Cassazione Penale, Sentenza n. 07213/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per peculato per aver utilizzato indebitamente tre telepass assegnati al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su vetture private. Deduceva: (i) incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti, sostenendo che il primo episodio sarebbe avvenuto nel circondario di Foggia (o, alternativamente, che la competenza dovesse spettare a Matera per l'aumento edittale intervenuto), e che i vari peculati erano connessi/continuati; (ii) errata applicazione dell'art. 314 c.p., poiché, a suo avviso, mancava il danno erariale (i telepass erano di "Autostrade S.p.A." e concessi per esenzione di veicoli VF ex d.P.R.), mancava la disponibilità "per ragione d'ufficio" (i telepass sarebbero stati fuori uso/gestiti da altri organi e il potere di spesa era centralizzato), la natura del fatto sarebbe istantanea (solo l'appropriazione sarebbe rilevante) e, in subordine, sarebbe configurabile appropriazione indebita o altro reato; infine chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. per aver pagato i transiti dovuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (incompetenza territoriale), ritenendo che la Corte d'appello aveva correttamente motivato che il fatto non si esaurisce nella mera sottrazione ma si completa con l'effettivo utilizzo del telepass e che il primo utilizzo rilevante era avvenuto nel territorio di Chieti. Sul secondo motivo (configurabilità del peculato), la Corte ha richiamato un precedente analogo e ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio sulle questioni fattuali e probatorie rilevanti per accertare se sussistesse la "disponibilità per ragione d'ufficio" e il rapporto tra l'imputato e i telepass. Pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio al giudice di merito per le determinazioni istruttorie indicate. Alcune deduzioni nuove o non previamente sollevate in appello (es. mutamento dell'edittalità, eccezioni di bis in idem) non sono state esaminate per carenza di tempestiva deduzione.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
La Corte richiama i presupposti del peculato: necessita che la cosa mobile sia altrui e che l'agente la abbia 'per ragione' dell'ufficio o del servizio; il possesso qualificato può derivare anche dall'esercizio di fatto di funzioni, non solo dalla competenza formale; in mancanza del rapporto qualificato la fattispecie può essere diversa (appropriazione indebita, furto, truffa).
art. 357 e art. 358 cod. pen.
Riferiti per delineare la qualifica soggettiva pubblicistica richiesta: la disponibilità del bene deve essere connessa alla funzione/ufficio; l'assenza di tale rapporto può portare a diversa qualificazione del fatto.
art. 16 cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione di incompetenza territoriale; la Corte ha però sottolineato che la competenza è valutata in base al momento consumativo del reato così come interpretato in concreto (qui il primo utilizzo del telepass).
art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.
La Corte osserva che questioni non dedotte previamente in appello non possono essere esaminate in Cassazione (limite di ammissibilità dei motivi).
art. 62, n. 6 cod. pen.
Citada dalla difesa come possibile circostanza attenuante (ravvedimento operoso o pagamento dei danni); la Corte non ha risolto il punto nel merito, rimandando il tema al giudice di rinvio insieme alle altre questioni fattuali.
legge 6 novembre 2012, n. 190
Richiamata dalla difesa con riferimento alla variazione dell'elemento edittale del peculato (aumento del minimo edittale) e all'eventuale impatto sulla competenza; la Corte non ha esaminato la questione perché non tempestivamente dedotta in appello.
legge 26 aprile 1990, n. 86
Richiamata per la riforma che ha inglobato nella fattispecie di peculato anche la malversazione ai danni del privato: basta che la cosa sia 'altrui', non necessariamente di proprietà pubblica.
d.P.R. n. 495 del 1992, art. 373, comma 2
Richiamato dalla difesa per sostenere che certi veicoli VF sono esenti dal pagamento del pedaggio; la Corte osserva che l'eventuale danno patrimoniale esclusivo a carico di Autostrade S.p.A. non esclude di per sé il peculato se offeso è anche l'interesse al buon andamento.
d.m. 25 novembre 2012, n. 584
Cited dalla difesa per argomentare la perdita di autonomia dei comandanti provinciali (riparto delle funzioni amministrativo-contabili); la Corte rileva che la mera deduzione non esclude la possibilità di accertamenti istruttori sul possesso e sulle funzioni.
art. 493-ter cod. pen.
Riferito come possibile fattispecie astrattamente applicabile (uso indebito di strumenti di pagamento) a seconda dell'evolversi degli accertamenti di fatto.
art. 646 cod. pen. e art. 61 n. 11 cod. pen.
Menzionati nei motivi aggiunti (riqualificazione in appropriazione indebita aggravata nel procedimento correlato): la Corte richiama che simili questioni di qualificazione soggettiva richiedono accertamenti fattuali e dunque non possono essere decise in questa sede senza istruttoria.
Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012 (Vattani)
Giurisprudenza di riferimento richiamata: il peculato è reato plurioffensivo; la mancanza di danno patrimoniale non esclude la fattispecie se è leso l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il peculato richiede che la cosa sia nella disponibilità o possesso 'per ragione' dell'ufficio: non conta solo la titolarità formale, ma anche la disponibilità materiale derivante dall'esercizio di fatto di funzioni; in assenza di tale rapporto può ricorrere appropriazione indebita o furto.
- Nei casi di beni 'assegnati' all'ente (es. telepass), la valutazione se il danno sia diretto alla pubblica amministrazione o a un privato non esclude automaticamente il peculato: rileva anche l'offesa all'interesse del buon andamento amministrativo.
- Per i reati con possesso e successivo utilizzo (es. telepass), la dinamica temporale e il primo utilizzo possono essere decisivi sia per la qualificazione del reato sia per la competenza territoriale; in concreta il luogo del primo utilizzo può determinare la competenza dell'autorità giudiziaria.
- La natura istantanea dell'illecito può essere rilevante ma non è esclusiva: la sottrazione può integrare il reato solo se il possesso rientra nella sfera della funzione pubblica; l'uso successivo può invece confermare la consumazione contestata e la pertinenza della qualificazione pubblicistica.
- Questioni di fatto rilevanti per la qualifica soggettiva (chi materialmente disponeva del bene, esistenza di procedure, destino dei veicoli, frequenza d'uso) richiedono istruttoria in grado di verificare la sussistenza del possesso 'per ragione d'ufficio'; la Cassazione, in presenza di tali questioni, tende a rinviare al giudice di merito.
- Deduzioni nuove o non tempestivamente proposte nei precedenti gradi (es. variazioni edittali rilevanti per la competenza, eccezioni di bis in idem) rischiano di essere inammissibili in Cassazione se non sollevate per tempo.
- Il pagamento successivo dei transiti può concorrere a valutazioni attenuanti ma non elimina automaticamente la responsabilità per peculato se dagli accertamenti emerge la qualifica soggettiva pubblicistica e l'offesa all'interesse pubblico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07063/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07064/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07065/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07066/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07067/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07068/2026 del 23/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →