Sentenza n. 901/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di inammissibilità della domanda di cittadinanza presentata dal Sig. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- della -OMISSIS- il giorno 8 maggio 2020, notificato il 3 novembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana per incompletezza documentale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2016 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. La Prefettura aveva dichiarato l'istanza inammissibile per la mancata produzione degli originali dei certificati di nascita e penale del Paese d'origine, del riepilogo della domanda sottoscritto, della copia del documento d'identità, della marca da bollo e della ricevuta originale del versamento di 200 euro. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo di non avere ricevuto il preavviso di rigetto e di essere stato così privato della possibilità di integrare la documentazione. Ha inoltre sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, qualificato come doveroso per evitare l'esclusione per mere carenze formali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il procedimento di concessione della cittadinanza è gestito in modalità digitale e che, secondo quanto indicato nel provvedimento impugnato, la Prefettura aveva già inviato il 15 novembre 2019 una richiesta di integrazione documentale, notificata per compiuta giacenza l'11 gennaio 2020, alla quale il ricorrente non aveva adempiuto. Ha inoltre osservato che la documentazione prodotta in giudizio non dimostrava la completezza documentale al momento della domanda: alcuni documenti, tra cui il certificato di nascita, erano stati formati successivamente alla presentazione dell'istanza, mentre altri documenti richiesti non risultavano prodotti neppure in giudizio. In applicazione dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 362/1994, l'incompletezza della documentazione legittima la dichiarazione motivata di inammissibilità. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non è stata ritenuta decisiva, poiché il ricorrente non ha fornito la prova dell'utilità concreta della partecipazione procedimentale omessa, né ha dimostrato che essa avrebbe potuto condurre a un diverso esito. Il TAR ha richiamato anche la distinzione tra inammissibilità prefettizia e diniego ministeriale: la prima riguarda la regolarità e completezza preliminare della domanda, non incide sullo status di cittadino, non ha efficacia erga omnes e non preclude la ripresentazione dell'istanza; il diniego ministeriale, invece, riguarda il merito della concessione e produce effetti sull'intero territorio nazionale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 10-bis l. 241/1990
La sua omessa applicazione non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento: il ricorrente deve dimostrare l'utilità concreta della partecipazione omessa e la possibile incidenza degli elementi che avrebbe fatto valere sull'esito finale.
art. 1, comma 3, d.P.R. 362/1994
Individua la documentazione richiesta a corredo della domanda di cittadinanza, la cui mancata produzione rileva ai fini della verifica preliminare di ammissibilità.
art. 2, comma 3, d.P.R. 362/1994
in caso di incompletezza della prescritta documentazione, “l’autorità dichiara inammissibile l’istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all’interessato ed al Ministero”.
Attribuisce alla Prefettura il potere-dovere di dichiarare motivatamente inammissibile la domanda incompleta, all'esito della verifica preliminare della regolarità documentale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La dichiarazione prefettizia di inammissibilità della domanda di cittadinanza per incompletezza documentale riguarda esclusivamente la regolarità preliminare dell'istanza e non incide sul merito della pretesa alla cittadinanza né sullo status dell'interessato.
- Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 362/1994, la mancata produzione della documentazione prescritta legittima la Prefettura a dichiarare motivatamente inammissibile la domanda di cittadinanza, quando l'incompletezza non risulti sanata entro il termine assegnato dall'amministrazione.
- La violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina autonomamente l'annullamento del provvedimento: il ricorrente deve dimostrare che la partecipazione procedimentale omessa avrebbe potuto apportare elementi utili e condurre a un contenuto diverso del provvedimento finale.
- La produzione in giudizio di documenti formati successivamente alla presentazione della domanda non dimostra, di per sé, che la documentazione prescritta fosse disponibile e completa al momento dell'istanza; inoltre, la mancata produzione di alcuni documenti richiesti impedisce di provare l'utilità concreta dell'integrazione procedimentale.
- L'inammissibilità prefettizia della domanda di cittadinanza, diversamente dal diniego ministeriale adottato all'esito della valutazione di merito, non preclude la ripresentazione della domanda e non produce effetti erga omnes sullo status dell'interessato.
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