Cassazione Civile, Ordinanza n. 34632/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una società di trasporto e un dipendente addetto all'ufficio gare, acquisti e acquisizione nuovi fornitori. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento dell'inquadramento superiore al parametro 193 del CCNL Autoferrotranvieri, sostenendo di aver svolto mansioni riconducibili a quelle di "specialista tecnico amministrativo" e di avere quindi diritto alle relative differenze retributive. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando le risultanze testimoniali circa l'unicità del referente dell'ufficio, una certa autonomia operativa nella gestione delle procedure e la facoltà di modificare schemi di acquisto e individuare nuovi fornitori. La società ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente perché non avrebbe esaminato approfonditamente le sue difese; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2 del CCNL Autoferrotranvieri, contestando la sussunzione delle mansioni nel parametro 193 e affermando che le circostanze valorizzate dalla corte territoriale fossero irrilevanti ai fini della promozione automatica disciplinata dall'art. 18 del R.D. n. 148/1931.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il vizio di motivazione apparente è denunciabile solo se emerge dal testo della sentenza impugnata e non attraverso il richiamo ad atti esterni o a diverse letture delle prove; nel caso concreto, la motivazione d'appello non era mancante né incomprensibile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su una lettura parziale della motivazione: la corte territoriale non aveva valorizzato solo il fatto che il lavoratore fosse unico referente e disponesse di una limitata discrezionalità, ma anche la sua autonomia, seppur sotto supervisione, nella modifica degli schemi di acquisto e nell'individuazione di nuovi fornitori. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è ammissibile solo in presenza di una vera anomalia motivazionale emergente dal testo della sentenza, non per contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: sono denunciabili solo le anomalie motivazionali estreme, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge deve confrontarsi con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica costruita su una lettura parziale della motivazione è inammissibile.
art. 18 del R.D. n. 148/1931
La disciplina della promozione automatica nel settore autoferrotranviario richiede la verifica dei requisiti previsti dalla norma, tra cui lo svolgimento delle mansioni superiori e la riferibilità a un posto vacante, secondo l'interpretazione già affermata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla corte territoriale.
art. 2 CCNL Autoferrotranvieri
La qualificazione delle mansioni va effettuata confrontando le attività concretamente svolte con le declaratorie contrattuali, valorizzando autonomia operativa e contenuto professionale delle prestazioni.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza sia priva, in modo assoluto o sostanzialmente incomprensibile, di una reale motivazione; non può essere dedotto mediante il richiamo ad atti esterni o la mera contestazione della valutazione delle prove.
- Nel giudizio di cassazione la critica deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; una censura che ne consideri solo un frammento o la rappresenti in modo incompleto è inammissibile.
- L'inquadramento superiore va accertato comparando le mansioni concretamente svolte con le declaratorie contrattuali, considerando autonomia operativa, continuità delle funzioni e contenuto professionale complessivo delle attività effettivamente espletate.
- Quando il giudice di merito valorizza un insieme di circostanze probatorie convergenti, la censura di violazione di legge non può limitarsi a contestarne singoli elementi isolatamente, ma deve investire l'intero percorso argomentativo posto a fondamento della decisione.
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