Cassazione Civile, Ordinanza n. 32771/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. promosso davanti al Tribunale di Brescia dalla società esecutata avverso un procedimento esecutivo per espropriazione intrapreso da tre parti creditrici sulla base di un lodo arbitrale, la società ha rinunciato all’opposizione; la rinuncia è stata accettata e il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, liquidando le spese in favore delle controparti ai sensi dell’art. 306, comma 4, c.p.c. I creditori hanno impugnato il provvedimento limitatamente alla liquidazione delle spese, deducendo: omessa liquidazione di una fase di giudizio effettivamente svolta; assenza di equo compenso; mancanza di motivazione sul mancato aumento per assistenza a più parti con identica posizione processuale; mancato riconoscimento dell’aumento per la redazione di atti con tecniche informatiche idonee ad agevolare consultazione e fruizione. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ha resistito nel merito.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo corretto il mezzo di impugnazione contro il provvedimento che, in caso di estinzione ex art. 306 c.p.c., liquida le spese senza statuire diversamente su di esse. Nel merito ha dichiarato infondate o manifestamente infondate le censure relative alla liquidazione secondo i valori medi, alla fase istruttoria/trattazione e alla maggiorazione per atti informatici. Ha invece ritenuto manifestamente fondato il motivo relativo al mancato aumento del compenso per l’assistenza a più parti aventi la medesima posizione processuale, poiché tale maggiorazione è discrezionale ma deve essere motivata sia se concessa sia se negata. La decisione è stata quindi cassata limitatamente a tale punto, con rinvio al Tribunale di Brescia in persona di diverso magistrato anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 615, comma 2, c.p.c.
indica il titolo processuale dell'opposizione all'esecuzione nel cui ambito è maturata la controversia sulle spese
art. 306, comma 4, c.p.c.
in caso di rinuncia agli atti e mancato accordo sulle spese, il giudice liquida le spese; il provvedimento è impugnabile in cassazione se si limita a tale liquidazione
art. 111, comma 7, Cost.
consente il ricorso per cassazione contro il provvedimento decisorio che liquida le spese nell'estinzione del giudizio
art. 4, commi 1, 1 bis, 4, 5 e 8, D.M. 55/2014
i parametri forensi non impongono di base la liquidazione ai valori medi; il giudice deve collocarsi tra minimo e massimo, con motivazione solo per scostamenti ulteriori e per la maggiorazione o riduzione discrezionale
art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014
"Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione"
l'aumento presuppone allegazione specifica del contenuto degli atti e delle tecniche informatiche utilizzate; inoltre deve risultare richiesto nella nota spese
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone di specificare nel ricorso gli atti e i fatti processuali rilevanti; la mancata specificazione rende inammissibile la censura nella parte in cui richiede il richiamo di contenuti non indicati
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- Nel provvedimento di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, se il giudice si limita a liquidare le spese in assenza di accordo tra le parti, il provvedimento è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.; se invece il giudice statuisce oltre la mera liquidazione, la tutela impugnatoria segue il diverso rimedio previsto dall'ordinamento.
- In tema di liquidazione delle spese con i parametri forensi del D.M. 55/2014, non esiste un vincolo alla liquidazione ai valori medi: il giudice deve determinare il compenso entro i limiti minimi e massimi, e la motivazione diventa necessaria quando vi sia un aumento o una diminuzione ulteriori rispetto ai parametri oppure quando si eserciti un potere discrezionale espressamente previsto.
- La fase processuale per la quale si chiede il compenso non può essere liquidata se la relativa attività non sia stata effettivamente svolta; chi la invoca deve inoltre indicare con precisione le attività eseguite e i dati processuali rilevanti.
- La maggiorazione del compenso per la difesa di più parti con la medesima posizione processuale è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma il suo esercizio deve essere motivato sia nel senso dell'accoglimento sia nel senso del diniego.
- La maggiorazione per atti telematici redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione richiede una deduzione specifica degli atti interessati e delle tecniche utilizzate, oltre alla tempestiva richiesta nella nota spese.
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