Cassazione Civile, Ordinanza n. 21224/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento in materia di Tarsu e Tia relativo agli anni d'imposta 2008-2011, impugnato dalla contribuente con esito favorevole in primo e secondo grado. Il Comune, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La Corte non esamina il merito della pretesa tributaria, ma rileva preliminarmente un vizio della notificazione del ricorso: la notificazione era stata eseguita dall'ufficiale giudiziario presso il domicilio eletto della contribuente ex artt. 139 e 140 c.p.c.; tuttavia, a fronte dell'irreperibilità relativa del destinatario, non è stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa con cui si dava notizia dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale. Il ricorrente non ha chiesto rimessione in termini e la controparte è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in caso di notificazione ex art. 140 c.p.c. o in fattispecie analoghe di irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa; la sola prova della spedizione non basta. Poiché tale avviso non era stato prodotto e non vi era attività difensiva dell'intimata né istanza di rimessione in termini del ricorrente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 139 c.p.c.
Norma evocata quale base del procedimento notificatorio svolto dall'ufficiale giudiziario presso il domicilio eletto.
art. 140 c.p.c.
Per il perfezionamento della notifica in caso di irreperibilità relativa non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa; occorre la produzione dell'avviso di ricevimento per provare la regolarità della notificazione.
art. 24 Cost.
Usato, in combinazione con l'art. 111 Cost., per un'interpretazione costituzionalmente orientata che assicuri effettiva conoscibilità dell'atto e tutela del diritto di difesa.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato quale parametro di ragionevolezza e parità delle parti nel procedimento notificatorio e nella prova del suo perfezionamento.
art. 8 L. 890/1982
La Corte richiama l'interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui, per la notifica a mezzo posta in caso di mancata consegna, la prova del perfezionamento richiede l'avviso di ricevimento della CAD.
art. 372, comma 2, c.p.c.
Richiamato per affermare che l'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza/adunanza, anche senza previo elenco alle altre parti.
art. 291 c.p.c.
Escluso il ricorso alla rinnovazione della notificazione in mancanza dell'avviso di ricevimento, nel caso concreto.
art. 184-bis c.p.c.
Indicata la possibilità, per il difensore presente, di chiedere rimessione in termini ove dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dell'avviso non ricevuto.
art. 379 c.p.c.
Richiamato come termine ultimo, in via generale, per la produzione dell'avviso di ricevimento prima della discussione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Norma richiamata per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
L. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., quando il destinatario sia temporaneamente assente o comunque in situazione di irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento della notifica non può essere desunta dalla sola spedizione della raccomandata informativa: è necessario produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
- La produzione dell'avviso di ricevimento non è richiesta in funzione meramente formale, ma quale prova dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio e della concreta possibilità per il destinatario di conoscere l'atto.
- In sede di legittimità, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, in assenza di attività difensiva dell'intimato, comporta l'inammissibilità del ricorso, senza che sia normalmente concedibile un termine per integrare la prova o disporre la rinnovazione della notificazione.
- L'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale fissata per la trattazione, ma deve comunque essere depositato prima dell'inizio della relazione del relatore.
- L'interpretazione delle regole sulla notificazione deve essere orientata dai principi costituzionali di difesa e parità delle parti, così da garantire una ragionevole possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
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