Cassazione Civile, Sentenza n. 3884/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza di primo grado; il ricorrente contestava la regolarità delle notifiche di sette cartelle di pagamento (per vari tributi), la prescrizione dei crediti (incluse tasse automobilistiche, interessi e sanzioni), la legittimazione a rappresentare in giudizio della controparte (mancata produzione di procura efficace), la validità delle copie fotostatiche delle relate di notifica e la correttezza della loro indicazione di luogo/ destinatario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: il primo (rappresentanza/procura) è inammissibile per carenza di autosufficienza e comunque privo di fondamento perché la procura era stata depositata nelle controdeduzioni e la legittimazione può essere dimostrata anche con documenti prodotti in epoca successiva; il secondo (disconoscimento delle copie fotostatiche) è infondato perché il disconoscimento non aveva gli elementi di specificità richiesti dall'art. 2719 c.c. e non è stata proposta querela di falso; il terzo (notifiche in luogo diverso dalla residenza/domicilio) è infondato: le risultanze di relata godono di fede privilegiata e il giudice del merito ha fatto valutazioni fattuali non sindacabili in cassazione; il quarto (decadenza/merito dell'imposizione e prescrizione antecedente) è inammissibile per novità o comunque improcedibile nel giudizio sul preavviso di iscrizione ipotecaria perché le eccezioni sul merito degli atti impositivi dovevano essere proposte impugnando le singole cartelle; il quinto (prescrizione triennale per tasse automobilistiche) è inammissibile per novità e perché la notifica delle cartelle interrompeva la prescrizione. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato alle spese di lite (importo liquidato in dispositivo) e al versamento di un ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Riferita alla presunta nullità per omessa pronuncia: la Corte ricorda che l'omesso esame di questioni processuali non dà luogo a nullità per omessa pronunzia ai sensi dell'art.112 ma può tradursi in diversa violazione; inoltre richiama il principio di autosufficienza del ricorso di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.
art. 360, comma 1, n. 3, n. 4
Norma richiamata come parametro di censura in cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto: la Corte dichiara inammissibili o infondati i motivi perché non rispettano il principio di autosufficienza o attengono a valutazioni di fatto.
art. 2719 cod. civ.
Applicato per i disconoscimenti delle copie fotostatiche: il disconoscimento deve indicare in modo chiaro e specifico il documento contestato e le difformità rispetto all'originale; generiche asserzioni sono insufficienti.
D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Richiamato per il principio secondo cui le eccezioni relative a una cartella di pagamento devono essere proposte con ricorso avverso la cartella stessa; non possono essere sollevate per la prima volta nell'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria.
artt. 139 e 140 cod. proc. civ.
Riferiti alla regolarità della notifica: se la notifica è eseguita secondo le forme previste la dimora o la presenza del destinatario nel luogo di inoltro è presunta; chi contesta la notifica deve provare il contrario.
art. 5 D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, conv. L. 28 febbraio 1983 n. 53
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione delle tasse automobilistiche; la Corte però ritiene la questione inammissibile per novità o improcedibile nel rito del preavviso ipotecario.
art. 2946 cod. civ.
Norma sulla prescrizione; la Corte richiama il principio generale ma osserva che la prescrizione intercorsa prima della notifica deve essere eccepita con il ricorso avverso la cartella, e la notifica stessa interrompe la prescrizione.
art. 2700 cod. civ.
Riferito alla fede privilegiata dei documenti pubblici: la relata di notifica gode di fede privilegiata fino a querela di falso, che il ricorrente non ha proposto.
artt. 221 e ss. cod. proc. civ.
Norme sul procedimento di querela di falso: richiamate per sottolineare che, per contrastare la fede privilegiata delle relate, occorre la querela di falso.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 13, comma 1-quater; art. 13, comma 1-bis
Riferite all'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, come misura sanzionatoria/amministrativa.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni non già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello: il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza e indicare gli atti in cui la questione è stata dedotta in sede di merito.
- Le copie fotostatiche prodotte in giudizio possono essere disconosciute ai sensi dell'art. 2719 c.c. solo mediante contestazioni specifiche che indichino le difformità dall'originale; in caso di atto pubblico, per mettere in crisi la fede privilegiata occorre proporre la querela di falso.
- Le risultanze di relata di notifica regolarmente eseguita secondo l'art. 140 cod. proc. civ. godono di presunzione di correttezza e fede privilegiata; la mera prova anagrafica difforme non è sufficiente a dimostrare la nullità della notifica, gravando sul contestatore l'onere probatorio.
- Le eccezioni sul merito dell'atto impositivo (decadenza, prescrizione antecedente, illegittimità della pretesa tributaria) devono essere sollevate impugnando le singole cartelle; il giudizio sul preavviso di iscrizione ipotecaria è limitato a questioni inerenti all'atto successivo e non riapre il merito degli atti impositivi ormai definitivi.
- La notifica regolare delle cartelle interrompe la prescrizione del credito tributario e può far decorrere termini diversi; per contestare la prescrizione occorre averla eccepita nei termini procedurali appropriati.
- La legittimazione o procura a rappresentare la società può essere provata con documenti prodotti in grado e, fino a querela di falso, la Corte ritiene ammissibile la produzione anche in momenti successivi, purché rilevabile dagli atti del giudizio.
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