Cassazione Penale, Sentenza n. 32958/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vancheri impugnava l'ordinanza che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari e, in via principale, deduceva la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 51, comma 3-bis (violazione di competenza: la competente sarebbe il Tribunale di Agrigento) in relazione agli artt. 27 e 291 cod. proc. pen.; in subordine censurava la motivazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari, ritenendole carenti e travisanti delle intercettazioni e della documentazione probatoria
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: rilevata la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 (reato meno grave non rientrante nel catalogo dell'art. 51, comma 3-bis), ha constatato che il provvedimento genetico era stato emesso da giudice incompetente. Richiamando i principi delle Sezioni Unite (in particolare Giacobbe, 23/04/2020), la Corte ha affermato l'obbligo del giudice dell'impugnazione di verificare la sussistenza delle condizioni cautelari e, in caso di incompetenza, di adottare i provvedimenti di cui all'art. 27 cod. proc. pen.; applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha inoltre rilevato l'assenza di urgenti esigenze cautelari (mancanza di adeguata indicazione di rischio di inquinamento probatorio e acquisizione definitiva di documenti) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame e l'ordinanza del G.I.P. del 11/01/2022, disponendo l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa
Norme richiamate
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Attribuisce competenza al P.M. e al G.I.P. del Tribunale del capoluogo distrettuale solo se l'associazione è realizzata in vista della commissione di specifici reati (art. 12 commi 1,3,3-ter d.lgs. 286/1998); non opera se i reati contestati sono quelli meno gravi del comma 5
art. 27 cod. proc. pen.
Regola gli effetti temporanei del provvedimento emesso da giudice incompetente e la trasmissione degli atti al giudice competente; consente la temporanea efficacia della misura per consentire l'intervento del giudice naturale nei termini previsti
art. 291, comma 2, cod. proc. pen.
Impone al giudice dell'impugnazione il dovere di verificare la sussistenza delle condizioni per la misura cautelare; in caso di esito negativo deve annullare la misura, altrimenti, se sussiste urgenza, deve dichiarare l'incompetenza e trasmettere gli atti ai sensi dell'art. 27
art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Tipizza il reato relativo alla permanenza illegale nel territorio nazionale di stranieri già titolari di permesso di soggiorno (fattispecie meno grave rispetto ai commi 1,3,3-ter); la qualificazione ai sensi del comma 5 esclude la deroga di competenza prevista dall'art. 51, comma 3-bis
art. 416 cod. pen.
Delinea il reato di associazione a delinquere; la competenza distrettuale per reati associativi sussiste solo se l'associazione era finalizzata alla commissione delle fattispecie previste dall'art. 12 commi rilevanti ai fini dell'art. 51, comma 3-bis
art. 274 cod. proc. pen.
Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) che devono essere adeguatamente motivate per giustificare misure limitative della libertà personale
art. 309 cod. proc. pen.
Attribuisce al Tribunale la funzione di giudice del riesame sulle misure coercitive; il giudice del riesame, nel riqualificare i fatti, ha il dovere di verificare la competenza e le condizioni cautelari
art. 275-bis cod. proc. pen.
Prevede la misura degli arresti domiciliari quale alternativa alla custodia in carcere; nel caso di specie fu utilizzata dal Tribunale del riesame in sostituzione della detenzione
Massime di principio
- Se il giudice dell'impugnazione riqualifica i fatti escludendo la fattispecie che legittima la competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-bis, ha il dovere di verificare la competenza e le condizioni della misura e, se del caso, dichiarare l'incompetenza e trasmettere gli atti ai sensi dell'art. 27; non può limitarsi a confermare o sostituire la misura senza valutare l'effetto sulla competenza
- Il giudice dell'impugnazione (riesame o Cassazione in sede cautelare) deve valutare, ai sensi dell'art. 291 comma 2, la sussistenza dei gravi indizi, delle esigenze cautelari e dell'urgenza; se tali presupposti non emergono compiutamente dalla motivazione, la misura deve essere annullata
- La riqualificazione in reato meno grave che toglierebbe il presupposto di competenza distrettuale rende necessaria la temporanea destabilizzazione della misura (art. 27) e, se manca l'urgenza o concrete indicazioni di rischio di inquinamento probatorio, la prosecuzione della custodia non è giustificata
- La Corte di cassazione, nel sindacato di legittimità sull'impugnazione cautelare, può verificare in che misura il giudice di merito abbia accertato l'urgenza e la competenza; in presenza di incompetenza motivata e di mancanza di presupposti cautelari può annullare e disporre la liberazione
- La decisione cautelare non vincola il pubblico ministero nel procedimento principale: la derubricazione o l'annullamento cautelare non preclude le determinazioni successive del P.M., ma tutela il diritto dell'indagato al giudice naturale e al contraddittorio durante la limitazione della libertà
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