Cassazione Civile, Ordinanza n. 21822/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un accordo di espromissione stipulato tra due soggetti privati e una banca in relazione al debito residuo di una società di cui i primi erano soci. La vicenda si inserisce nel contesto di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.: secondo i ricorrenti, il credito della banca sarebbe stato già rinunciato per la parte non ammessa al piano, con conseguente nullità per difetto di causa dell'accordo con cui essi si erano impegnati a pagare il residuo. La Corte d'appello, invece, aveva ritenuto che l'operazione fosse un'espromissione liberatoria coerente con la volontà delle parti, finalizzata a consentire alla banca di ottenere l'integrale soddisfazione del proprio credito: una parte attraverso il piano di risanamento, l'altra attraverso l'assunzione del debito da parte dei ricorrenti. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 1272, 1325 e 1418 c.c., per errata qualificazione dell'operazione come espromissione liberatoria, per la ritenuta esistenza della causa e per l'esclusione della violazione della par condicio creditorum; 2) violazione degli artt. 1367, 1325 e 1418 c.c., per erronea applicazione del principio di conservazione del contratto e per asserita mancanza di causa e coartazione della volontà; 3) omesso esame di fatti decisivi, quali l'onerosità della rinuncia, il conferimento di azioni e l'accollo del debito da parte di un terzo; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di nullità della clausola che impediva di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto di valuta; 5) violazione dell'art. 629 c.p. e degli artt. 1434, 1435 e 1438 c.c. per non avere ravvisato una minaccia della banca; 6) omesso esame degli stessi fatti decisivi relativi alla pretesa coazione. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorso è stato respinto: i primi, secondi, terzi, quinti e sesti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché generici, non specifici, non correlati alla ratio decidendi o perché miravano a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie; il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la questione sulla nullità della clausola e sull'inesistenza dell'obbligazione risultava implicitamente rigettata dalla statuizione di validità dell'accordo di espromissione. La Corte ha inoltre dato atto che, in relazione alla posizione delle banche venete in l.c.a., la domanda di condanna non diventava improcedibile dopo la sentenza di merito già pronunciata, in applicazione del principio affermato da Cass. n. 17272/2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che contestavano l'interpretazione e la qualificazione del contratto, l'accertamento dei fatti e la ricostruzione della volontà negoziale, perché non specifici, non pertinenti rispetto alla sentenza impugnata o diretti a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di nullità della clausola che impediva di opporre eccezioni sul rapporto di valuta, osservando che tale domanda era stata implicitamente respinta dalla conferma della validità dell'espromissione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche al contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1272 c.c.
Richiamato per la disciplina dell'espromissione; la Corte non entra nel merito della corretta qualificazione perché reputa inammissibile la censura, ma conferma che il giudice di merito ha ricostruito il negozio come espromissione liberatoria.
art. 1325 c.c.
Richiamato in relazione ai requisiti di validità del contratto e alla dedotta mancanza di causa; la censura è dichiarata inammissibile perché generica e non specifica.
art. 1418 c.c.
Richiamato per la dedotta nullità per difetto di causa; la Corte osserva che la questione è stata affrontata dal giudice di merito e comunque la doglianza non supera il vaglio di specificità.
art. 1367 c.c.
Richiamato sul principio di conservazione del contratto; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto e non può essere rivalutata in cassazione se non nei limiti dei canoni ermeneutici specificamente violati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge va dedotta con argomentazioni specifiche che mostrino il contrasto tra la sentenza impugnata e le norme invocate; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non di argomentazioni o valutazioni difensive né di una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo privo di contenuto critico specifico rispetto alla decisione impugnata è un "non motivo" e comporta inammissibilità.
art. 629 c.p.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa minaccia della banca; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a una rivalutazione del fatto.
art. 1434 c.c.
Richiamato per l'asserita violenza morale; la Corte non ravvisa un errore di diritto perché la doglianza si risolve in un riesame del merito.
art. 1435 c.c.
Richiamato con riferimento ai requisiti della minaccia idonea a determinare il consenso; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per essere versata in fatto.
art. 1438 c.c.
Richiamato per la minaccia di far valere un diritto; anche qui la Corte non accoglie la doglianza perché diretta a contestare l'accertamento di merito.
art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.
Richiamato come base del piano attestato di risanamento nel quale il credito della banca sarebbe stato parzialmente soddisfatto e per la cui interpretazione la Corte d'appello aveva valorizzato la volontà di conservazione del contratto.
art. 96 l. fall.
Richiamato nel passaggio sulle banche venete in l.c.a.: quando sia già intervenuta sentenza di merito, il creditore può essere ammesso al passivo con riserva e il commissario può proseguire il giudizio di impugnazione.
art. 2 d.l. 25 giugno 2017, n. 99
Richiamato per il regime della liquidazione coatta amministrativa delle banche venete e il rinvio alle norme del TUB e, per il tramite di questo, alla legge fallimentare.
art. 80 TUB
Richiamato come norma di rinvio alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto nella liquidazione coatta amministrativa.
d.l. 25 giugno 2017, n. 99
Richiamato per la disciplina speciale delle banche venete in liquidazione coatta amministrativa.
l. 31 luglio 2017, n. 121
Legge di conversione del d.l. n. 99/2017 richiamata nel contesto della liquidazione coatta amministrativa delle banche venete.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, completa e riferita alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera contrapposizione tra una diversa ricostruzione dei fatti o del contratto e quella adottata dal giudice di merito integra un "non motivo".
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo per violazione di canoni ermeneutici specificamente indicati e illustrati nel loro concreto scostamento, non già per semplice dissenso sull'esito interpretativo.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende argomentazioni difensive, valutazioni o una diversa lettura delle prove.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la domanda non espressamente esaminata: in tal caso opera un rigetto implicito.
- In presenza di una causa negoziale individuata nel soddisfacimento del credito e nella conservazione dell'efficacia dell'accordo, la qualificazione dell'operazione come espromissione liberatoria può essere confermata se coerente con la volontà delle parti e con la funzione economico-sociale dell'assetto negoziale, salvo censura specifica e puntuale.
- In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, il giudizio di condanna instaurato prima dell'apertura della procedura non diventa improcedibile se sia già stata pronunciata sentenza di merito, poiché il credito può essere ammesso al passivo con riserva e il commissario può proseguire l'impugnazione.
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