Cassazione Penale, Sentenza n. 38339/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per il rigetto del legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale in Catania (sostiene che l'impedimento non poteva essere respinto e che non era possibile nominare un sostituto); (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla prova: censura della valutazione indiziaria che avrebbe ricollegato il Furnò al furto tramite il noleggio e l'uso dell'autovettura (targa visibile) e gli accertamenti successivi, nonché critica alla ricognizione video della polizia giudiziaria; (3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62, n. 4 c.p. e attenuanti generiche), mancata applicazione dell'art. 114 c.p. e censura della eccessiva misura della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (i) primo motivo aspecifico e infondato: la Corte territoriale ha rilevato la mancata tempestiva comunicazione dell'impedimento ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p.; inoltre la giurisprudenza consolidata esclude che l'impegno del difensore per la rappresentanza di una parte civile in altra sede costituisca automaticamente legittimo impedimento obbligante il rinvio; (ii) secondo motivo manifestamente infondato: la Corte di appello ha effettuato una valutazione globale e coerente degli indizi (noleggio del veicolo da parte di Furnò, consegna documenti, controlli successivi a bordo dell'auto con i coindagati, nitidezza della targa e del video) ritenendoli convergenti e sufficienti per la condanna per furto in abitazione; (iii) terzo motivo manifestamente infondato: la tenuità del danno è stata correttamente esclusa rispetto al valore e agli effetti della sottrazione del portatile; le attenuanti generiche sono state negate in presenza di precedenti specifici (rapina e due furti); la questione ex art. 114 c.p. non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione dato che non era stata proposta in sede di impugnazione; la Corte d'appello aveva comunque ridotto la pena a 2 anni di reclusione e €600 di multa. Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per motivare la necessità di enunciare i motivi del ricorso nei limiti utili per la decisione; qui il ricorso è stato ritenuto conforme ai limiti enunciativi previsti.
art. 624-bis cod. pen.
Norma relativa al furto in abitazione, costituente il reato contestato; la Corte ha confermato la sussistenza del reato sulla base degli elementi probatori valutati in sede di merito.
artt. 189 e 213 cod. proc. pen.
Richiamati tra le norme processuali legate alla prova e alla valutazione delle emergenze istruttorie; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria di merito fosse regolare e non viziata.
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
richiede al difensore di "prontamente comunicare" l'emergere dell'impedimento
Applicata per affermare che l'impedimento del difensore deve essere comunicato tempestivamente: la mancata tempestività è stata ritenuta determinante per escludere il legittimo impedimento.
art. 23, comma 8, d.l. 127 del 2020 (e successive proroghe/modifiche citate)
Norme emergenziali richiamate per la disciplina della trattazione del ricorso senza intervento delle parti; richiamata soltanto per la regolarità del procedimento in Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna per le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
art. 133 c.p.
Richiamato in relazione alla valutazione delle attenuanti generiche: la Corte territoriale ha esercitato la discrezionalità motivando la prevalenza dei precedenti specifici.
art. 114 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto preclusa la sua proposizione in Cassazione poiché non sollevata in appello.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità: la Corte di merito l'ha esclusa ritenendo che il pregiudizio non fosse "lievissimo" rispetto ai parametri giurisprudenziali applicabili.
Massime di principio
- Il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale deve essere comunicato tempestivamente: la tempestività si valuta rispetto al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento (art. 420-ter c.p.p.). Comunicazioni tardive possono rendere la doglianza aspecifica e inutile.
- L'impegno del difensore quale rappresentante o difensore di una parte civile in altra sede, di per sé, non costituisce automaticamente un legittimo impedimento che obblighi al differimento dell'udienza; la giurisprudenza è consolidata nel negare tale automaticità.
- Nella valutazione della prova indiziaria il giudice di merito deve operare una valutazione globale e non atomistica: indizi separatamente deboli possono, se convergenti e privi di spiegazioni alternative concrete, giustificare la condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio".
- Ricognizioni fotografiche o individuazioni da video sono prove atipiche ammissibili e valorizzabili entro il libero convincimento del giudice se è accertata la credibilità di chi individua; la nitidezza delle immagini e la coerenza con altri indizi rafforzano l'affidabilità.
- La tenuità del danno (art. 62 n.4 c.p.) richiede che il pregiudizio sia lievissimo e va valutata considerando non solo il valore economico ma anche gli effetti dannosi subiti dalla persona offesa; importi non trascurabili o effetti concreti possono escluderla.
- Le attenuanti generiche restano soggette alla valutazione discrezionale del giudice e possono essere precluse da precedenti penali specifici; la motivazione del diniego deve risultare congrua ma non richiede sempre un esame esaustivo di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p.
- Questioni non sollevate in sede di appello (es. vizi motivazionali riferiti a specifici punti) non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione (principio di preclusione), salvo casi tassativi.
- La presentazione di ricorsi aspecifici o infondati può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); è quindi importante motivare puntualmente e tempestivamente le censure.
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