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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-580/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 marzo 2021. — RJ contro Stadt Offenbach am Main. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt. — Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – Nozione di “orario di lavoro” – Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità – Vigili del fuoco professionali – Direttiva 89/391/CEE – Articoli 5 e 6 – Rischi psicosociali – Obbligo di prevenzione. — Causa C-580/19

Giurisprudenza europea62019CJ0580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, chiarisce i criteri per qualificare come "orario di lavoro" i servizi di guardia svolti in reperibilità da un vigile del fuoco professionale. Non basta l’assenza di un obbligo di presenza fisica in un luogo determinato: occorre verificare se il termine per riprendere il servizio e gli ulteriori vincoli incidano in modo molto significativo sulla libertà di gestione del tempo libero. La frequenza media delle chiamate può essere un elemento rilevante nella valutazione complessiva. La Corte ribadisce inoltre che la direttiva 2003/88 non regola la retribuzione dei periodi di guardia, ma che permangono gli obblighi di prevenzione derivanti dalla direttiva 89/391.

Qualificazione come "orario di lavoro" dei servizi di pronto intervento in regime di reperibilità dei vigili del fuoco quando il lavoratore deve raggiungere un luogo entro 20 minuti e i vincoli incidono in modo molto significativo sulla sua libertà personale.

La questione giuridica

Se l’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che un periodo di guardia in regime di reperibilità, in cui il lavoratore deve poter raggiungere entro 20 minuti il confine della città sede del servizio con tenuta da intervento e veicolo di servizio, senza essere obbligato a permanere in un luogo determinato, costituisca "orario di lavoro"; e se, a tal fine, rilevi anche la frequenza media con cui il lavoratore è chiamato a intervenire durante tali periodi.

Principio di diritto

Un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità può essere qualificato integralmente come "orario di lavoro" ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 solo se, alla luce di una valutazione globale delle circostanze, il termine di reazione di 20 minuti e gli altri vincoli imposti al lavoratore incidono in modo oggettivo e molto significativo sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo non dedicato alla prestazione professionale; in tale valutazione può rilevare anche la frequenza media delle chiamate. In difetto di un tale livello di compressione della libertà personale, solo il tempo di lavoro effettivamente prestato durante la reperibilità costituisce orario di lavoro. La direttiva 2003/88 non disciplina invece la retribuzione della reperibilità, che resta affidata al diritto nazionale; restano comunque fermi gli obblighi del datore di lavoro ex direttiva 89/391 di prevenire rischi per la sicurezza e la salute.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE
  • Direttiva 89/391/CEE
  • Articolo 5 della direttiva 89/391/CEE
  • Articolo 6 della direttiva 89/391/CEE
  • Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Qualificazione dei servizi di pronto intervento in reperibilità dei vigili del fuoco come orario di lavoro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Darmstadt in una controversia tra un vigile del fuoco professionale, RJ, e la città di Offenbach am Main sulla qualificazione, ai fini della direttiva 2003/88/CE, dei servizi di pronto intervento svolti in regime di reperibilità. Il nodo centrale è stabilire quando tali periodi debbano essere considerati "orario di lavoro" ai sensi dell’articolo 2 della direttiva, con possibili riflessi sulla durata massima del lavoro e sui riposi minimi.

Fatti e procedimento principale

RJ, funzionario con qualifica di direttore vicedirigente presso il servizio di estinzione incendi e soccorso pubblico di Offenbach am Main, oltre all’orario ordinario svolge regolarmente il servizio "BvE". Durante tali periodi:

  • deve essere sempre reperibile;
  • deve avere con sé tenuta da intervento e veicolo di pronto intervento messi a disposizione dal datore di lavoro;
  • deve rispondere immediatamente alle chiamate;
  • deve potersi recare, entro 20 minuti, ai limiti della città di Offenbach am Main, usando i privilegi in deroga al codice della strada e i diritti di precedenza connessi al veicolo.

Il servizio si svolge di notte durante la settimana e continuativamente nel fine settimana. Nel triennio 2013-2015 RJ ha prestato 126 servizi "BvE" e ha dovuto intervenire 20 volte. Egli ha chiesto il riconoscimento di tali periodi come tempo di lavoro e la relativa remunerazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente:

  • se un periodo di guardia in reperibilità, senza obbligo di presenza in un luogo determinato ma con obbligo di raggiungere una certa area entro 20 minuti e con forti limitazioni organizzative, rientri nella nozione di "orario di lavoro";
  • se, per tale qualificazione, debba considerarsi anche la frequenza con cui il lavoratore è effettivamente chiamato a intervenire.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2003/88/CE, che fissa prescrizioni minime in materia di organizzazione dell’orario di lavoro;
  • l’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE, che definisce "orario di lavoro" e "periodo di riposo";
  • l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE, sulle ferie annuali retribuite;
  • la direttiva 89/391/CEE, in particolare gli articoli 5 e 6, sugli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza e salute;
  • l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, cui la direttiva 2003/88 deve essere interpretata conformemente.

Ragionamento della Corte: criteri generali

La Corte ribadisce che la direttiva 2003/88 mira a tutelare sicurezza e salute dei lavoratori mediante limiti alla durata del lavoro e periodi minimi di riposo. Le nozioni di "orario di lavoro" e "periodo di riposo" sono alternative e si escludono a vicenda: non esistono categorie intermedie.

La Corte richiama la propria giurisprudenza su:

  • periodi di guardia con obbligo di presenza fisica nel luogo indicato dal datore di lavoro, che in linea di principio sono integralmente "orario di lavoro";
  • servizi di reperibilità anche presso il domicilio, che possono parimenti essere "orario di lavoro" quando i vincoli sono tali da incidere in modo oggettivo e molto significativo sulla libertà del lavoratore, come già affermato nella sentenza Matzak.

Valutazione concreta dei vincoli nella reperibilità

Quando manca l’obbligo di permanenza in un luogo determinato, il periodo di guardia non è automaticamente "orario di lavoro". Occorre una valutazione globale delle circostanze, in particolare:

  • il termine concesso per riprendere il lavoro;
  • gli altri vincoli imposti al lavoratore;
  • le agevolazioni eventualmente riconosciute, come l’uso di un veicolo di servizio o di autorizzazioni speciali;
  • la frequenza media delle chiamate, se oggettivamente valutabile.

La Corte afferma che un termine di reazione di pochi minuti tende, di regola, a qualificare l’intero periodo come orario di lavoro, perché impedisce di pianificare liberamente attività personali e sociali. Tuttavia, la verifica resta concreta: il giudice nazionale deve accertare se, nel caso specifico, i vincoli siano tali da comprimere in modo molto significativo la gestione del tempo libero.

Irrilevanza della retribuzione ai fini della direttiva

La Corte ricorda che, salvo il caso delle ferie annuali retribuite, la direttiva 2003/88 non disciplina la retribuzione dei lavoratori. La modalità di pagamento dei periodi di guardia resta quindi affidata al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle decisioni del datore di lavoro. La direttiva non osta a sistemi retributivi che distinguano tra tempo di lavoro effettivo e tempi di inattività durante la reperibilità, anche quando l’intero periodo sia qualificato come orario di lavoro ai fini della direttiva.

Obblighi di prevenzione ex direttiva 89/391

La qualificazione di un periodo di guardia come "periodo di riposo" ai fini della direttiva 2003/88 non elimina gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 89/391/CEE. I datori di lavoro non possono organizzare guardie così lunghe o frequenti da creare rischi per la sicurezza o la salute dei lavoratori. Spetta agli Stati membri definire nel diritto interno le modalità di attuazione di tale obbligo.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, con obbligo di raggiungere i confini della città entro 20 minuti con tenuta da intervento e veicolo di servizio, costituisce integralmente "orario di lavoro" solo se, dalla valutazione globale di tutte le circostanze, in particolare del termine di reazione e, se del caso, della frequenza media degli interventi, risulta che i vincoli imposti incidono in modo oggettivo e molto significativo sulla libertà del lavoratore di gestire il tempo non lavorativo e di dedicarsi ai propri interessi.

Come è indicizzato

Materieorario di lavorosicurezza e salute dei lavoratorivigili del fuocoreperibilitàriposi minimi

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