Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 779/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. n. 93/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 589/2023, del Tribunale di Cremona – Sez. Lavoro, pubblicata in data 26 marzo 2024 e notificata in data 27 marzo 2024, (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica del Docente per l'anno scolastico 2022/2023 e condannato il Ministero ai conseguenti adempimenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione lavoro, n. 93/2024. La sentenza, notificata il 27 marzo 2024, aveva accertato il diritto del docente all'attribuzione della Carta Elettronica del Docente nella misura di euro 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023 e aveva condannato il Ministero ai conseguenti adempimenti, oltre che al pagamento di una quota delle spese di giudizio. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo mediante certificazione della cancelleria del 22 maggio 2025 e ha dedotto che, nonostante la notificazione, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcuna condotta adempitiva. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha rilevato che il ricorso era stato notificato il 12 giugno 2025, ben oltre tale termine, e che non era contestata la mancata esecuzione del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente. Il commissario dovrà provvedere al pagamento o all'accredito delle somme sulla Carta del Docente, anche mediante pagamento in conto sospeso qualora manchi la disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio. Il TAR ha escluso la liquidazione di un compenso al commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Ha inoltre ritenuto giustificata la penalità di mora per il ritardo, con funzione prevalentemente sollecitatoria: se il Ministero non adempirà nel termine perentorio di 90 giorni, dovrà corrispondere al ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto. Il commissario dovrà calcolare d'ufficio e liquidare contestualmente anche tale penalità. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    La sentenza richiama gli articoli 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza richiama l'art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a.

    Sussistono le condizioni per l'ottemperanza nei confronti di un provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario passato in giudicato e non eseguito dall'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La sentenza richiama la possibilità della condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

    La penalità di mora può essere modulata con finalità prevalentemente sollecitatoria, prevedendo un termine di adempimento e applicando la somma solo in caso di suo superamento; nel caso concreto è stata commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione temporale per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto era ampiamente decorso.

  • art. 14, comma 2, l. 669/1996

    Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

    La carenza di stanziamento sul pertinente capitolo non impedisce l'esecuzione del giudicato pecuniario; l'amministrazione deve ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza richiama la riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022.

    Per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    La sentenza richiama la dichiarazione sostitutiva relativa al diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

    La dichiarazione sostitutiva è stata considerata ai fini della regolazione del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria della condanna non abbia posto in essere gli adempimenti necessari, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • La mancata disponibilità di stanziamenti sul pertinente capitolo di bilancio non può impedire l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato; l'amministrazione statale deve, ove necessario, utilizzare il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine perentorio per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata con prevalente funzione sollecitatoria, accordando all'amministrazione un termine liberatorio e rendendo la sanzione applicabile, retroattivamente rispetto alla scadenza del termine, in caso di mancata esecuzione; la penalità può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'incarico commissariale non comporta la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.