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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34632/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una società di trasporto e un dipendente addetto all'ufficio gare, acquisti e acquisizione nuovi fornitori. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento dell'inquadramento superiore al parametro 193 del CCNL Autoferrotranvieri, sostenendo di aver svolto mansioni riconducibili a quelle di "specialista tecnico amministrativo" e di avere quindi diritto alle relative differenze retributive. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando le risultanze testimoniali circa l'unicità del referente dell'ufficio, una certa autonomia operativa nella gestione delle procedure e la facoltà di modificare schemi di acquisto e individuare nuovi fornitori. La società ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente perché non avrebbe esaminato approfonditamente le sue difese; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2 del CCNL Autoferrotranvieri, contestando la sussunzione delle mansioni nel parametro 193 e affermando che le circostanze valorizzate dalla corte territoriale fossero irrilevanti ai fini della promozione automatica disciplinata dall'art. 18 del R.D. n. 148/1931.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il vizio di motivazione apparente è denunciabile solo se emerge dal testo della sentenza impugnata e non attraverso il richiamo ad atti esterni o a diverse letture delle prove; nel caso concreto, la motivazione d'appello non era mancante né incomprensibile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su una lettura parziale della motivazione: la corte territoriale non aveva valorizzato solo il fatto che il lavoratore fosse unico referente e disponesse di una limitata discrezionalità, ma anche la sua autonomia, seppur sotto supervisione, nella modifica degli schemi di acquisto e nell'individuazione di nuovi fornitori. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è ammissibile solo in presenza di una vera anomalia motivazionale emergente dal testo della sentenza, non per contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: sono denunciabili solo le anomalie motivazionali estreme, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge deve confrontarsi con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica costruita su una lettura parziale della motivazione è inammissibile.

  • art. 18 del R.D. n. 148/1931

    La disciplina della promozione automatica nel settore autoferrotranviario richiede la verifica dei requisiti previsti dalla norma, tra cui lo svolgimento delle mansioni superiori e la riferibilità a un posto vacante, secondo l'interpretazione già affermata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla corte territoriale.

  • art. 2 CCNL Autoferrotranvieri

    La qualificazione delle mansioni va effettuata confrontando le attività concretamente svolte con le declaratorie contrattuali, valorizzando autonomia operativa e contenuto professionale delle prestazioni.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza sia priva, in modo assoluto o sostanzialmente incomprensibile, di una reale motivazione; non può essere dedotto mediante il richiamo ad atti esterni o la mera contestazione della valutazione delle prove.
  • Nel giudizio di cassazione la critica deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; una censura che ne consideri solo un frammento o la rappresenti in modo incompleto è inammissibile.
  • L'inquadramento superiore va accertato comparando le mansioni concretamente svolte con le declaratorie contrattuali, considerando autonomia operativa, continuità delle funzioni e contenuto professionale complessivo delle attività effettivamente espletate.
  • Quando il giudice di merito valorizza un insieme di circostanze probatorie convergenti, la censura di violazione di legge non può limitarsi a contestarne singoli elementi isolatamente, ma deve investire l'intero percorso argomentativo posto a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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