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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33805/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto violazione delle norme processuali (artt. 593, comma 3; 609, comma 2; 627 c.p.p.) per avere la Corte d'Appello, giudicando in rinvio dalla Cassazione, applicato una pena complessiva per i reati relativi ai capi 1) e 3) (anno 1, mesi 8 e gg. 20) superiore rispetto alla pena divenuta definitiva nella precedente sentenza (anno 1 e mesi 8) che aveva riguardato i capi 1), 2) e 3). Il ricorrente ha sostenuto che la Corte non ha rispettato il divieto di reformatio in pejus (art. 597, comma 3 c.p.p.) e non ha considerato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche già concesse. Inoltre ha rilevato un errore materiale nel dispositivo, che non riportava l'assoluzione dal capo 2) per insussistenza del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio perché la Corte d'Appello non aveva applicato la riduzione di pena derivante dalle circostanze attenuanti generiche già riconosciute nella precedente decisione ormai definitiva, determinando così una reformatio in pejus. La pena è stata rideterminata in anni 1, mesi 2 e giorni 20 di reclusione (calcolo: pena base 2 anni e 4 mesi per il capo 1), ridotta ex art. 62-bis a 1 anno e 7 mesi, aumentata per continuazione con il capo 3) ad 1 anno e 10 mesi, poi ridotta per il rito a 1 anno, 2 mesi e 20 giorni). La Cassazione ha altresì disposto la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza della Corte d'Appello del 17/01/2025 inserendo l'assoluzione dal reato di cui al capo 2) per insussistenza del fatto. Non sono state liquidate spese processuali a favore della parte civile INAIL, ritenendo il Collegio che l'intervento della parte civile in Cassazione sul solo trattamento sanzionatorio non giustifichi tali spese.

Norme richiamate

  • artt. 593, comma 3; 609, comma 2; 627 c.p.p.

    citati nel ricorso come norme processuali violate

    Sono richiamate dal ricorrente per denunciare vizi procedurali connessi al giudizio di rinvio e alle modalità di esposizione del dispositivo; la Suprema Corte non entra nel merito di tutte ma valuta il profilo della reformatio in pejus derivante dalla violazione del divieto previsto dall'art. 597 c.p.p.

  • art. 597, comma 3 c.p.p.

    divieto della reformatio in pejus

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, in sede di rinvio, il giudice non può applicare una pena più gravosa rispetto a quella risultante dalla precedente decisione divenuta definitiva; la mancata applicazione della riduzione per le circostanze attenuanti generiche già concesse ha configurato una reformatio in pejus

  • art. 62-bis c.p.

    riduzione per circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha richiamato e applicato la riduzione prevista per le circostanze attenuanti generiche (concessa nella precedente sentenza divenuta definitiva) nel ricalcolo della pena

  • art. 130 c.p.p.

    correzione di errori materiali

    La Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale per omissione nel dispositivo (mancata indicazione dell'assoluzione per il capo 2)) ai sensi di questa norma

Massime di principio

  • In sede di rinvio dalla Cassazione il giudice non può aggravare la posizione sanzionatoria dell'imputato rispetto a quanto già divenuto definitivo: ogni modifica che determini una pena complessiva superiore integra una violazione del divieto di reformatio in pejus.
  • Le circostanze attenuanti generiche già riconosciute con sentenza definitiva continuano a produrre effetti sul piano della determinazione della pena a meno che non siano state espressamente rimesse in discussione e annullate; il giudice del rinvio deve tenere conto di quelle statuizioni non investite dall'annullamento.
  • Quando nel dispositivo vi siano omissioni o errori materiali (per es. mancata indicazione di un'assoluzione già motivata), il giudice della legittimità può ordinare la correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p. senza rimettere la causa.
  • L'intervento della parte civile in Cassazione è generalmente inammissibile o privo di efficacia quando il motivo di impugnazione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio o questioni come la confisca, e in tali ipotesi non è normalmente disposta la liquidazione delle spese a suo favore.
  • Se si contesta una possibile reformatio in pejus, il difensore dovrà evidenziare il confronto tra la pena risultante dalla decisione definitiva precedente e quella applicata in sede di rinvio, richiedendo la corretta applicazione di eventuali riduzioni già concesse.

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