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Sentenza

Sentenza n. 2192/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 221 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.02.2025.

Giustizia amministrativa202504672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023, per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 221 del 28 febbraio 2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 6 marzo 2025. La sentenza aveva dichiarato il diritto del ricorrente all'ottenimento della carta docente, con accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 2.000 euro. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il Ministero non aveva adempiuto. È stata quindi chiesta la condanna dell'Amministrazione all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e rilevando che l'Amministrazione, pur costituitasi, non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo derivante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, provvedendo all'accredito del contributo complessivo di 2.000 euro mediante la carta docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i successivi 60 giorni a cura del ricorrente. Al commissario non spetta alcun compenso. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, rispettivamente, per la regolazione delle spese nel processo amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza che riconosce a un privato il diritto a una prestazione amministrativa deve essere integralmente eseguito dall'amministrazione destinataria, anche quando la prestazione richieda l'adozione di atti amministrativi o contabili ulteriori rispetto alla pronuncia giudiziale.
  • L'inottemperanza può essere dichiarata quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un inadempimento adeguatamente documentato e non contestato dall'amministrazione costituita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine prefissato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia; quando svolge le funzioni commissariali nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il giudice può escludere la liquidazione di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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