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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38339/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per il rigetto del legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale in Catania (sostiene che l'impedimento non poteva essere respinto e che non era possibile nominare un sostituto); (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla prova: censura della valutazione indiziaria che avrebbe ricollegato il Furnò al furto tramite il noleggio e l'uso dell'autovettura (targa visibile) e gli accertamenti successivi, nonché critica alla ricognizione video della polizia giudiziaria; (3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62, n. 4 c.p. e attenuanti generiche), mancata applicazione dell'art. 114 c.p. e censura della eccessiva misura della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (i) primo motivo aspecifico e infondato: la Corte territoriale ha rilevato la mancata tempestiva comunicazione dell'impedimento ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p.; inoltre la giurisprudenza consolidata esclude che l'impegno del difensore per la rappresentanza di una parte civile in altra sede costituisca automaticamente legittimo impedimento obbligante il rinvio; (ii) secondo motivo manifestamente infondato: la Corte di appello ha effettuato una valutazione globale e coerente degli indizi (noleggio del veicolo da parte di Furnò, consegna documenti, controlli successivi a bordo dell'auto con i coindagati, nitidezza della targa e del video) ritenendoli convergenti e sufficienti per la condanna per furto in abitazione; (iii) terzo motivo manifestamente infondato: la tenuità del danno è stata correttamente esclusa rispetto al valore e agli effetti della sottrazione del portatile; le attenuanti generiche sono state negate in presenza di precedenti specifici (rapina e due furti); la questione ex art. 114 c.p. non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione dato che non era stata proposta in sede di impugnazione; la Corte d'appello aveva comunque ridotto la pena a 2 anni di reclusione e €600 di multa. Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per motivare la necessità di enunciare i motivi del ricorso nei limiti utili per la decisione; qui il ricorso è stato ritenuto conforme ai limiti enunciativi previsti.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma relativa al furto in abitazione, costituente il reato contestato; la Corte ha confermato la sussistenza del reato sulla base degli elementi probatori valutati in sede di merito.

  • artt. 189 e 213 cod. proc. pen.

    Richiamati tra le norme processuali legate alla prova e alla valutazione delle emergenze istruttorie; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria di merito fosse regolare e non viziata.

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    richiede al difensore di "prontamente comunicare" l'emergere dell'impedimento

    Applicata per affermare che l'impedimento del difensore deve essere comunicato tempestivamente: la mancata tempestività è stata ritenuta determinante per escludere il legittimo impedimento.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127 del 2020 (e successive proroghe/modifiche citate)

    Norme emergenziali richiamate per la disciplina della trattazione del ricorso senza intervento delle parti; richiamata soltanto per la regolarità del procedimento in Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna per le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle attenuanti generiche: la Corte territoriale ha esercitato la discrezionalità motivando la prevalenza dei precedenti specifici.

  • art. 114 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto preclusa la sua proposizione in Cassazione poiché non sollevata in appello.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità: la Corte di merito l'ha esclusa ritenendo che il pregiudizio non fosse "lievissimo" rispetto ai parametri giurisprudenziali applicabili.

Massime di principio

  • Il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale deve essere comunicato tempestivamente: la tempestività si valuta rispetto al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento (art. 420-ter c.p.p.). Comunicazioni tardive possono rendere la doglianza aspecifica e inutile.
  • L'impegno del difensore quale rappresentante o difensore di una parte civile in altra sede, di per sé, non costituisce automaticamente un legittimo impedimento che obblighi al differimento dell'udienza; la giurisprudenza è consolidata nel negare tale automaticità.
  • Nella valutazione della prova indiziaria il giudice di merito deve operare una valutazione globale e non atomistica: indizi separatamente deboli possono, se convergenti e privi di spiegazioni alternative concrete, giustificare la condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio".
  • Ricognizioni fotografiche o individuazioni da video sono prove atipiche ammissibili e valorizzabili entro il libero convincimento del giudice se è accertata la credibilità di chi individua; la nitidezza delle immagini e la coerenza con altri indizi rafforzano l'affidabilità.
  • La tenuità del danno (art. 62 n.4 c.p.) richiede che il pregiudizio sia lievissimo e va valutata considerando non solo il valore economico ma anche gli effetti dannosi subiti dalla persona offesa; importi non trascurabili o effetti concreti possono escluderla.
  • Le attenuanti generiche restano soggette alla valutazione discrezionale del giudice e possono essere precluse da precedenti penali specifici; la motivazione del diniego deve risultare congrua ma non richiede sempre un esame esaustivo di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p.
  • Questioni non sollevate in sede di appello (es. vizi motivazionali riferiti a specifici punti) non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione (principio di preclusione), salvo casi tassativi.
  • La presentazione di ricorsi aspecifici o infondati può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); è quindi importante motivare puntualmente e tempestivamente le censure.

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