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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-68/20

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 10 March 2021. — Hauz 1929 Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark HAUZ EST 1929 – Earlier EU word mark HOUZZ – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-68/20

Giurisprudenza europea62020TJ0068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Hauz 1929 Ltd contro la decisione dell'EUIPO che aveva confermato l'opposizione del titolare del marchio anteriore "HOUZZ" limitatamente ai prodotti di classe 20. La Corte ha ritenuto sussistente il rischio di confusione, valorizzando l'identità dei prodotti, la forte vicinanza tra i segni sul piano fonetico e la somiglianza visiva e concettuale per una parte rilevante del pubblico. È stata inoltre confermata la valutazione della distintività del marchio anteriore, almeno normale per il pubblico che non comprende inglese o tedesco.

Marchio UE: conferma del rischio di confusione tra il segno figurativo "HAUZ EST 1929" e il marchio anteriore "HOUZZ" per i prodotti di classe 20, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se, in un procedimento di opposizione, sussistesse un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto "HAUZ EST 1929" e il marchio anteriore verbale "HOUZZ" per prodotti di arredamento e complementi per la casa di classe 20, tenendo conto della percezione del pubblico rilevante, del grado di distintività del marchio anteriore, della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e dell'eventuale coesistenza pacifica dei marchi.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, per i prodotti identici di classe 20, la combinazione di una somiglianza visiva almeno media, di una somiglianza fonetica elevata e, per una parte significativa del pubblico, di una somiglianza concettuale, unita alla distintività almeno normale del marchio anteriore per i consumatori che non conoscono bene inglese o tedesco, è sufficiente a integrare un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; l'elemento "EST 1929" e la pretesa coesistenza pacifica non erano idonei a escluderlo.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Rischio di confusione tra "HAUZ EST 1929" e "HOUZZ" per prodotti di classe 20

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto dinanzi al Tribunale dell'Unione europea avverso una decisione della Quinta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il contenzioso verte sulla domanda di registrazione del segno figurativo "HAUZ EST 1929" e sull'opposizione fondata sul marchio anteriore verbale "HOUZZ".

Fatti e procedimento amministrativo

Hauz 1929 Ltd aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo "HAUZ EST 1929" per prodotti delle classi 20, 24 e 27 della classificazione di Nizza, comprendenti mobili, tessili e rivestimenti per pavimenti. Houzz, Inc. aveva proposto opposizione sulla base del marchio UE anteriore "HOUZZ" e di un marchio del Regno Unito omonimo, invocando l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione per tutti i prodotti contestati; la commissione di ricorso aveva invece annullato la decisione per le classi 24 e 27, ma aveva confermato il rigetto per i prodotti della classe 20.

Questione sottoposta al Tribunale

Il ricorrente contestava la valutazione della commissione di ricorso solo quanto alla classe 20, deducendo in sostanza:

  • errore nella definizione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione;
  • errata valutazione della distintività del marchio anteriore;
  • insussistenza di somiglianze sufficienti tra i segni sul piano visivo, fonetico e concettuale;
  • erronea valutazione globale del rischio di confusione;
  • mancato rilievo della presunta coesistenza pacifica dei segni sul mercato.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per l'identità o somiglianza con un marchio anteriore e per l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione nel pubblico, incluso il rischio di associazione. Vengono inoltre ricordati i criteri giurisprudenziali consolidati:

  • il rischio di confusione va valutato globalmente;
  • l'identità o somiglianza dei segni e dei prodotti sono condizioni cumulative;
  • il livello di attenzione del consumatore medio può variare secondo la categoria merceologica;
  • la somiglianza può essere visiva, fonetica e/o concettuale;
  • maggiore è la distintività del marchio anteriore, maggiore è la protezione di cui esso beneficia.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

La commissione di ricorso aveva individuato il pubblico rilevante nel grande pubblico dell'Unione europea. Il Tribunale ha confermato che tale definizione non era controversa. Quanto al livello di attenzione, è stato ritenuto corretto distinguere tra:

  • livello in essenza elevato per "beds" e "mattresses", prodotti di acquisto più ponderato;
  • livello medio per "furniture and furnishings" e "pillows and cushions", per i quali esistono anche beni basilari ed economici. Il Tribunale ha respinto l'argomento secondo cui tutti i prodotti avrebbero dovuto essere considerati di acquisto altamente attento.

Confronto dei prodotti

Non era contestato che i prodotti della classe 20 coperti dal marchio richiesto e quelli coperti dal marchio anteriore fossero identici. Tale identità ha avuto un ruolo decisivo nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

Confronto tra i segni

Sul piano visivo, il Tribunale ha osservato che il segno richiesto presenta l'elemento verbale dominante "hauz", scritto in caratteri più grandi e in grassetto, mentre "est 1929" appare in caratteri molto più piccoli. I segni condividono le lettere "h", "u" e "z", poste nello stesso ordine, e hanno una lunghezza simile. L'elemento figurativo del segno richiesto è stato ritenuto non idoneo a modificare sensibilmente l'impressione complessiva. Ne è risultata una somiglianza visiva media.

Sul piano fonetico, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui il marchio anteriore può essere pronunciato come "ha-uz" o "houz", mentre il segno richiesto, nella sua parte dominante, come "ha-uz". L'elemento "est 1929" è stato considerato sostanzialmente secondario e verosimilmente non pronunciato dal pubblico. La somiglianza fonetica è stata quindi considerata elevata.

Sul piano concettuale, per una parte significativa del pubblico dell'Unione, in particolare i consumatori anglofoni o germanofoni, entrambi i segni richiamano l'idea di "house"/"Haus". Per il restante pubblico, la comparazione concettuale è neutra. L'elemento "est 1929" è stato interpretato come indicazione dell'anno di fondazione e quindi privo di peso significativo. Il riferimento al sonno dedotto da "zz" e l'asserita immagine di un tepee aperto sono stati esclusi come elementi concettualmente rilevanti.

Distintività del marchio anteriore

Il Tribunale ha confermato che il marchio anteriore "HOUZZ" presenta distintività bassa per il pubblico che lo collega a "house" o "Haus", cioè per i consumatori anglofoni o germanofoni, poiché il segno allude alla funzione dei prodotti. Per il pubblico che non conosce bene inglese o tedesco, in particolare quello polacco e bulgaro, il marchio è stato invece considerato dotato di distintività normale, poiché la grafia particolare con "zz" ostacola la comprensione del riferimento lessicale.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale ha ritenuto che:

  • l'identità dei prodotti di classe 20;
  • la somiglianza visiva media;
  • la somiglianza fonetica elevata;
  • la somiglianza concettuale per una parte significativa del pubblico;
  • la distintività almeno normale per il resto del pubblico; conducano correttamente alla conclusione che sussiste un rischio di confusione. Il fatto che i prodotti siano spesso scelti visivamente non escludeva il rilievo della somiglianza fonetica. Inoltre, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è sufficiente che il rischio di confusione esista per una parte significativa del pubblico rilevante, non per tutti i consumatori dell'Unione.

Coesistenza pacifica e decisione finale

La tesi della coesistenza pacifica è stata respinta perché gli elementi prodotti dimostravano soltanto una compresenza limitata nel tempo e nello spazio, non sufficiente a provare che il pubblico percepisse i segni come appartenenti a imprese diverse. Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso, confermando il rigetto della domanda di registrazione per i prodotti di classe 20 e condannando Hauz 1929 Ltd alle spese, comprese quelle dell'EUIPO.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionediritto dei segni distintiviclasse 20 nic

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