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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-251/20

Order of the General Court (Seventh Chamber) of 8 March 2021. — KG v European Parliament. — Action for annulment and for damages – Civil service – Pension – Entitlement to the correction coefficient in the determination of pension rights – Refusal to adopt a position on the applicant’s request – No act adversely affecting an official – Inadmissibility. — Case T-251/20

Giurisprudenza europea62020TO0251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di un funzionario del Parlamento europeo che chiedeva una decisione anticipata sull’applicazione del coefficiente correttore alla futura pensione. La Corte ha ritenuto che, fino alla cessazione dal servizio e alla scelta effettiva del luogo di residenza, la posizione amministrativa dell’interessata resti ipotetica e non possa essere oggetto di un atto impugnabile. Di conseguenza, è stata respinta anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

Inammissibilità del ricorso di un funzionario contro il rifiuto del Parlamento di pronunciarsi in via anticipata sull’applicazione del coefficiente correttore alla futura pensione

La questione giuridica

Se la lettera del Parlamento del 30 agosto 2019, confermata dalla decisione del 4 febbraio 2020 che respingeva il reclamo, costituisca un atto che arreca pregiudizio al funzionario e sia quindi impugnabile; e, in caso negativo, se possa essere accolta la domanda risarcitoria fondata sul preteso danno non patrimoniale derivante dall’incertezza sulla futura applicazione del coefficiente correttore alla pensione.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che il rifiuto del Parlamento di adottare una decisione anticipata sull’applicazione del coefficiente correttore alla futura pensione di un funzionario ancora in servizio non costituisce un atto che arreca pregiudizio, poiché la determinazione di tale coefficiente dipende da elementi futuri e incerti, in particolare dalla data di cessazione dal servizio e dal luogo di residenza scelto al momento del pensionamento. In assenza di una disposizione dello Statuto che imponga esplicitamente o implicitamente una decisione preventiva, il funzionario non ha un interesse attuale e concreto a ottenere tale pronuncia; di conseguenza, il ricorso di annullamento è irricevibile e, poiché la domanda risarcitoria è strettamente collegata a quella di annullamento, anch’essa deve essere respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 40 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 20, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato XI dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento n. 31 (CEE), 11 (EAEC)

Inammissibilità della domanda di decisione anticipata sul coefficiente correttore della pensione

Si tratta di un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, resa in materia di pubblico impiego, con cui è stato esaminato un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una funzionaria del Parlamento europeo. La ricorrente chiedeva l’annullamento del rifiuto dell’istituzione di adottare una decisione preventiva sull’applicazione del coefficiente correttore alla sua futura pensione, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente, già personale temporaneo e poi funzionaria del Parlamento, aveva chiesto nel 2017 informazioni di massima sul proprio trattamento pensionistico. In risposta, l’unità pensioni del Parlamento aveva indicato che il coefficiente correttore del suo paese d’origine non era applicabile alla pensione dal 2004. Successivamente, la ricorrente aveva presentato prima un reclamo contro tale risposta e poi, nel 2019, una nuova richiesta ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta a ottenere una decisione sulla futura applicazione del coefficiente correttore qualora, dopo il pensionamento, avesse preso residenza nel paese d’origine.

Il Parlamento aveva respinto la richiesta con lettera del 30 agosto 2019, ritenendola irricevibile perché il coefficiente correttore può essere esaminato solo al momento della determinazione dei diritti pensionistici. Il successivo reclamo del 29 novembre 2019 era stato a sua volta dichiarato irricevibile con decisione del 4 febbraio 2020.

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

Il Tribunale ha dovuto verificare:

  • se le lettere del 30 agosto 2019 e del 4 febbraio 2020 integrassero atti che arrecano pregiudizio ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto;
  • se lo Statuto imponesse al Parlamento un obbligo, espresso o implicito, di decidere in anticipo sull’applicazione del coefficiente correttore;
  • se esistesse un interesse attuale, concreto e acquisito della ricorrente a ottenere tale decisione prima del pensionamento;
  • se la domanda di risarcimento potesse essere esaminata autonomamente nonostante l’irricevibilità della domanda di annullamento.

Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale

Il Tribunale ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, che conferisce giurisdizione sulle controversie relative agli atti che arrecano pregiudizio ai funzionari;
  • l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto, relativo alle richieste e ai reclami amministrativi;
  • l’articolo 40 dell’allegato VIII dello Statuto, secondo cui il calcolo della pensione è effettuato dall’istituzione al momento della cessazione dal servizio e comunicato insieme alla decisione che concede la pensione;
  • l’articolo 20, paragrafo 3, dell’allegato XIII e l’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato XI, richiamati per sottolineare il carattere accessorio e condizionato del coefficiente correttore.

Sul piano giurisprudenziale, il Tribunale ha richiamato, tra le altre, le sentenze e ordinanze relative a:

  • il concetto di atto impugnabile e di atto che produce effetti giuridici vincolanti;
  • la nozione di omissione impugnabile nel contesto dello Statuto;
  • la sentenza Pfloeschner v Commission, che ammette una decisione anticipata solo quando un fattore pensionistico può essere determinato in modo definitivo e immediato.

Ragionamento del Tribunale sull’atto lesivo

Il Tribunale ha ribadito che costituiscono atti impugnabili solo le misure che producono effetti giuridici vincolanti, diretti e immediati sulla situazione giuridica dell’interessato, modificandola in modo significativo. La qualificazione dipende dalla sostanza dell’atto, non dalla sua forma o dal suo titolo.

Nel caso concreto, la ricorrente chiedeva una pronuncia definitiva su un elemento della futura pensione, ma lo faceva quando era ancora in servizio. Secondo il Tribunale, il coefficiente correttore non è un diritto autonomo: è un elemento accessorio della pensione e la sua applicazione dipende da condizioni che possono essere accertate solo al momento del pensionamento, in particolare dal luogo di residenza effettivamente scelto al termine del servizio.

Poiché la ricorrente non aveva ancora cessato il servizio e il suo luogo di residenza futuro era incerto, mancavano elementi determinati e invariabili per una decisione definitiva. Di conseguenza, il Parlamento non era tenuto, nemmeno implicitamente, ad adottare una decisione anticipata.

Irricevibilità del ricorso di annullamento

Il Tribunale ha quindi ritenuto che le lettere contestate non determinassero in modo definitivo la posizione dell’istituzione e non producessero effetti giuridici immediati sulla situazione della ricorrente. Le richieste del 2019 erano, in sostanza, domande di informazione o di chiarimento su una situazione futura e ipotetica, non domande aventi ad oggetto un diritto già sorto.

Ne consegue che la decisione del Parlamento di non pronunciarsi anticipatamente non costituisce un atto che arreca pregiudizio e che l’azione di annullamento è irricevibile.

Domanda risarcitoria

Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale ha applicato il principio secondo cui una domanda risarcitoria strettamente connessa a domande di annullamento dichiarate irricevibili o infondate deve essere respinta. Poiché il preteso danno derivava dall’illegittimità asserita degli atti impugnati, venuto meno il ricorso di annullamento è venuto meno anche il presupposto della domanda di responsabilità.

Dispositivo e effetti pratici

Il Tribunale ha dichiarato l’intera azione irricevibile e ha condannato la ricorrente alle spese. In termini pratici, la pronuncia conferma che, nel sistema del pubblico impiego dell’Unione, non è possibile ottenere una decisione giudiziale anticipata su un elemento pensionistico subordinato a circostanze future e non ancora determinate; la contestazione potrà essere proposta solo quando il diritto pensionistico sarà effettivamente liquidato e la posizione amministrativa diverrà definitiva.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego dell’unione europeapensioni dei funzionariricevibilità del ricorsocoefficiente correttoreresponsabilità extracontrattuale

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