Sentenza del 20/10/2016 n. 6278 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Efficacia degli elementi probatori provenienti dal giudizio penale - Non sussiste - Lista Pessina - Necessità di indagini dirette ai fini dell'accertamento - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente e annullato l'avviso di accertamento. È stato ritenuto insufficiente il mero richiamo a dichiarazioni e documentazione elettronica provenienti da procedimenti penali o rinvenute presso terzi, in assenza di riscontri e di un'indagine diretta dell'Amministrazione nei confronti del contribuente. L'accertamento è quindi risultato illegittimo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'avviso di accertamento fondato esclusivamente su elementi acquisiti in un procedimento penale e presso soggetti terzi: dichiarazioni rese da Guido delle Piane nel processo penale e dati contenuti nel computer di Fabrizio Pessina, indicati come "Lista Pessina". L'Ufficio non aveva svolto indagini dirette nei confronti del contribuente né ulteriori verifiche idonee a collegare concretamente tali elementi alle operazioni finanziarie contestate.
Norme richiamate
Principi in materia di prova nel processo tributario
Gli elementi provenienti da un procedimento penale o acquisiti presso soggetti terzi possono eventualmente essere valutati, ma non sono automaticamente sufficienti a fondare l'accertamento: devono essere verificati, contestualizzati e corroborati da elementi riferibili direttamente al contribuente.
Obbligo di motivazione e adeguata istruttoria dell'avviso di accertamento
L'Amministrazione deve indicare e dimostrare il collegamento tra gli elementi utilizzati e la posizione fiscale del contribuente. Un accertamento basato esclusivamente su materiale indiretto, senza indagini o riscontri autonomi, può essere annullato.
Massime di principio
- La documentazione proveniente da un processo penale non produce automaticamente prova piena nel processo tributario e deve essere valutata secondo le regole proprie del giudizio fiscale.
- Le dichiarazioni rese da terzi e i dati informatici rinvenuti presso soggetti estranei al contribuente costituiscono, di regola, elementi indiziari che necessitano di riscontri ulteriori.
- Un avviso di accertamento non può fondarsi soltanto su una lista o su dati provenienti da terzi se l'Ufficio non dimostra con elementi concreti la riferibilità delle operazioni al contribuente.
- L'Amministrazione finanziaria deve svolgere un'istruttoria effettiva e individualizzata, verificando direttamente la posizione del contribuente e motivando il nesso tra le prove raccolte e la pretesa tributaria.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di riscontri diretti, la provenienza indiretta degli elementi e la mancata dimostrazione del collegamento personale con le operazioni contestate.
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