ciascuna formalità rilevante, quali dati devono essere scambiati e rinvia alle discipline settoriali che contengono gli elementi informativi pertinenti.

Ambito oggettivo dello scambio dati

Per i regimi doganali e le riesportazioni che richiedono formalità non doganali dell’Unione, tutti i dati previsti dagli allegati B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se pertinenti alle formalità incluse nell’allegato del regolamento (UE) 2022/2399, devono essere trasmessi tramite EU CSW-CERTEX. La norma ha quindi una funzione di raccordo tra il codice doganale dell’Unione e la normativa settoriale non doganale.

Formalità della parte A dell’allegato del regolamento (UE) 2022/2399

Per le formalità della parte A, il regolamento individua i dati da scambiare per:

  • documenti sanitari comuni di entrata per animali, prodotti, mangimi/alimenti di origine non animale e piante/prodotti vegetali, secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715;
  • certificato di ispezione (COI), secondo i regolamenti delegato (UE) 2021/2306 e di esecuzione (UE) 2021/2307;
  • licenze ODS, secondo gli articoli 16 e 17 e l’allegato VII del regolamento (UE) 2024/590;
  • gas fluorurati a effetto serra, secondo gli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 e l’articolo 23 del regolamento (UE) 2024/573;
  • beni culturali, per licenza di importazione, dichiarazione dell’importatore e descrizione generale, secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079;
  • autorizzazioni CBAM, secondo l’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956.

Formalità della parte B dell’allegato del regolamento (UE) 2022/2399

Per le formalità della parte B, devono essere scambiati i dati relativi a:

  • licenze FLEGT, secondo il regolamento (CE) n. 1024/2008;
  • esportazioni di prodotti a duplice uso, secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2021/821;
  • certificati CITES, secondo gli allegati da I a V del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012;
  • informazioni per ICSMS, secondo l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248;
  • notifica di arrivo (NOA), secondo l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2024/2104.

Modifica dell’elenco delle formalità e date di applicazione

L’allegato del regolamento (UE) 2022/2399 viene aggiornato sostituendo alcune voci esistenti e aggiungendone di nuove, con l’indicazione del sistema non doganale dell’Unione competente e della normativa pertinente. Le date di applicazione sono differenziate: 3 marzo 2025 per ODS, F-gas e NOA; 28 giugno 2025 per le tre voci relative ai beni culturali; 1 gennaio 2026 per CBAM.

Entrata in vigore e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Dati da scambiare tramite EU CSW-CERTEX

Per i regimi doganali o la riesportazione che richiedono formalità non doganali dell’Unione, devono essere scambiati tramite EU CSW-CERTEX tutti i dati di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e all’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 pertinenti alle formalità elencate nel regolamento (UE) 2022/2399.

Formalità non doganali della parte A dell’allegato del regolamento (UE) 2022/2399

Sono indicati come dati da scambiare, tramite EU CSW-CERTEX, quelli stabiliti per: documenti sanitari comuni di entrata (DSCE-A, DSCE-P, DSCE-D, DSCE-PV) nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715; certificato di ispezione (COI) nei regolamenti delegato (UE) 2021/2306 e di esecuzione (UE) 2021/2307; licenze per importazione/esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) negli articoli 16 e 17 e allegato VII del regolamento (UE) 2024/590; gas fluorurati a effetto serra (F-gas) negli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 e articolo 23 del regolamento (UE) 2024/573; beni culturali (ICG-L, ICG-S, ICG-D) nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079; autorizzazioni CBAM nell’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956.

Formalità non doganali della parte B dell’allegato del regolamento (UE) 2022/2399

Sono indicati come dati da scambiare, tramite EU CSW-CERTEX, quelli stabiliti per: licenze FLEGT nell’allegato del regolamento (CE) n. 1024/2008; esportazioni di prodotti a duplice uso negli allegati II e III del regolamento (UE) 2021/821; certificati CITES negli allegati da I a V del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012; informazioni scambiate con ICSMS nell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248; notifica di arrivo (NOA) nell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2024/2104.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2022/2399

L’allegato del regolamento istitutivo dello sportello unico doganale UE è modificato per aggiungere o aggiornare le voci delle formalità non doganali incluse nelle parti A e B, con indicazione dell’acronimo, del sistema non doganale dell’Unione, della normativa pertinente e della data di applicazione.

Nuove voci e date di applicazione

Nella parte A sono sostituite o aggiunte le voci per ODS, F-gas, ICG-L, ICG-S, ICG-D e CBAM; nella parte B è aggiunta la voce NOA. Le date di applicazione indicate nell’allegato sono: 3 marzo 2025 per ODS, F-gas e NOA; 28 giugno 2025 per ICG-L, ICG-S e ICG-D; 1 gennaio 2026 per CBAM.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedoganesemplificazione amministrativascambio di daticommercio internazionaleambiente

Testo integrale

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