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Sentenza

Sentenza n. 3283/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del decreto numero -OMISSIS- prot., emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 17.03.2025, notificato alla ricorrente in data 25.03.2025, avente ad oggetto ammonimento ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.L. 23.02.2009 n.11, convertito in Legge n.38 del 23.04.2009, con cui la ricorrente è stata ammonita "a tenere una condotta conforme alla legge”, invitata ad “intraprendere un percorso trattamentale integrato finalizzato all'acquisizione della consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse” e avvisata (fra le altre cose) che il provvedimento emesso “può essere revocato su istanza dell'ammonito, non prima che siano trascorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis del D.L. n.93/2013 e tenuto conto dei relativi esiti”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi specificamente comprendendo l'atto di avvio del procedimento assunto dalla Questura di Milano in data 6.2.2025.

Giustizia amministrativa202501853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Milano recante ammonimento ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.l. 11/2009 per condotte riconducibili agli atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ammonimento notificatole il 25 marzo 2025, relativo a reiterate condotte poste in essere nei confronti del legale rappresentante, dei dipendenti e dei collaboratori di una società confinante con la propria abitazione. Le condotte consistevano, tra l'altro, in urla e canti ad alta voce dal cortile, attività ginnica con modalità ritenute moleste e collocazione di uno scooter con il motore acceso davanti alle finestre degli uffici, con emissione di gas di scarico. Secondo l'amministrazione, tali comportamenti avevano provocato turbamento, ansia e modificazione delle abitudini lavorative, tra cui il ricorso allo smart working, l'uso di cuffie e la schermatura delle finestre. Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'ammonimento, l'assenza di una condotta riconducibile all'art. 612-bis c.p., l'insufficienza del quadro probatorio e la legittimazione del legale rappresentante e della società a chiedere l'ammonimento in nome dei dipendenti. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e violazione degli artt. 7 e 8 d.l. 11/2009, contestando la veridicità delle circostanze e la descrizione dei luoghi posti a fondamento dell'atto. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 3 d.l. 93/2013, sostenendo che l'invito a intraprendere percorsi trattamentali fosse previsto soltanto per fatti di violenza domestica o di genere e introducesse una limitazione della libertà personale priva di base normativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'ammonimento come misura amministrativa preventiva e dissuasiva, finalizzata ad anticipare la tutela rispetto a condotte potenzialmente integranti il reato di atti persecutori, senza richiedere la previa presentazione della querela né l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. I presupposti devono essere valutati secondo il criterio del più probabile che non e possono risultare da un quadro indiziario, purché costituito da elementi convergenti circa la reiterazione delle condotte, la loro natura minacciosa o molesta e l'incidenza sul benessere psico-fisico o sulle abitudini di vita delle persone coinvolte. Il primo e il secondo motivo sono stati ritenuti infondati: il legale rappresentante era legittimato a presentare l'istanza sia quale persona che si assumeva direttamente vittima delle condotte, sia quale datore di lavoro tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti. Le dichiarazioni dei lavoratori e del rappresentante legale, insieme alla documentazione audiovisiva e agli ulteriori riscontri raccolti dalla Questura, costituivano un quadro istruttorio ampio e convergente. Il fatto che la ricorrente qualificasse i propri comportamenti come provocatori, e non molesti, esprimeva soltanto una diversa interpretazione dei fatti e non superava la valutazione amministrativa, non essendo richiesto lo standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il terzo motivo è stato respinto perché l'obbligo del Questore di informare l'autore del fatto sui servizi territoriali e sui percorsi di recupero si applica a tutti i casi di ammonimento ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009, non soltanto agli episodi di violenza domestica o di genere. L'invito non costituisce una prescrizione coercitiva né condiziona automaticamente la revoca dell'ammonimento: l'eventuale partecipazione ai percorsi è soltanto valutata, su richiesta dell'interessato, ai fini della revoca. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. [...] Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

    L'ammonimento è una misura preventiva adottabile prima e indipendentemente dalla querela, quando l'amministrazione ritenga fondata la richiesta sulla base di condotte riconducibili all'art. 612-bis c.p.; l'accertamento può fondarsi su elementi indiziari valutati secondo il criterio del più probabile che non.

  • art. 612-bis c.p.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita …

    La fattispecie penale individua i requisiti sostanziali cui devono essere riconducibili le condotte poste a fondamento dell'ammonimento, senza che in sede amministrativa debbano essere accertati l'elemento soggettivo o lo standard probatorio penale.

  • art. 3, commi 5-bis e 5-ter, d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013

    Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 [...] informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze [...]

    L'informazione sui servizi territoriali e sui percorsi di recupero si applica a tutti gli ammonimenti adottati ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009, non soltanto a quelli relativi alla violenza domestica o di genere; l'invito non è una prescrizione coercitiva.

  • art. 2087 c.c.

    Adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

    Il datore di lavoro può presentare la richiesta di ammonimento anche nella prospettiva di adempiere all'obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti, quando le condotte incidano sulla serenità dell'ambiente lavorativo.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 8 d.l. 11/2009 ha natura preventiva e dissuasiva e può essere adottato prima e indipendentemente dalla presentazione della querela per atti persecutori.
  • Per l'adozione dell'ammonimento è necessario che risultino, secondo il criterio del più probabile che non, condotte reiterate imputabili al destinatario, oggettivamente minacciose o moleste, idonee a provocare ansia o paura ovvero a modificare le abitudini di vita della vittima; non è invece necessario l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato secondo i criteri penalistici.
  • L'amministrazione può fondare l'ammonimento su un quadro indiziario composto da dichiarazioni delle persone coinvolte e da riscontri documentali o audiovisivi, senza dover raggiungere lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Il sindacato giurisdizionale sull'ammonimento, caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa, riguarda il travisamento dei fatti, l'irragionevolezza e la proporzionalità della valutazione.
  • Il datore di lavoro può presentare la richiesta di ammonimento anche a tutela dei dipendenti, quale espressione dell'obbligo di protezione dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori previsto dall'art. 2087 c.c., quando le condotte incidano sull'ambiente di lavoro.
  • L'informazione sui servizi territoriali e sui percorsi di recupero prevista dall'art. 3, commi 5-bis e 5-ter, d.l. 93/2013 si applica a tutti i casi di ammonimento ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009; l'invito non costituisce una prescrizione coercitiva e la partecipazione ai percorsi rileva soltanto ai fini della valutazione di un'eventuale richiesta di revoca.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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