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Sentenza

Sentenza del 22/01/2018 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Notifica - Ricerche.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità della notificazione di un avviso di accertamento presso il domicilio fiscale della società. In particolare, occorre stabilire se, non rinvenendo la sede effettiva nel comune di domicilio fiscale, l’Amministrazione potesse procedere direttamente al deposito dell’atto presso la casa comunale e all’affissione dell’avviso nell’albo comunale, senza inviare una raccomandata informativa e senza svolgere ulteriori ricerche al di fuori del comune. La regola affermata distingue tra ricerche esterne al comune, non necessarie, e ricerche all’interno del comune di domicilio fiscale, invece doverose.

La decisione

La notificazione è rituale soltanto se, nel comune di domicilio fiscale, non viene rinvenuta l’effettiva sede della società e sono state svolte le necessarie ricerche all’interno di quel comune. In tale ipotesi è sufficiente il deposito dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del comune; non sono richieste né la comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno né ulteriori ricerche al di fuori del comune. Se invece le ricerche nel comune di domicilio fiscale sono omesse o insufficienti, la notificazione eseguita ai sensi degli artt. 140 c.p.c. e 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è invalida. Dal principio riportato non emerge l’esito processuale concreto, ma il criterio favorisce la posizione del contribuente quando l’Amministrazione non dimostri le ricerche necessarie nel comune.

Norme richiamate

  • Art. 140 del codice di procedura civile

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    La notificazione mediante deposito presso la casa comunale e avviso di deposito presuppone l’irreperibilità del destinatario nel luogo individuato e il rispetto delle ricerche necessarie previste dalla procedura.

  • Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari

    Per gli atti tributari notificati a soggetti irreperibili, la procedura di deposito e affissione è sufficiente quando non sia rinvenuta la sede effettiva nel comune di domicilio fiscale, purché siano state effettuate le ricerche doverose all’interno di tale comune.

Massime di principio

  • Prima di utilizzare la procedura di deposito presso la casa comunale, l’Amministrazione deve verificare concretamente l’irreperibilità del destinatario nel comune del domicilio fiscale.
  • Le ricerche devono essere svolte all’interno del comune di domicilio fiscale; non è invece necessario estenderle ad altri comuni.
  • La mancata effettuazione o la superficialità delle ricerche nel comune di domicilio fiscale può comportare l’invalidità della notificazione.
  • Quando le ricerche comunali sono state correttamente eseguite, il deposito presso la casa comunale e l’affissione all’albo possono essere sufficienti, senza raccomandata informativa o ulteriori attività.
  • In caso di contestazione, è rilevante verificare e documentare quali ricerche siano state concretamente svolte, in quali luoghi e con quali esiti.

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