Sentenza n. 3079/2026 - Roma, Sezione 2T
per la condanna all’”indennità” dovuta per la revoca della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche 29 maggio 2015, N. 92, di nomina della Sig.ra Prof. dott. Annalisa PASTORE a Direttore dell’Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare “Alberto Monroy (IBIM) – Palermo”, a seguito della deliberazione del Consiglio Amministrativo del C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 137/2014, verbale 10 luglio 2014, N. 259, con cui è stato deliberato di procedere all’emanazione del bando n. 364.203 per la selezione del Direttore dell’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare “Alberto Monroy (IBIM) – Palermo” e del bando n. 364.203, con cui è stata indetta la procedura di selezione per la nomina del Direttore dell’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare “Alberto Monroy (IBIM) - Palermo”, pubblicato il 18 luglio 2014, annullate con sentenza dell’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione III N. 10677/2018, decisa il 4 luglio 2018, depositata in Segreteria e pubblicata il 6 novembre 2018, e, pertanto, passata in giudicato il 6 maggio 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto a seguito della caducazione giudiziale della nomina a Direttore di un istituto del CNR e mancata presa di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto la condanna del CNR al pagamento di € 1.762.682,17, qualificando la pretesa principalmente come indennizzo dovuto per la revoca della nomina a Direttore dell’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare del CNR. La somma comprendeva € 208,26 per spese di viaggio, € 262.473,89 per differenze tra la retribuzione percepita presso il King’s College di Londra e quella che avrebbe percepito dal CNR in quattro anni, nonché € 1.500.000 per danni all’immagine, alla carriera, alla ricerca e per perdita di opportunità di collaborazione. La ricorrente ha dedotto di avere manifestato disponibilità a prendere servizio e di non averlo fatto per condotte imputabili al CNR. In memoria di replica ha prospettato anche una riqualificazione della domanda come risarcimento del danno da lesione dell’affidamento e come danno da inosservanza del termine di conclusione del procedimento. Il CNR ha eccepito che gli atti di nomina non erano stati revocati, ma erano stati caducati in esecuzione di una sentenza del TAR che aveva annullato la delibera di indizione della nuova procedura e il relativo bando. Ha inoltre contestato l’affidamento della ricorrente, la prova e la quantificazione delle voci di danno, rilevando che la stessa conosceva il contenzioso, non aveva stipulato il contratto, aveva intrapreso ulteriori percorsi accademici e non aveva dimostrato una perdita di chance o un pregiudizio concretamente risarcibile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla domanda di indennizzo, ha rilevato che l’art. 21-quinquies l. 241/1990 presuppone la revoca di un provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento non prevedibile della situazione di fatto o nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Nel caso concreto, la nomina non era stata revocata autonomamente dal CNR per una di tali ragioni, ma era stata caducata quale effetto dell’annullamento giudiziale della delibera di indizione della nuova procedura e del relativo bando, con conseguente caducazione degli atti consequenziali, inclusa la nomina. Mancava quindi il presupposto dell’indennizzo da revoca. Il giudice ha escluso anche la responsabilità da lesione dell’affidamento: la ricorrente conosceva il contenzioso relativo alla nomina, tanto da avere impugnato la precedente sentenza del TAR, e tale conoscenza impediva la formazione di un ragionevole affidamento sulla legittimità e stabilità della nomina. L’affidamento era ulteriormente escluso dalla mancata stipula del contratto, adottata dal CNR in via cautelativa durante il contenzioso. È stata respinta anche la prospettazione del danno da ritardo o da mancata presa di servizio, poiché, alla luce del contenzioso pendente e dell’illegittimità definitivamente accertata degli atti presupposti, l’amministrazione aveva correttamente evitato di consentire la presa di servizio. In ogni caso, le singole voci di danno sarebbero state infondate o non provate: le spese di viaggio non erano state specificamente collegate alla nomina; le differenze retributive non configuravano un danno da ritardata assunzione, poiché la nomina era illegittima e la mancata presa di servizio legittima; non erano stati allegati specifici danni da affidamento, quali dimissioni da altro impiego o spese di trasferimento; i danni all’immagine, alla carriera e alla ricerca erano stati dedotti genericamente e non provati; la condanna alle spese del precedente giudizio dipendeva dalla soccombenza della ricorrente e non da un comportamento del CNR. Le spese del giudizio sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o … di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario
L’indennizzo è subordinato all’effettiva revoca del provvedimento per una delle cause previste dalla norma; non spetta quando l’atto viene caducato come conseguenza dell’annullamento giudiziale di atti presupposti.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a.
La ricorrente ha richiamato la giurisdizione esclusiva per la domanda proposta; il giudice ha comunque respinto la pretesa nel merito.
art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a.
La ricorrente ha prospettato anche una pretesa risarcitoria per inosservanza del termine di conclusione del procedimento, ritenuta infondata in ragione del contenzioso pendente e dell’illegittimità degli atti di nomina.
art. 18 l. 240/2010
Richiamato dal CNR per descrivere il successivo percorso professionale della ricorrente e contestare la sussistenza di una perdita di chance.
Massime di principio
- L’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies l. 241/1990 presuppone una revoca autonomamente disposta dall’amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento non prevedibile della situazione di fatto o nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; non spetta quando il provvedimento favorevole viene caducato quale effetto dell’annullamento giurisdizionale degli atti presupposti.
- La responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento derivante da un provvedimento favorevole successivamente annullato presuppone un ragionevole convincimento del destinatario sulla legittimità dell’atto. Tale presupposto è escluso quando il destinatario conosca l’impugnazione o il contenzioso relativo al provvedimento.
- La mancata presa di servizio non integra, di per sé, un danno da ritardata assunzione quando la nomina sia stata riconosciuta illegittima e l’amministrazione abbia legittimamente impedito l’esecuzione dell’incarico in pendenza del contenzioso.
- Le pretese risarcitorie devono essere specificamente allegate e provate sia nell’an sia nel quantum; sono insufficienti deduzioni generiche relative a danni all’immagine, alla carriera o alla ricerca e a spese non causalmente collegate all’attività amministrativa.
- La condanna alle spese processuali pronunciata in un precedente giudizio non costituisce danno imputabile all’amministrazione quando derivi dalla soccombenza della stessa parte nel relativo processo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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