Cassazione Penale, Sentenza n. 1397/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di correzione di un errore nella sentenza della Corte di cassazione del 10/12/2021: la Corte di cassazione aveva ritenuto che la sentenza del Tribunale di Taranto del 21/06/2011 fosse frutto di un patteggiamento (art. 444 c.p.p.), con conseguente obbligo per il Giudice del rinvio di tenere conto della diminuzione di pena per il rito. La Corte di appello di Lecce ha segnalato che quella decisione non era un patteggiamento ma una condanna emessa dopo dibattimento (pena ripartita tra articolo 9 l. 1423/1956 e art. 116 C.d.S.), chiedendo la correzione. Il Procuratore generale ha chiesto la correzione e la rideterminazione della pena senza applicare alcuna riduzione per il rito; il difensore del condannato ha chiesto invece l'eliminazione della sanzione per il reato di cui all'art. 9 l. 1423/1956 e la rideterminazione della pena residua.
La decisione
La richiesta di correzione è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha rilevato che: (i) l'anomalia non era un mero errore materiale ma un errore di fatto (errore percettivo) nella lettura della sentenza di merito; (ii) il Giudice del rinvio (la Corte di appello di Lecce) non è un soggetto processuale legittimato a proporre la procedura di correzione di errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.; (iii) anche assumendo che si trattasse di un rilievo d'ufficio, è decorso il termine previsto (novanta giorni dalla deliberazione) per sollevare l'errore officiosamente. Conseguenza: nessuna correzione disposta e la pronuncia impugnata resta impregiata dall'errore senza rettifica.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Regola i casi e i termini per la correzione di errori di fatto o materiali nelle sentenze della Corte di cassazione; la Corte ha richiamato i termini (comma 3 e comma 4, secondo periodo) e la legittimazione soggettiva, ritenendo decorso il termine e la Corte di appello non legittimata a proporre la correzione
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento; la Corte ha valutato che la sentenza del Tribunale non fosse una pronuncia di patteggiamento ai sensi di questa norma, rilevando l'errore percettivo nella qualificazione della sentenza di merito
art. 130 cod. proc. pen.
Definizione di errore materiale (lapsus espressivo); la Corte ha distinto l'errore materiale dall'errore di fatto, sostenendo che il caso in esame non rientrava nella nozione di errore materiale
art. 9 l. 1423/1956
Reato richiamato nella vicenda, la cui condanna è stata invocata per la revoca a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 25/2019; la Corte ha preso atto che una delle condanne riguardava tale articolo e che la difesa chiedeva l'eliminazione della sanzione
art. 27 Cost.
Richiamato nei criteri di rideterminazione della pena dal Giudice dell'esecuzione a seguito della revoca per abolitio criminis, come parametro di riferimento per la congruità della pena
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio nella riconsiderazione della pena residua dopo la revoca della condanna per abolitio criminis
Decisione Corte Cost. n. 25/2019
Decisione che ha determinato l'abolitio criminis per talune condotte ai sensi dell'art. 9 l. 1423/1956, motivo della richiesta di revoca delle condanne e della successiva rideterminazione della pena
Massime di principio
- Distinguere sempre errore materiale (lapsus, correggibile ai sensi dell'art. 130 c.p.p.) da errore di fatto/errore percettivo: il primo non incide sul processo cognitivo della decisione, il secondo sì e richiede procedure diverse e non è trattabile come mero 'lapsus'.
- Verificare la legittimazione soggettiva a chiedere la correzione ai sensi di art. 625-bis c.p.p.: non tutti i 'giudici' che segnalano un errore (es. Giudice del rinvio) sono soggetti processuali legittimati a proporre la procedura correttiva.
- Controllare i termini processuali per il rilievo d'ufficio o per la domanda di correzione: esistono termini perentori (es. il termine di novanta giorni per il rilievo d'ufficio richiamato dalla giurisprudenza) e la loro decadenza comporta l'inammissibilità della richiesta.
- Se l'errore riguarda la qualificazione della natura di una sentenza (patteggiamento vs. sentenza di dibattimento), occorre accertare puntualmente gli atti originari: una errata percezione delle risultanze probatorie/processuali può inficiare tutta la decisione e non è automaticamente sanabile come errore materiale.
- Nelle ipotesi di abolitio criminis per effetto di decisioni costituzionali, la rideterminazione della pena residua deve rispettare i criteri costituzionali e codicistici (art. 27 Cost., art. 133 cod. pen.) e va valutata alla luce della natura originaria della sentenza (se derivante da patteggiamento ciò può comportare riduzioni diverse rispetto a sentenza di dibattimento).
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