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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29502/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Izzo ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riformando la decisione del GUP, aveva escluso l'aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 1 c.p. e aveva rideterminato la pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 1.600 di multa (imputazioni connesse agli artt. 110, 56, 629, 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 597, comma 3 c.p.p. e reformatio in peius, sostenendo che la Corte di appello avrebbe applicato in sede di nuovo calcolo della pena un aumento per l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p., su un punto che sarebbe stato coperto da giudicato e non oggetto di specifica impugnazione; secondo il ricorrente tale aggravante, pur riconosciuta dal Gip, non era stata concretamente operativa in primo grado e quindi la nuova applicazione costituisce peggioramento non consentito; (2) vizio di motivazione e travisamento del fatto per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con la censura che la Corte si sarebbe limitata a richiamare la biografia criminale senza considerare che il ricorrente non avrebbe subito la condanna alla pena indicata in sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo entrambi i motivi infondati. Sul primo motivo ha spiegato che non c'è stata reformatio in peius: l'esclusione in appello dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 c.p. ha reso non applicabile il criterio di contenimento previsto dall'art. 63, comma 4 c.p. utilizzato in primo grado, consentendo al giudice di merito di rideterminare la pena anche tenendo conto dell'aumento per l'art. 416-bis.1 c.p.; l'operazione non ha comunque determinato un aumento della pena rispetto al primo grado, ma una pena complessivamente inferiore. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente motivata: la motivazione della Corte di Appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata considerata compiuta, logica e non irragionevole. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Riferimento alla responsabilità per concorso di persone nel reato; utilizzato per descrivere la posizione processuale dell'imputato.

  • art. 56 c.p.

    Principio della continuazione nel reato o altre norme di coordinamento; richiamato nell'ambito delle imputazioni complessive a carico dell'imputato.

  • art. 629 c.p.

    Norma relativa a specifiche fattispecie di reato (nel testo è richiamata tra le imputazioni); la Corte ha confermato l'imputazione salvo le modifiche già indicate.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante speciale collegata alla partecipazione a organizzazioni mafiose; nella determinazione della pena la Corte di Appello ha applicato l'aumento previsto da tale circostanza, ritenendolo operante nel nuovo calcolo definitivo.

  • art. 628, comma terzo, n. 1 e n. 3 c.p.

    Aggravanti previste per talune condotte (richiamate in primo e secondo grado): in appello è stata esclusa l'aggravante indicata (n. 1) e, in rapporto al n. 3, la sua esclusione in appello ha inciso sulla diversa applicazione del criterio di determinazione della pena rispetto al primo grado.

  • art. 597, comma 3 c.p.p.

    Norma sul divieto di reformatio in peius in sede di impugnazione; il ricorrente l'ha invocata per censurare un presunto peggioramento della posizione penale, ma la Corte ha ritenuto che le modifiche determinate dall'appello non costituissero violazione del divieto.

  • art. 63, comma 4 c.p.

    Criterio di contenimento della pena in presenza di più circostanze; la Corte ha spiegato che tale criterio era stato applicato in primo grado ma non poteva essere mantenuto dopo l'esclusione di una aggravante in sede d'appello, consentendo così una diversa ricalcolazione della pena.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice d'appello di rideterminare la pena quando l'esclusione o modifica di circostanze (aggravanti o attenuanti) in sede di appello modifica i presupposti del calcolo della pena: ciò è consentito se il risultato non aggrava la posizione dell'imputato rispetto al primo grado o se la rinnovata valutazione è giustificata dalla diversa composizione delle circostanze rilevanti.
  • Quando in primo grado era stato applicato un criterio di contenimento (art. 63, comma 4 c.p.) in funzione delle circostanze riconosciute, l'esclusione successiva di una di tali circostanze in appello può legittimare una nuova valutazione delle altre circostanze (anche con l'operatività di altre aggravanti), senza violare il divieto di peggioramento, purché la motivazione chiarisca il diverso rapporto tra le circostanze e il nuovo esito non comporti un effettivo peggioramento illecito.
  • Le impugnazioni sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiedono censure specifiche, circostanziate e dimostrabili: la semplice deduzione generica o il richiamo a elementi parziali della biografia non è sufficiente; il ricorrente deve indicare in che modo la motivazione è illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente.
  • Il giudice di legittimità verifica sia la correttezza di diritto (es.: rispetto del divieto di reformatio in peius) sia la ragionevolezza della motivazione del giudice di merito; per vincere in Cassazione è necessario mostrare l'esistenza di un vizio di legge o di evidente illogicità/contraddittorietà nella motivazione.
  • La qualificazione e l'operatività delle aggravanti e attenuanti sono elementi determinanti nella dosimetria della pena: modifiche nella loro ricognizione tra primo e secondo grado possono legittimamente produrre una nuova determinazione della pena se adeguatamente motivate e non contraddicono il divieto di peggioramento.

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