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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35107/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il contribuente, architetto dipendente iscritto alla gestione ex INPDAI, ha impugnato un avviso di addebito relativo a contributi e sanzioni per l'anno 2010, correlati all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Nei gradi di merito l'opposizione era stata respinta: la Corte d'appello aveva escluso la prescrizione ritenendo che il termine decorresse dal 6 luglio 2011, per effetto del d.P.C.m. 12 maggio 2011 che aveva differito il termine di pagamento, sicché l'avviso bonario del 22.6/4.7.2016 era tempestivo; inoltre aveva ritenuto correttamente applicato il regime sanzionatorio dell'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, l. n. 388/2000. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione dei contributi, sulla decorrenza del termine e sui termini di versamento, sostenendo l'erroneità della decorrenza fissata dalla Corte territoriale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulla questione del regime sanzionatorio, ritualmente riproposta in appello, rilevando che per le sanzioni riferite al 2010 doveva operare l'effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale concernente gli architetti e ingegneri tenuti all'iscrizione alla Gestione separata, con esclusione delle sanzioni civili per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disciplina censurata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento, differito al 6 luglio 2011 dal d.P.C.m. 12 maggio 2011, e che quindi l'atto interruttivo del 2016 era tempestivo. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia e, comunque, ha applicato la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 55/2024, dichiarando che per il periodo anteriore considerato non erano dovute le sanzioni civili richieste. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito dichiarando che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2010. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la sopravvenienza della decisione costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    Richiamato quale disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato in tema di decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova nella controversia sulla prescrizione e sul debito contributivo.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    Indica che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali seguono gli stessi termini previsti per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17, d.P.R. n. 435/2001

    Richiamato come norma sui termini di versamento rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • d.P.C.m. 12 maggio 2011

    Considerato fonte regolamentare idonea a differire al 6 luglio 2011 il termine per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2010, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 62-bis d.l. n. 331/1993 conv. in L. n. 427/1993

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione in relazione al sistema degli studi di settore e ai termini di versamento.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935 conv. in L. n. 1155/1936

    Norma richiamata per il principio secondo cui i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.

  • art. 116, comma 8, L. n. 388/2000

    Richiamato dalla Corte territoriale come base del regime sanzionatorio da evasione contributiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia del giudice di appello su una questione ritualmente riproposta.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla riproposizione in appello delle censure sulle sanzioni.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla riproposizione in appello delle domande e difese non accolte.

  • art. 136 Cost.

    Usato per affermare l'effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale sulla disciplina applicabile al caso concreto.

  • art. 21 L. n. 6/1981

    Richiamato nel passaggio sulla pronuncia costituzionale riguardante gli ingegneri e architetti iscritti a diversa gestione previdenziale obbligatoria.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 87/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Dichiarato illegittimo costituzionalmente nella parte in cui non esonerava dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

  • sentenza Corte cost. n. 55/2024

    Applicata al caso per escludere il dovuto delle sanzioni civili richieste per l'anno 2010.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, e non dalla data della dichiarazione fiscale del soggetto obbligato, poiché la dichiarazione ha natura meramente conoscitiva e non costituisce presupposto del credito contributivo.
  • I d.P.C.m. adottati in attuazione della disciplina sui termini di versamento hanno natura regolamentare e incidono validamente sulla decorrenza della prescrizione quando differiscono il termine di pagamento dei contributi.
  • Ai fini del differimento dei termini di versamento, rileva il dato oggettivo dello svolgimento dell'attività economica rientrante tra quelle considerate dal sistema normativo, non la concreta sottoposizione del singolo al regime fiscale degli studi di settore.
  • Se il termine di pagamento dei contributi è differito, l'atto interruttivo della prescrizione è tempestivo purché intervenga prima del compimento del quinquennio decorrente dal nuovo dies a quo.
  • Quando sopravviene una pronuncia di illegittimità costituzionale che esclude, per il periodo anteriore, l'applicazione di sanzioni civili a una determinata categoria di assicurati, il giudice può decidere nel merito senza rinvio, dichiarando non dovute tali sanzioni.
  • La mancata pronuncia del giudice di merito su una questione ritualmente riproposta in appello integra vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di liteImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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