Cassazione Penale, Sentenza n. 17371/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
LBJ SRL impugnava l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare interdittiva dall'esercizio dell'attività di commercio di ricambi di veicoli, ritenuta responsabile di illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001 per un reato presupposto di riciclaggio commesso da RESCIA Angelo, considerato amministratore di fatto. La società contestava la mancanza di gravi indizi e del collegamento tra reato e ente (sostenendo che RESCIA agisse personalmente e che la società si rifornisse da fonti lecite; che i locali non fossero nella disponibilità della società; che la perquisizione non aveva fornito riscontri), nonché l'omessa indicazione del concreto pericolo di reiterazione, la violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura e la mancata verifica del profitto o della reiterazione ai sensi dell'art.13 D.Lgs.231/2001.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame: esistono intercettazioni che mostrano direttive di RESCIA nell'interesse della società, la documentazione aziendale è incompleta (mancano registrazioni coerenti di acquisti e vendite e le vendite on-line non risultano documentate), vi sono elementi che fanno ritenere un "canale oscuro" e il coinvolgimento dell'ente nelle condotte illecite. Quanto alla sanzione interdittiva, la Corte conferma che, ai sensi dell'art.25-octies, possono applicarsi le sanzioni interdittive previste dall'art.9 comma 2; per l'applicazione è sufficiente uno dei presupposti dell'art.13 (profitto rilevante o reiterazione) e nel caso è stata ritenuta la reiterazione; inoltre la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura è correttamente motivata, anche se implicita, in relazione alla gravità e al grado di compromissione della struttura. La ricorrente è condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (D.Lgs. 231/2001) - articolo 25-octies
L'art.25-octies consente l'applicazione di sanzioni interdittive all'ente per i delitti presupposti relativi al caso (qui riciclaggio); il collegamento fra reato presupposto ed ente può essere accertato anche tramite elementi indiziari quali intercettazioni e carenze documentali
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (D.Lgs. 231/2001) - articolo 9, comma 2
L'art.9 comma 2 include, nel novero delle sanzioni interdittive, l'interdizione dall'esercizio dell'attività; tale sanzione può dunque essere applicata all'ente quando ricorrono i presupposti di legge
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (D.Lgs. 231/2001) - articolo 13
Per l'applicazione delle sanzioni interdittive è sufficiente che ricorra uno dei due presupposti indicati dall'art.13: profitto di rilevante entità oppure reiterazione degli illeciti; nel caso di specie la Corte ha ritenuto soddisfatto il requisito della reiterazione
Massime di principio
- La responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs.231/2001 può essere accertata anche attraverso indizi: intercettazioni che mostrano direttive, mancata o incompleta documentazione contabile e discrepanze tra fatture di acquisto e di vendita costituiscono elementi rilevanti di collegamento tra reato e impresa
- La qualifica di "amministratore di fatto" di una persona fisica che gestisce attività per l'ente può determinare la responsabilità dell'ente stesso se emerge un coinvolgimento operativo e decisionale nelle condotte illecite
- Per l'applicazione delle sanzioni interdittive (es. interdizione dall'attività) non è necessario provare entrambe le condizioni dell'art.13: è sufficiente dimostrare o un profitto di rilevante entità o la reiterazione degli illeciti; la reiterazione può essere desunta dal modus operandi, dalla continuità dell'attività illecita e dall'attività online collegata all'ente
- La proporzionalità e l'adeguatezza della misura interdittiva devono essere motivate in relazione a gravità dei fatti e grado di compromissione dell'ente; la motivazione può essere anche implicita purché logica e riferita agli elementi probatori
- In situazioni simili, la migliore difesa dell'ente consiste nel dimostrare la separazione tra le condotte personali dell'individuo e l'attività societaria: completa e trasparente documentazione delle compravendite, evidenze di controlli interni, contratti di locazione a terzi per i locali, assenza di prove di utilizzo aziendale per attività illecite e la dimostrazione di un ruolo esclusivamente esterno o di mera collaborazione da parte della persona fisica coinvolta
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