Sentenza n. 996/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di ammonimento del Questore di Nuoro per condotte di molestia e minaccia, nonché silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico proposto al Prefetto
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato dal Questore a seguito di un esposto presentato dall’ex coniuge e dalla nuova compagna di quest’ultimo, che avevano riferito due episodi di molestie e minacce. Ha contestato la carenza di istruttoria, l’assenza del presupposto della reiterazione della condotta e l’illegittimità del divieto di comunicazione con l’ex coniuge per lesione del ruolo genitoriale. La ricorrente ha negato la ricostruzione dei fatti e ha sostenuto che il soggetto violento fosse l’ex coniuge, già condannato per maltrattamenti in famiglia. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di proporzionalità e l’incidenza negativa dell’ammonimento sulla gestione del figlio minore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’ammonimento del Questore abbia natura preventiva e dissuasoria, non sanzionatoria, e possa essere fondato anche su elementi presuntivi non sufficienti a sostenere un’accusa penale. Il relativo esercizio costituisce espressione di ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, sindacabile dal giudice soltanto per vizi manifesti, non ravvisati nel caso concreto. Le indagini dei Carabinieri avevano confermato due episodi del 2025: un’aggressione verbale dell’ex marito e della nuova compagna in un ristorante e ingiurie e minacce rivolte alla nuova compagna sul luogo di lavoro. La ricorrente non aveva negato gli episodi, ma ne aveva ridimensionato la portata. Il Collegio ha ritenuto tali condotte indicative di rabbia e aggressività e idonee a evidenziare il rischio di ulteriori condotte violente. I precedenti penali dell’ex marito sono stati considerati irrilevanti ai fini della legittimità dell’ammonimento, pur confermando l’esistenza di una forte conflittualità tra le parti. È stata respinta anche la censura di sproporzione, poiché l’ammonimento non produce effetti afflittivi immediati e specifici e rappresenta una misura ragionevole e preventiva. Quanto al divieto di comunicazione, il TAR ha precisato che esso deve essere interpretato in modo ragionevole e non impedisce le comunicazioni corrette tra i genitori sulle questioni riguardanti i figli minori, ove effettivamente necessarie. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il provvedimento di ammonimento del Questore ha natura preventiva e dissuasoria, non sanzionatoria, e può essere adottato anche sulla base di elementi presuntivi o indiziari che, pur non essendo sufficienti a sostenere un’accusa penale, evidenzino il rischio di ulteriori condotte violente o persecutorie.
- L’ammonimento costituisce espressione di ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di vizi manifesti, quali carenze istruttorie evidenti, travisamento dei fatti o manifesta illogicità.
- La reiterazione di condotte aggressive può risultare da più episodi ravvicinati di minacce, ingiurie o aggressioni verbali, anche se non sfociati in una condanna penale e anche se il destinatario ne contesta la gravità limitandosi a ridimensionarne la portata.
- I precedenti penali della persona che ha presentato l’esposto non escludono, di per sé, la legittimità dell’ammonimento nei confronti dell’altra persona, quando gli accertamenti amministrativi evidenzino autonome condotte aggressive del destinatario e una situazione di elevata conflittualità.
- Il divieto di molestare, perseguitare o comunicare con la persona tutelata mediante ammonimento deve essere interpretato in coerenza con la funzione preventiva della misura e non impedisce le comunicazioni corrette e necessarie tra genitori relative ai figli minori.
Come è indicizzato
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