Ordinanza n. 1448/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione dei giudicati formati sulle sentenze del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 568/2025 e n. 1692/2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ai giudicati pronunciati dal Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro. I giudicati riguardano, rispettivamente, il pagamento del beneficio economico della cosiddetta carta docente e il pagamento di somme dovute a titolo di retribuzione professionale. Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione ha prodotto un estratto dell’elenco accrediti Sogei quale documentazione dell’avvenuto pagamento del beneficio economico. Il TAR ha ritenuto tale documento non idoneo a costituire piena prova dell’effettivo accredito sulla carta elettronica del docente e ha rilevato la necessità di acquisire ulteriore documentazione anche in ordine all’eventuale pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione professionale.
La decisione
Il TAR, non definitivamente pronunciando e lasciando impregiudicate le questioni di rito, di merito e sulle spese, ha disposto incombenti istruttori. Ha ordinato al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ufficio IV – Ambito territoriale di Agrigento, nonché, per il giudicato relativo alla carta docente, al Responsabile della DGOSV e, per il giudicato relativo alla retribuzione professionale, al Dirigente dell’istituto scolastico indicato in ordinanza, di depositare tramite PAT, entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, documentazione comprovante l’effettivo accredito della somma dovuta sulla carta elettronica del docente e l’eventuale pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione professionale. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 luglio 2026. Non è stata ancora adottata una decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza né sulle spese.
Norme richiamate
artt. 63 ss. c.p.a.
Disposizioni richiamate quale base per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
artt. 112 ss. c.p.a.
Disposizioni richiamate quale disciplina del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione di un mero estratto di un elenco amministrativo degli accrediti non costituisce necessariamente piena prova dell’effettivo pagamento di una somma dovuta in esecuzione del giudicato, quando non dimostri concretamente l’accredito al beneficiario.
- Quando la prova dell’esecuzione del giudicato risulta incompleta, il giudice dell’ottemperanza può disporre l’acquisizione di ulteriore documentazione, individuando gli uffici e i responsabili amministrativi tenuti agli adempimenti e fissando un termine per il deposito tramite processo amministrativo telematico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 297/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 210/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 211/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 212/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →