Cassazione Civile, Ordinanza n. 05082/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La decisione riguarda due istanze di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. proposte, da un lato, dall'avvocato che aveva assistito il Comune di Salerno nel giudizio conclusosi con l'ordinanza n. 15726/2022 e, dall'altro, dall'avvocato che aveva assistito una parte privata, entrambe volte a correggere il dispositivo di quell'ordinanza nella parte in cui, pur avendo condannato le controparti soccombenti alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune e della parte privata, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore dei rispettivi difensori, nonostante la richiesta fosse stata formulata nei controricorsi. I ricorrenti hanno quindi chiesto che il dispositivo fosse integrato con l'espressa attribuzione delle spese ai difensori antistatari ex art. 93 c.p.c. Gli intimati non hanno svolto difese nel procedimento di correzione. La Corte ha anche affrontato il profilo della ammissibilità dell'istanza presentata dal difensore "nell'interesse" della parte assistita, osservando che, per la richiesta di distrazione, non è distinguibile tra parte sostanziale e parte processuale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambe le istanze di correzione, ritenendo che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese costituisse errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, e non mediante ordinari mezzi di impugnazione. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 15726/2022, sostituendo le espressioni originarie con formule che attribuiscono le spese, rispettivamente, all'Avv. Vincenzo Fiorillo per l'attività svolta in difesa di Emma Guariglia e all'Avv. Giancarlo Mariniello per l'attività svolta in difesa del Comune di Salerno, ex art. 93 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Rimette alla Corte di cassazione il potere di correggere anche i propri provvedimenti quando siano affetti da errore materiale.
artt. 287 e 288 c.p.c.
Costituiscono il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, poiché la relativa richiesta non ha natura di domanda autonoma ma è emendabile con correzione dell'errore materiale.
art. 93 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario legittima l'attribuzione delle spese direttamente al difensore; il richiamo al secondo comma evidenzia la coerenza del rimedio di correzione anche rispetto alla disciplina dell'anticipazione del credito professionale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha regolato la trattazione camerale del procedimento di correzione.
art. 288 c.p.c.
secondo comma, ultimo inciso
La Cancelleria deve curare gli adempimenti conseguenti alla correzione disposta dal giudice.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, quando la domanda sia stata tempestivamente formulata dal difensore antistatario, integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, e non un vizio da far valere con impugnazione ordinaria.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma distinta dalla statuizione sulle spese, ma una modalità accessoria di attribuzione del credito professionale al difensore.
- Il ricorso per correzione dell'omessa distrazione può essere proposto anche avverso provvedimenti della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- In tema di distrazione delle spese, non è necessario distinguere tra proposizione dell'istanza "in proprio" del difensore e proposizione in rappresentanza della parte assistita, poiché il difensore agisce in forza della procura rilasciata nel giudizio concluso dalla pronuncia da correggere.
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