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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50673/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per difetto delle forme (trasmissione via e-mail priva di firma digitale e mancata certezza dell'identità del mittente). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata in euro tremila. Decisione resa a Roma il 10 novembre 2023.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Venezia aveva dichiarato inammissibile l'appello contro un'ordinanza del 7 luglio 2023 perché l'appello era stato spedito a mezzo posta, modalità ritenuta non più consentita dopo l'abrogazione dell'art. 583. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 582 e ss. c.p.p.) sostenendo che la normativa vigente avrebbe consentito la trasmissione dell'atto a mezzo posta. La Corte ha però rilevato che il ricorso per cassazione era stato trasmesso via e-mail senza firma digitale e pertanto non rispettava le forme richieste, rendendo incerta l'identità del mittente e risultando inammissibile.

Norme richiamate

  • decreto-legge n.137/2020, art. 23, comma 8

    Citata in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; indica la modalità procedurale adottata nel procedimento ma non è stata centrale per l'inammissibilità del ricorso, che dipendeva dalle forme di presentazione dell'atto.

  • art. 583 (menzionato come abrogato)

    La sentenza richiama l'abrogazione dell'art. 583 (testo indica cod. pen. ma il rilievo è sull'abrogazione): l'abrogazione è stata utilizzata dal Tribunale per ritenere che la spedizione dell'appello a mezzo posta non fosse più consentita.

  • art. 582 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la possibilità di trasmissione dell'atto a mezzo posta; la Corte non ha invece affrontato nel merito tale motivo perché ha ritenuto il ricorso per cassazione formalmente inammissibile per difetto di firma digitale e certezza del mittente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le impugnazioni devono rispettare rigorosamente le forme previste; la trasmissione telematica senza firma digitale o tramite canali non idonei può comportare l'inammissibilità per impossibilità di verificare l'identità del mittente.
  • Dopo l'abrogazione di disposizioni che consentivano specifiche modalità di spedizione tradizionale, non si può fare affidamento su invii postali se la normativa successiva richiede modalità diverse; verificare sempre la disciplina vigente al momento dell'impugnazione.
  • In Cassazione eventuali questioni sostanziali sull'ammissibilità dell'appello possono rimanere inesaminate se il ricorso per cassazione è formalmente viziato; dunque, è prioritaria la cura delle formalità (firma digitale, PEC, attestazioni di avvenuta trasmissione).
  • La mancata osservanza delle formalità può comportare, oltre all'inammissibilità, condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio prima di procedere senza conformità formale.
  • Per contestare pronunce di inammissibilità conviene documentare con precisione la conformità formale (evidenze di invio PEC, firma digitale, comprovata identità del mittente) e, se necessario, proporre ricorsi in tempi e modi che rispettino le regole procedurali vigenti.

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