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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-392/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 marzo 2021. — VG Bild-Kunst contro Stiftung Preußischer Kulturbesitz. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Incorporazione con la tecnica del framing, sul sito Internet di un terzo, di un’opera protetta dal diritto d’autore – Opera liberamente accessibile con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore sul sito Internet di un licenziatario – Clausola del contratto di sfruttamento che impone al licenziatario di introdurre efficaci misure tecnologiche contro il framing – Liceità – Diritti fondamentali – Articolo 11 e articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-392/19

Giurisprudenza europea62019CJ0392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha chiarito i limiti del framing nel diritto d’autore online. Ha affermato che l’incorporazione di opere altrui su un sito terzo costituisce comunicazione al pubblico quando elude misure tecniche efficaci contro il framing adottate o imposte dal titolare dei diritti. La decisione tutela la possibilità del titolare di controllare lo sfruttamento economico dell’opera e di subordinare la licenza a condizioni di protezione.

Framing di opere protette rese liberamente accessibili: la Corte stabilisce quando l’incorporazione su un sito terzo integra una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

La questione giuridica

Se l’incorporazione, mediante framing, in una pagina Internet di un terzo, di opere protette dal diritto d’autore liberamente accessibili con il consenso del titolare su un altro sito Internet, costituisca una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 quando il framing elude misure di protezione adottate o imposte dal titolare del diritto.

Principio di diritto

L’incorporazione, mediante framing, di un’opera protetta e liberamente accessibile su un altro sito integra una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 quando il framing aggira misure tecniche efficaci di protezione contro tale pratica adottate o imposte dal titolare: in tal caso, il titolare non ha consentito la comunicazione a un pubblico indeterminato di terzi e la messa a disposizione tramite framing avviene verso un pubblico nuovo, richiedendo una specifica autorizzazione. La soluzione preserva il giusto equilibrio tra libertà di informazione e tutela della proprietà intellettuale, senza introdurre un’esaurimento del diritto di comunicazione al pubblico.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 3, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 3, direttiva 2001/29/CE
  • Direttiva 2014/26/UE
  • Articolo 16, paragrafi 1 e 2, direttiva 2014/26/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 11
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 17, paragrafo 2

Framing di opere protette e comunicazione al pubblico

La pronuncia, resa su rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof, riguarda la compatibilità con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 dell’incorporazione tramite framing, su un sito Internet di terzi, di immagini protette rese liberamente accessibili con il consenso del titolare dei diritti su un altro sito. Il caso nasce nel contesto della Deutsche Digitale Bibliothek, gestita dalla SPK, e del rifiuto di VG Bild-Kunst di concedere una licenza senza una clausola volta a imporre misure tecnologiche contro il framing.

Fatti e procedimento principale

La SPK gestisce la Deutsche Digitale Bibliothek, che offre accesso a contenuti digitalizzati delle istituzioni culturali e scientifiche tedesche. Il sito memorizza miniature e consente, attraverso link e finestre lightbox, la visualizzazione di immagini in varie dimensioni, con rinvio al sito originario del materiale. VG Bild-Kunst ha subordinato la licenza del proprio catalogo di opere alla previsione contrattuale con cui la SPK si impegnasse ad adottare misure tecnologiche efficaci contro il framing da parte di terzi. La SPK ha chiesto al giudice tedesco di accertare il proprio diritto a ottenere la licenza senza tale clausola; dopo alterne decisioni di merito, la controversia è giunta al Bundesgerichtshof.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domandava se il framing di un’opera liberamente accessibile con il consenso del titolare, ma effettuato eludendo le misure di protezione contro il framing adottate o imposte dal titolare stesso, costituisca una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Il dubbio era rilevante perché, se tale condotta fosse stata considerata comunicazione al pubblico, VG Bild-Kunst avrebbe potuto legittimamente esigere dalla SPK l’adozione di misure di protezione come condizione della licenza.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, che riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico;
  • l’articolo 3, paragrafo 3, della medesima direttiva, che esclude l’esaurimento del diritto di comunicazione;
  • l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/29, sulle misure tecnologiche efficaci;
  • l’articolo 16 della direttiva 2014/26, relativo alle licenze e alle condizioni basate su criteri oggettivi e non discriminatori;
  • gli articoli 11 e 17, paragrafo 2, della Carta, relativi rispettivamente alla libertà di espressione e informazione e alla tutela della proprietà intellettuale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la nozione di comunicazione al pubblico deve essere interpretata in senso ampio e comprende due elementi cumulativi: un atto di comunicazione e la comunicazione a un pubblico. Nel caso del framing, la giurisprudenza precedente aveva escluso la necessità di autorizzazione quando l’opera era già liberamente accessibile sul sito originario senza restrizioni, poiché il titolare aveva di fatto preso in considerazione l’insieme degli internauti come pubblico già autorizzato. Tuttavia, questa impostazione non vale quando il titolare ha adottato o imposto misure restrittive che limitano l’accesso alle opere da siti terzi.

La Corte afferma che, se il titolare dei diritti ha previsto o imposto misure tecnologiche efficaci contro il framing, egli manifesta l’intenzione di limitare il pubblico ai soli utenti del sito originario o dei siti autorizzati. In tale ipotesi, la messa a disposizione mediante framing su un sito terzo, eludendo tali misure, si rivolge a un pubblico nuovo, non preso in considerazione nell’autorizzazione iniziale. La Corte sottolinea inoltre che un diverso approccio priverebbe il titolare della possibilità di controllare lo sfruttamento economico dell’opera e di ottenere un compenso adeguato, alterando l’equilibrio tra interessi degli autori e libertà degli utenti. Per ragioni di certezza del diritto, il titolare può limitare il proprio consenso solo tramite misure tecnologiche efficaci, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/29.

Rapporto con la libertà di informazione e con la giurisprudenza precedente

La Corte non ignora l’importanza dei collegamenti ipertestuali per il funzionamento di Internet e per la libertà di espressione e di informazione di cui all’articolo 11 della Carta. Tuttavia, precisa che la tutela di tali libertà non consente di sacrificare il diritto esclusivo e inesauribile del titolare di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico. La decisione si pone in continuità con la giurisprudenza su Svensson, BestWater, GS Media, VCAST e Renckhoff, ma ne delimita l’ambito: l’assenza di misure restrittive era decisiva nelle precedenti pronunce favorevoli alla libera incorporazione; quando invece tali misure esistono ed è necessario aggirarle, il framing diventa una comunicazione al pubblico autonoma.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico l’incorporazione, mediante framing, in una pagina Internet di un terzo, di opere protette rese liberamente accessibili con l’autorizzazione del titolare su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare. In sostanza, il titolare può legittimamente subordinare la concessione della licenza all’adozione di misure tecniche efficaci contro il framing, e il mancato rispetto di tali misure fa sorgere un autonomo atto di comunicazione al pubblico.

Principio affermato

La pronuncia afferma che il framing non è sempre neutro rispetto al diritto d’autore: quando aggira misure tecniche efficaci predisposte dal titolare per impedire tale pratica, esso integra una nuova comunicazione al pubblico che richiede autorizzazione. Ne consegue che le società di gestione collettiva possono pretendere, nelle licenze, l’adozione di strumenti di protezione contro il framing per preservare il controllo sull’accesso e sullo sfruttamento online delle opere.

Come è indicizzato

Materiediritto d’autorecomunicazione al pubblicoframing e hyperlinkgestione collettiva dei dirittidiritti fondamentali

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