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Sentenza

Sentenza del 26/02/2019 n. 5577 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Regime anteriore al d.l. n. 70 del 2011 - Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente - Necessità - Fondamento - Omissione - Nullità dell'iscrizione ipotecaria - Sussistenza - Inefficacia - Esclusione - Ordine di cancellazione da parte del giudice - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita nel 2007 ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, contestando, tra l'altro, la validità delle notifiche delle cartelle effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento senza relata, la tardività delle notifiche, la mancata indicazione dei termini e dell'autorità competente per il ricorso, la prescrizione dei crediti e l'omessa preventiva comunicazione finalizzata ad attivare il contraddittorio prima dell'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte delle doglianze, ritenendo valide le notifiche delle cartelle e della comunicazione ipotecaria effettuate direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata. Ha invece accolto il motivo relativo alla prescrizione, chiarendo che la mancata impugnazione della cartella non comporta automaticamente la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., salvo che vi sia un giudicato, e ha accolto il motivo relativo alla mancata preventiva comunicazione dell'iscrizione ipotecaria: anche nel regime anteriore al d.l. n. 70/2011 era necessario instaurare un contraddittorio preventivo, concedendo al contribuente un termine per pagare o presentare osservazioni. L'omissione comporta la nullità dell'iscrizione, ma l'ipoteca resta efficace fino a una pronuncia giudiziale di illegittimità. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per verificare la prescrizione di ciascun credito e gli effetti dell'omesso contraddittorio.

Norme richiamate

  • Art. 77 del d.P.R. n. 602/1973

    Prima dell'iscrizione ipotecaria deve essere comunicato al contribuente che l'Amministrazione procederà all'iscrizione, concedendo un termine per osservazioni o pagamento.

    La preventiva comunicazione è necessaria anche per le iscrizioni effettuate prima dell'introduzione espressa del comma 2-bis nel 2011. La sua omissione determina la nullità dell'iscrizione per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

  • Art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011

    Comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento entro trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.

    La disposizione, pur successiva ai fatti, ha valenza interpretativa del principio già ricavabile dall'ordinamento: il contribuente deve essere posto in condizione di pagare o formulare osservazioni prima dell'iscrizione.

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

    La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La cartella può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata di notifica; il perfezionamento deriva dalla ricezione risultante dall'avviso.

  • Art. 50 del d.P.R. n. 602/1973

    L'intimazione ad adempiere è necessaria per l'espropriazione forzata non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, ma non costituisce un requisito per la semplice iscrizione ipotecaria, che è una misura cautelare alternativa all'esecuzione forzata.

  • Art. 2953 c.c.

    La prescrizione decennale derivante dalla conversione del termine breve opera quando il diritto è stato accertato con sentenza passata in giudicato. La mera definitività della cartella non impugnata non produce automaticamente tale effetto.

  • Art. 20 del d.lgs. n. 472/1997

    Per le sanzioni tributarie non assistite da giudicato si applica il termine prescrizionale previsto dalla disciplina speciale, indicato dalla Corte in cinque anni.

  • Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

    Il ricorso contro l'iscrizione ipotecaria deve essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione regolare dell'atto; la comunicazione effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento è idonea a far decorrere il termine.

  • Artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    I principi di buona amministrazione, tutela della proprietà e diritto di difesa sostengono l'obbligo di garantire al contribuente una partecipazione effettiva prima dell'adozione di una misura ipotecaria.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere un'ipoteca per debiti tributari, l'agente della riscossione deve normalmente inviare un preavviso e concedere un termine per pagare o presentare osservazioni; l'assenza del contraddittorio può rendere nulla l'iscrizione, anche se l'atto è anteriore al 2011.
  • La raccomandata con avviso di ricevimento può costituire una modalità valida di notifica della cartella e della comunicazione ipotecaria senza relata, purché l'avviso documenti regolarmente la consegna.
  • La mancata impugnazione tempestiva della cartella la rende definitiva quanto alla possibilità di contestare i vizi propri della cartella, ma non trasforma automaticamente ogni credito in un credito soggetto a prescrizione decennale.
  • Per valutare la prescrizione occorre esaminare separatamente natura del tributo, termine applicabile, data di notifica della cartella e successivi atti interruttivi; il termine decennale ex art. 2953 c.c. richiede un giudicato.
  • L'iscrizione ipotecaria non coincide con l'inizio dell'espropriazione forzata: perciò l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 non è automaticamente necessaria prima dell'ipoteca.
  • L'ipoteca priva di valido presupposto non si considera inefficace da sola: mantiene i propri effetti fino a quando il giudice ne dichiara l'illegittimità e ne ordina la cancellazione.

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