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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 730/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: (1) ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., omissione di motivazione e travisamento della prova: la corte d'appello avrebbe omesso di esaminare compiutamente i motivi specifici di appello e si sarebbe basata su elementi indiziari interpretati erroneamente, in particolare sulla presunta corrispondenza fra le scarpe e i jeans ripresi dalle immagini di videosorveglianza e quelli rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato, nonché sulla presunta corrispondenza fra la custodia del cellulare del rapinatore e quella rinvenuta in casa (segnalando che la custodia non risulterebbe nei verbali di sequestro); (2) ai sensi dell'art. 606 lett. c) e) c.p.p. e di varie disposizioni del codice di procedura penale (artt. 63, 64, 350, 12, 371 lett. b) e 500 co. 2 c.p.p.), contestava la utilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coindagato Di Valentino e non verbalizzate, ritenendole non utilizzabili a carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che le censure fossero in parte infondate e in parte generiche e manifestamente infondate. Sul merito, la Corte ha ricordato il limite del sindacato di legittimità (non può riformare la valutazione dei fatti che spetta al giudice di merito) e ha ritenuto che la corte d'appello avesse fornito motivazione congrua e logicamente coerente, valutando il compendio indiziario complessivo (immagini di videosorveglianza, corrispondenza di abbigliamento/ scarpe/jeans rinvenuti in casa e corrispondenza della custodia del cellulare, anche sulla base di risultanze fotografiche) che giustificava la responsabilità dell'imputato. Quanto alle dichiarazioni del coimputato, la Cassazione ha osservato che, anche ammessa la loro inutilizzabilità, il ricorrente non ha specificato in che modo l'espunzione di tali dichiarazioni inciderebbe sul complesso probatorio (prova di resistenza); pertanto, essendo gli altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, la decisione di merito resiste alle censure.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Norma che disciplina il motivo per omessa o insufficiente motivazione e travisamento della prova in cassazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui può censurare solo vizi di motivazione logicamente apprezzabili e non rivedere il merito dei fatti.

  • art. 606 lett. c) e) c.p.p.

    Richiamata come base formale dei motivi dedotti (vizi di diritto e di motivazione); la Corte ha valutato le censure nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 63 c.p.p.

    Norma sulle dichiarazioni testimoniali e loro utilizzabilità; richiamata nella discussione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato.

  • art. 64 c.p.p.

    Riguarda le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni; richiamata nella critica sulla mancata verbalizzazione delle asserite dichiarazioni di Di Valentino.

  • art. 350 c.p.p.

    Norma relativa all'acquisizione di atti e documenti da altri procedimenti; citata tra le norme invocate a sostegno delle censure procedurali.

  • art. 12 c.p.p.

    Principi generali del procedimento penale; evocata come riferimento normativo nelle censure generali sulla regolarità procedurale.

  • art. 371 lett. b) c.p.p.

    Norma relativa alla verbalizzazione delle dichiarazioni delle persone imputate; richiamata nella critica sulla mancata verbalizzazione delle dichiarazioni del coimputato.

  • art. 500 co. 2 c.p.p.

    Norma sull'utilizzabilità di dichiarazioni rese da altri soggetti; richiamata nella contestazione dell'uso delle dichiarazioni del coimputato.

  • art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

    Norma procedurale che disciplina le conclusioni scritte del pubblico ministero in Cassazione in quel periodo; citata in relazione alle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede il merito: il suo controllo riguarda la struttura logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, non la riconsiderazione primaria delle prove.
  • Per censurare una sentenza per omessa o insufficiente motivazione occorre dimostrare specificamente in che punto la motivazione è illogica, contraddittoria o omissiva; censure generiche o non fondate vengono respinte.
  • Se si contesta l'utilizzabilità di una prova (es. dichiarazioni del coimputato), il ricorrente deve dimostrare l'incidenza dell'eliminazione di quell'elemento sul complesso probatorio (prova di resistenza): ossia spiegare come e perché senza quell'elemento la conclusione di responsabilità non reggerebbe.
  • Le prove indiziarie, quando sono gravi, precise e concordanti, possono sostenere una condanna anche se singoli elementi vengono esclusi; per impugnare efficacemente la sentenza occorre quindi provare che i restanti indizi non sono sufficienti.
  • La corte di appello non è obbligata ad analizzare punto per punto tutte le deduzioni difensive: è sufficiente una valutazione globale che spieghi in modo logico le ragioni del convincimento e dimostri di aver considerato i fatti decisivi.

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