Cassazione Penale, Sentenza n. 40055/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare applicata dall'autorita giudicante. Si censura in particolare: 1) per il reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/90) violazione di legge e carenza di motivazione sulla gravità indiziaria: l'aggregazione sarebbe stata desunta soltanto dalla commissione di reati fine senza prova di un programma illecito comune, di ruoli associativi o di collegamenti tra i membri; 2) per i capi X) e Y) (cessioni di stupefacente e coltivazione) contestata la scarsa decifrabilità delle intercettazioni, la mancanza di riscontri e la non localizzazione del ricorrente sul luogo della piantagione; 3) contestata la mancanza di esigenze cautelari concrete e attuali, essendo i fatti risalenti a oltre tre anni e non emergendo ulteriori condotte illecite.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la maggior parte dei motivi relativi ai reati fine (capo X e Y), ritenendo infondate le censure sulla decifrabilita delle intercettazioni e valorizzando i riscontri probatori (sequestro dell'11/9/2018, sequestro di 110 piante del 19/7/2018, dichiarazioni e monitoraggi tramite localizzatore e telefono). Ha invece accolto parzialmente il ricorso sul capo T) relativo al reato associativo, annullando l'ordinanza limitatamente a quel capo per carenza di motivazione in ordine agli elementi costitutivi dell'associazione (assenza di prova di un progetto unitario, di ruoli di vertice e di raccordo tra i soggetti) e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Il resto dell'impugnazione è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 1
Articolo richiamato per la contestazione del reato associativo in materia di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che per configurare l'associazione sia necessario dimostrare, oltre ai reati fine, un progetto unitario, ruoli e raccordi organizzativi; la semplice serialita di cessioni e la fornitura stabile non sono sufficienti a provare l'appartenenza associativa
d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 6
Richiamato in motivazione difensiva in relazione all'ipotesi associativa meno grave e alla possibile rilevanza della lieve entita delle cessioni; la Corte non ha ritenuto risolutiva questa osservazione per i capi X) e Y), ma ha valutato che non sia stato dimostrato un effettivo vincolo associativo per il capo T)
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma sui reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti utilizzata per i capi X) e Y). La Corte ha ritenuto sussistente la gravita indiziaria in relazione a cessioni e alla coltivazione sulla base di intercettazioni, sequestri e monitoraggi
c.p.p., art. 309, comma 7
Norma procedurale richiamata per individuare la competenza e le modalita del rinvio al Tribunale per il nuovo giudizio sulle misure; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria ai sensi di questa disposizione
c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale richiamata nella parte finale per gli adempimenti di cancelleria derivanti dalla decisione; citata per le formalita successive all'ordinanza
Massime di principio
- Per la configurazione del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 non basta la reiterazione di reati fine: occorrono elementi che attestino un progetto illecito unitario, collegamenti organizzativi, ruoli e una struttura di coordinamento tra i partecipanti.
- Intercettazioni chiare e riscontri materiali (sequestri, dichiarazioni di acquirenti, localizzazioni tramite dispositivi) possono costituire prova sufficiente della gravità indiziaria per reati di traffico e coltivazione di stupefacenti.
- Le censure generiche sulla scarsa decifrabilità delle intercettazioni sono spesso inammissibili; va indicato in modo specifico quali passaggi siano illeggibili e perché incidano sulla ricostruzione probatoria.
- La presenza di sequestri e ammissioni specifiche rafforza la gravità indiziaria; la mera assenza di un diretto rilevamento del soggetto in un luogo non esclude l'accertamento se vi sono altri riscontri convergenti.
- Sulle esigenze cautelari il giudice richiede concretezza e attualità del pericolo di reiterazione: fatti lontani nel tempo possono non giustificare misure se non emergono condotte successive o elementi di pericolo attuale.
- In sede di impugnazione cautelare è essenziale contestare in modo puntuale le ragioni poste a fondamento della misura; le critiche vaghe o generiche hanno scarso effetto.
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