Cassazione Civile, Ordinanza n. 19976/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (organo forense)
La controversia
Un avvocato, dopo essere stato ammesso e aver frequentato con esito positivo il corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, aveva ottenuto inizialmente l'inserimento nell'elenco degli aventi diritto a presentare domanda. Successivamente il CNF aveva negato l'iscrizione all'Albo speciale, ritenendo mancante il requisito dell'anzianità di otto anni di iscrizione nell'Albo ordinario, perché l'interessato aveva maturato parte della sua anzianità come avvocato stabilito e solo dal 2015 risultava iscritto all'Albo ordinario dopo l'integrazione. Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: 1) violazione dell'art. 22, comma 2, l. 247/2012, sostenendo che bastassero otto anni di iscrizione all'Albo, anche computando quelli come avvocato stabilito; 2) violazione dell'art. 9 d.lgs. 96/2001 e dei principi UE di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, assumendo illegittima la preclusione all'iscrizione per mancato cumulo dell'anzianità; 3) eccesso di potere e violazione del principio tempus regit actum, per avere il CNF applicato un regolamento modificato dopo la domanda originaria; 4) lesione dell'affidamento, per avere l'amministrazione prima ammesso il professionista al corso e poi negato il diritto all'iscrizione.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato che il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell'adunanza, aveva dato atto di aver ottenuto successivamente l'iscrizione all'Albo speciale in forza di una nuova istanza. Tuttavia la documentazione prodotta a supporto di tale fatto sopravvenuto è stata ritenuta tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c., sicché non è stata dichiarata formalmente la cessazione della materia del contendere. La Corte ha però interpretato la richiesta come inequivoca manifestazione di sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione, dichiarando quindi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato per l'inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Il requisito per l'accesso al corso e poi all'Albo speciale richiede l'anzianità richiesta dalla legge; nel caso deciso, l'anzianità maturata come avvocato stabilito non è stata considerata computabile ai fini dei otto anni di iscrizione rilevanti.
art. 9, comma 2, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96
Disciplina un diverso percorso di accesso per l'avvocato stabilito, distinto da quello previsto per l'iscrizione ordinaria all'Albo speciale ex art. 22 l. 247/2012.
art. 36, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Invocato dal ricorrente come parametro dell'eccesso di potere del CNF in sede giurisdizionale.
art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241
Riguarda la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela.
art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 241
Riguarda la presentazione di osservazioni nel procedimento amministrativo.
art. 21-quinquies, L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per la richiesta di revoca in autotutela, rimasta senza esito.
art. 267 TFUE
Richiamato nel ricorso come base per chiedere eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
artt. 49 e 56 TFUE
Invocati per sostenere la violazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato quale parametro interno di conformità ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE.
art. 372 c.p.c.
Consente il deposito di documenti nuovi in cassazione solo nei limiti rilevanti per la proponibilità, procedibilità o proseguibilità del ricorso; nel caso, la produzione tardiva non ha consentito di provare la cessazione della materia del contendere.
art. 380-bis c.p.c.
Regola il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale; la memoria del ricorrente è stata ritenuta tempestiva, ma non la documentazione allegata.
art. 390 c.p.c.
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse è stata equiparata a una rinuncia, con conseguente inammissibilità sopravvenuta se non ricorrono i presupposti dell'estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, l'anzianità richiesta dalla legge va riferita alla specifica iscrizione rilevante secondo il percorso normativo prescelto; non è automaticamente cumulabile l'anzianità maturata in una diversa sezione dell'Albo corrispondente a un differente status professionale.
- L'iscrizione come avvocato stabilito e l'iscrizione nell'Albo ordinario rappresentano forme ontologicamente diverse di esercizio della professione, fondate su titoli diversi, e la prima non è assimilabile alla seconda ai fini del computo dell'anzianità per l'accesso all'Albo speciale.
- Nel giudizio di cassazione, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, se non formalmente configurabile come cessazione della materia del contendere per difetto di prova rituale e/o di concorde presa d'atto delle parti, conduce all'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- La produzione documentale in cassazione è ammessa solo nei limiti dell'art. 372 c.p.c.; la tardività del deposito non consente di fondare pronunce sul sopravvenuto venir meno dell'interesse all'impugnazione.
- La domanda di parte che dia conto del conseguimento del bene della vita oggetto del giudizio può essere valorizzata come rinuncia sostanziale all'interesse all'impugnazione, con effetti processuali di inammissibilità sopravvenuta.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, trattandosi di presupposto diverso dal rigetto o dall'inammissibilità originaria.
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