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Sentenza

Sentenza n. 1396/2026 - Torino, Sezione 3

per l’esecuzione della Sentenza del Tribunale di Ivrea n. 237/2024 pubblicata il 26/03/2024 RG n. 885/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea che riconosceva il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 237/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di 1.000,00 euro a titolo di carta docente. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'adempimento spontaneo delle amministrazioni statali, il Ministero non ha eseguito la pronuncia. La ricorrente ha chiesto il pagamento del capitale, degli interessi legali e dell'eventuale maggior somma, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella pronuncia e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, decorrenza e misura degli interessi devono essere verificati secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di mancato adempimento, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 400,00 euro per compensi, oltre accessori, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La quantificazione degli interessi e del capitale effettivamente residuo deve essere verificata in base al titolo giudiziale e alle disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi della parte creditrice non sono vincolanti in quanto tali.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Rileva per l'onere del contributo unificato, ove dovuto, nella liquidazione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro.
  • Quando il titolo esecutivo è stato notificato e sono decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996, l'inadempimento dell'amministrazione statale può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo, ma la quantificazione indicata dal creditore non è definitivamente vincolante: capitale residuo, accessori e interessi devono essere determinati in conformità al giudicato e alle disposizioni di legge applicabili.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta, quando svolge attività rientranti nei propri compiti istituzionali, non ha diritto a un compenso specifico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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