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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12464/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una rettifica in materia doganale relativa a un'importazione di olio di oliva proveniente dalla Tunisia. A seguito di prelievo di campioni e analisi del laboratorio chimico doganale, l'Ufficio aveva ritenuto che la merce fosse olio di oliva lampante e non vergine, con conseguente esclusione del dazio preferenziale dichiarato. La società importatrice aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'incompletezza e inattendibilità delle analisi e la violazione del contraddittorio per il mancato svolgimento delle controanalisi richieste. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo che l'art. 2, par. 2, del Reg. CEE n. 2568/1991 attribuisca al contribuente il diritto a due controanalisi entro quattro mesi dal prelievo, e che il loro diniego integri violazione del contraddittorio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, violazione del regolamento europeo e delle norme doganali sostenendo che: a) il termine di quattro mesi varrebbe solo in relazione ai prelievi prossimi alla data di durata minima della partita; b) non esisterebbe un diritto alla ripetizione del risultato delle analisi, ma soltanto a verificare la ritualità delle analisi già eseguite. La società ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha riproposto la doglianza sulla violazione del contraddittorio e, assorbite le altre questioni, quelle su onere della prova e sulla disciplina del codice doganale comunitario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, ha dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale e inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza della CTR con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché verifichi se, per il campione di olio prelevato il 6 giugno 2012, fosse stata indicata la data di durata minima della partita: solo in presenza di tale indicazione il termine di quattro mesi per le controanalisi può operare; in mancanza, il diritto alle controanalisi deve essere assicurato senza limiti di tempo. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2, par. 2, Reg. (CEE) n. 2568/1991

    "a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare due controanalisi"

    attribuisce all'interessato il diritto a due controanalisi sul campione; il loro svolgimento è funzionale alla verifica della classificazione organolettica dichiarata.

  • art. 2, par. 3, Reg. (CEE) n. 2568/1991

    disciplina il prelievo e la preparazione dei campioni, rilevante nel procedimento di controllo degli oli di oliva.

  • art. 2, par. 4, Reg. (CEE) n. 2568/1991

    "le analisi e le controanalisi sono effettuate anteriormente alla data di durata minima"; "Qualora il prelievo del campione abbia luogo oltre quattro mesi prima di tale data, le summenzionate analisi sono effettuate entro e non oltre il quarto mese successivo alla data del prelievo. Nessun termine si applica per le altre analisi previste dal suddetto regolamento"

    il termine di quattro mesi opera solo se il campione è prelevato oltre quattro mesi prima della data di durata minima; altrimenti non vi è un termine massimo per le controanalisi.

  • art. 61 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    richiamato come norma doganale invocata per escludere un diritto alla ripetizione delle analisi, ma la Corte non accoglie questa lettura in modo autonomo.

  • art. 65 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    richiamato dalla ricorrente principale in relazione alla disciplina delle analisi doganali e del contraddittorio.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla parte privata a sostegno del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art. 223 disp. att. cod. proc. civ.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato.

  • art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato in relazione ai poteri della Corte di cassazione.

  • art. 2697 cod. civ.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato sulla distribuzione dell'onere della prova.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato con riguardo alla valutazione delle prove.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di prova nel processo tributario.

  • art. 220, par. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/1992

    richiamato dalla parte privata nel terzo motivo incidentale, rimasto assorbito.

  • art. 239 Reg. (CEE) n. 2913/1992

    richiamato dalla parte privata nel terzo motivo incidentale, rimasto assorbito.

Massime di principio

  • In materia di classificazione doganale degli oli di oliva, il diritto dell'interessato a ottenere controanalisi sussiste quale garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e va esercitato secondo la disciplina specifica del regolamento europeo applicabile.
  • Il termine di quattro mesi per l'esecuzione delle analisi e controanalisi non è generale e assoluto: esso opera solo nei casi in cui il prelievo sia avvenuto oltre quattro mesi prima della data di durata minima della partita; se tale presupposto manca, non può essere opposto un limite temporale rigido all'esercizio delle controanalisi.
  • Ai fini della legittimità del diniego delle controanalisi non è sufficiente il mero decorso del tempo dal prelievo: occorre verificare se la partita fosse prossima alla scadenza e se fosse stata indicata la data di durata minima, poiché solo in quel caso il limite temporale assume rilievo.
  • La violazione del diritto al contraddittorio procedimentale va accertata alla luce della disciplina specifica del procedimento amministrativo di controllo, non potendo essere esclusa sulla base di una generica affermazione secondo cui l'interessato avrebbe potuto soltanto contestare la ritualità delle analisi già eseguite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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