Cassazione Civile, Ordinanza n. 05691/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante pubblico)
La controversia
Una società pubblica preposta al rilascio di garanzie per il rischio di mancato rimborso di finanziamenti alle imprese chiedeva l'ammissione al passivo di un fallimento in via privilegiata, facendo valere il credito sorto dopo aver pagato alla banca finanziatrice in seguito all'escussione della garanzia prestata a favore della società poi fallita. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo, senza interessi e senza privilegio. In sede di opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva confermato il diniego del privilegio ritenendo che l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 si riferisse solo alle restituzioni connesse a erogazioni dirette di denaro e non anche alle garanzie, distinguendo tra "finanziamenti" e "garanzie". La ricorrente ha impugnato tale decreto con tre motivi: violazione degli artt. 1 e 7 del d.lgs. n. 123/1998 per avere escluso dal privilegio il sostegno pubblico in forma di garanzia; violazione degli artt. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 e degli artt. 1, comma 2, lett. f), n. 6, e 106, comma 3, T.U.B. per avere negato che il rilascio di garanzie e impegni di firma integri attività di finanziamento; violazione dell'art. 14 preleggi per l'uso ritenuto inconferente della regola sull'interpretazione della legge.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati e connessi i motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 si applica anche agli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di garanzia, per la finalità pubblicistica della disciplina e per il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle misure agevolative. Ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Treviso e ha rinviato allo stesso tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il principio di diritto è stato enunciato per relationem ai precedenti della Corte richiamati nella motivazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998
"per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione..."
il privilegio non è limitato alle sole erogazioni dirette di denaro, ma si estende anche agli interventi di sostegno pubblico in forma di garanzia e al credito del soggetto che, escussa la garanzia, abbia soddisfatto il finanziatore.
art. 1 d.lgs. n. 123/1998
richiamato per sostenere la finalità pubblicistica e il quadro generale delle misure di sostegno alle imprese.
art. 7 d.lgs. n. 123/1998
richiamato per contestare la lettura restrittiva del privilegio e per ricondurre le garanzie al sistema degli interventi agevolativi.
art. 1, comma 2, lett. f), n. 6, d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
invocato dalla ricorrente per sostenere che le garanzie e gli impegni di firma rientrano nell'attività di finanziamento.
art. 106, comma 3, d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
richiamato a supporto della qualificazione delle garanzie e degli impegni di firma come attività finanziaria.
art. 2 del decreto M.E.F. n. 53/2015
citato come atto attuativo della disciplina bancaria per sostenere la natura finanziaria delle garanzie e degli impegni di firma.
art. 14 preleggi
la Corte ha ritenuto fondato il motivo che censurava il richiamo del tribunale a tale disposizione, in quanto inconferente rispetto alla soluzione della controversia.
art. 384, comma 1, c.p.c.
richiamato per la formulazione del principio di diritto da applicare in sede di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicata quale norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Il privilegio previsto per i crediti nascenti da finanziamenti erogati nell'ambito della disciplina dei sostegni pubblici alle imprese va interpretato in modo non restrittivo, coerentemente con la finalità pubblicistica della normativa.
- Ai fini del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, rilevano anche gli interventi di sostegno pubblico prestati in forma di garanzia, perché funzionalmente equivalenti, nel sistema, alle altre misure agevolative contemplate dal decreto.
- Il credito del soggetto che, escussa la garanzia pubblica, paghi il finanziatore subentra nella tutela privilegiata prevista per il credito originario, purché il credito sia collegato all'intervento agevolativo disciplinato dal decreto.
- Quando la censura investe l'interpretazione di una norma speciale sulla prelazione, il giudice deve privilegiare una lettura sistematica e teleologica coerente con la ratio pubblicistica della disciplina, non una distinzione meramente formale tra strumenti di sostegno.
- Il richiamo a regole interpretative generali è inconferente se non si confronta con la struttura e la finalità della normativa speciale applicabile al caso.
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