Cassazione Penale, Sentenza n. 32043/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per due motivi: 1) violazione di legge perché il giudice avrebbe ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 659 c.1 c.p. nonostante il disturbo fosse stato arrecato solo agli abitanti dell'appartamento sottostante e non ad una pluralità di persone; 2) vizio di motivazione per carenza probatoria in ordine all'intensità e alla diffusività delle immissioni sonore: mancata perizia fonometrica e assenza di accertamenti tecnici che dimostrassero il superamento della normale tollerabilità e la capacità delle emissioni sonore di travalicare l'ambito dell'abitazione immediatamente limitrofa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; nulla a favore della parte civile, che non ha fornito un contributo alla decisione nella pubblica udienza. In motivazione la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 659 c.p. tutela la quiete pubblica e richiede che i rumori siano idonei a disturbare una cerchia indeterminata di persone, ma ha altresì affermato che la verifica del superamento della normale tollerabilità non richiede necessariamente una perizia fonometrica: il giudice può fondare il convincimento su elementi probatori diversi (dichiarazioni dei vicini, rilievi degli operanti, ripetute richieste d'intervento delle forze dell'ordine), ritenendo nel caso concreto sufficienti le dichiarazioni testimoniali e le constatazioni degli operatori intervenuti.
Norme richiamate
codice penale, art. 659 comma 1
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
La norma tutela la quiete pubblica e configura un reato di pericolo presunto: è punita qualsiasi condotta idonea a determinare disturbo delle occupazioni o del riposo di una pluralità indeterminata di persone; in ambito condominiale è richiesta la potenziale diffusività delle immissioni sonore oltre il solo appartamento immediatamente contiguo
Massime di principio
- L'art. 659 c.p. richiede che i rumori siano idonei, oggettivamente, a disturbare una cerchia indeterminata di persone: non basta la mera lagnanza di un solo vicino se non emerge la potenziale diffusività del disturbo
- In ambito condominiale, il disturbo punibile deve essere tale da poter influire su una parte consistente dell'edificio o del vicinato, anche se non tutte le persone effettivamente si sono lamentate
- La prova dell'idoneità a disturbare non necessita sempre di una perizia fonometrica: il giudice può fondarsi su elementi testimonali e sulle constatazioni degli intervenuti (es. interventi notturni delle forze dell'ordine, descrizione di rumori e oggetti caduti, presenza di animali, musica ad alto volume)
- Quando l'intensità e la diffusività dei rumori sono controverse o non emergono chiaramente, è opportuno (a tutela sia dell'imputato sia della collettività) richiedere accertamenti tecnici/fonometrie per stabilire il superamento della soglia di normale tollerabilità
- Proceduralmente, un ricorso in cassazione inammissibile può comportare condanne per spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende; la parte civile ottiene liquidazione delle spese solo se ha effettivamente contribuito alla decisione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32019/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32021/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32022/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32023/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32024/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32025/2025 del 26/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →