Cassazione Penale, Ordinanza n. 22790/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria. La statuizione di merito di condanna per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza, deducendo un unico motivo: la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la valutazione di gravità dell'offesa compiuta dal giudice di merito, sostenendo che le concrete modalità del fatto avrebbero consentito l'applicazione della causa di non punibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché costruito come mera riproposizione di circostanze di fatto già esaminate e correttamente valutate dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso l'art. 131-bis c.p. in ragione della gravità dell'offesa, delle modalità concrete della condotta e del tasso alcolemico accertato.
Norme richiamate
art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato di guida in stato di ebbrezza oggetto della condanna confermata in appello.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito, con valutazione congrua, escluda la tenuità in ragione della gravità dell'offesa, delle modalità concrete del fatto e del tasso alcolemico riscontrato.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una diversa lettura del fatto già valutato dai giudici di merito è inammissibile se non evidenzia un reale vizio di legittimità.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata sulla base della gravità dell'offesa, delle concrete modalità della condotta e dei dati fattuali significativi del caso, come il tasso alcolemico nei reati di guida in stato di ebbrezza.
- Quando la Corte di merito motivi in modo congruo l'esclusione dell'art. 131-bis c.p., il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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