Sentenza del 24/08/2018 n. 21075 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Basilicata che aveva ritenuto legittima l'intimazione di pagamento e definitive, per mancata impugnazione, la cartella esattoriale e l'avviso di rettifica prodromico. Con il primo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la CTR aveva esaminato atti diversi da quelli effettivamente impugnati, indicando una diversa intimazione di pagamento, una diversa cartella e un diverso avviso. Gli altri motivi riguardavano la validità delle notifiche, la possibilità di contestare gli atti prodromici unitamente all'intimazione, i termini di notifica della cartella e dell'avviso di accertamento e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza della CTR era riferita a un atto completamente diverso da quello oggetto del ricorso. Tale errore impediva di verificare la corrispondenza tra la domanda proposta e la decisione resa e comportava la nullità della sentenza. Gli altri cinque motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali, inclusa la mancata corrispondenza tra domanda e decisione.
Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve decidere sulla domanda effettivamente proposta e sugli atti realmente impugnati. Se fonda la decisione su un diverso atto o su fatti estranei al processo, la sentenza è nulla.
Art. 137 c.p.c. e legge n. 890 del 1992
Disciplinano le modalità delle notificazioni, la cui validità era stata contestata dal contribuente; tali questioni non sono state esaminate dalla Cassazione perché assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
Art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992
Individua gli atti impugnabili nel processo tributario e rileva, in particolare, per la possibilità di contestare gli atti prodromici non notificati insieme all'atto successivo.
Artt. 25 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
Riguardano i termini e le modalità di notificazione della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento; la relativa censura è rimasta assorbita.
Artt. 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
Prevedono requisiti e termini relativi agli avvisi di accertamento; la contestazione del contribuente sulla tardività della notifica non è stata decisa nel merito.
Art. 6 della legge n. 212 del 2000
Riguarda gli obblighi di informazione e tutela del contribuente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria; il motivo collegato all'avviso di accertamento è rimasto assorbito.
Art. 140 c.p.c.
Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità relativa del destinatario. La CTR aveva ritenuto regolari le notifiche sulla base di tale norma, ma la Cassazione non ha esaminato la questione nel merito a causa della nullità della sentenza.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria deve riferirsi con precisione all'atto impugnato: l'indicazione di una diversa cartella, intimazione o avviso può determinare nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su atti o documenti relativi a un procedimento diverso, la Cassazione può cassare la sentenza senza esaminare le altre questioni di merito.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria del contribuente sul debito tributario: comporta la riapertura del giudizio davanti a un diverso collegio, che dovrà esaminare correttamente gli atti e le contestazioni.
- Gli atti prodromici non notificati possono, in linea generale, essere contestati insieme all'atto successivo che ne rende nota per la prima volta l'esistenza, mentre gli atti regolarmente notificati e non impugnati possono diventare definitivi.
- In controversie su cartelle e intimazioni è essenziale verificare separatamente l'identità degli atti, le date e le prove delle notificazioni, i termini applicabili e l'eventuale presenza dei requisiti formali richiesti dalla legge.
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