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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3884/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza di primo grado; il ricorrente contestava la regolarità delle notifiche di sette cartelle di pagamento (per vari tributi), la prescrizione dei crediti (incluse tasse automobilistiche, interessi e sanzioni), la legittimazione a rappresentare in giudizio della controparte (mancata produzione di procura efficace), la validità delle copie fotostatiche delle relate di notifica e la correttezza della loro indicazione di luogo/ destinatario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: il primo (rappresentanza/procura) è inammissibile per carenza di autosufficienza e comunque privo di fondamento perché la procura era stata depositata nelle controdeduzioni e la legittimazione può essere dimostrata anche con documenti prodotti in epoca successiva; il secondo (disconoscimento delle copie fotostatiche) è infondato perché il disconoscimento non aveva gli elementi di specificità richiesti dall'art. 2719 c.c. e non è stata proposta querela di falso; il terzo (notifiche in luogo diverso dalla residenza/domicilio) è infondato: le risultanze di relata godono di fede privilegiata e il giudice del merito ha fatto valutazioni fattuali non sindacabili in cassazione; il quarto (decadenza/merito dell'imposizione e prescrizione antecedente) è inammissibile per novità o comunque improcedibile nel giudizio sul preavviso di iscrizione ipotecaria perché le eccezioni sul merito degli atti impositivi dovevano essere proposte impugnando le singole cartelle; il quinto (prescrizione triennale per tasse automobilistiche) è inammissibile per novità e perché la notifica delle cartelle interrompeva la prescrizione. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato alle spese di lite (importo liquidato in dispositivo) e al versamento di un ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Riferita alla presunta nullità per omessa pronuncia: la Corte ricorda che l'omesso esame di questioni processuali non dà luogo a nullità per omessa pronunzia ai sensi dell'art.112 ma può tradursi in diversa violazione; inoltre richiama il principio di autosufficienza del ricorso di cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.

    art. 360, comma 1, n. 3, n. 4

    Norma richiamata come parametro di censura in cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto: la Corte dichiara inammissibili o infondati i motivi perché non rispettano il principio di autosufficienza o attengono a valutazioni di fatto.

  • art. 2719 cod. civ.

    Applicato per i disconoscimenti delle copie fotostatiche: il disconoscimento deve indicare in modo chiaro e specifico il documento contestato e le difformità rispetto all'originale; generiche asserzioni sono insufficienti.

  • D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamato per il principio secondo cui le eccezioni relative a una cartella di pagamento devono essere proposte con ricorso avverso la cartella stessa; non possono essere sollevate per la prima volta nell'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria.

  • artt. 139 e 140 cod. proc. civ.

    Riferiti alla regolarità della notifica: se la notifica è eseguita secondo le forme previste la dimora o la presenza del destinatario nel luogo di inoltro è presunta; chi contesta la notifica deve provare il contrario.

  • art. 5 D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, conv. L. 28 febbraio 1983 n. 53

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione delle tasse automobilistiche; la Corte però ritiene la questione inammissibile per novità o improcedibile nel rito del preavviso ipotecario.

  • art. 2946 cod. civ.

    Norma sulla prescrizione; la Corte richiama il principio generale ma osserva che la prescrizione intercorsa prima della notifica deve essere eccepita con il ricorso avverso la cartella, e la notifica stessa interrompe la prescrizione.

  • art. 2700 cod. civ.

    Riferito alla fede privilegiata dei documenti pubblici: la relata di notifica gode di fede privilegiata fino a querela di falso, che il ricorrente non ha proposto.

  • artt. 221 e ss. cod. proc. civ.

    Norme sul procedimento di querela di falso: richiamate per sottolineare che, per contrastare la fede privilegiata delle relate, occorre la querela di falso.

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    art. 13, comma 1-quater; art. 13, comma 1-bis

    Riferite all'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, come misura sanzionatoria/amministrativa.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni non già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello: il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza e indicare gli atti in cui la questione è stata dedotta in sede di merito.
  • Le copie fotostatiche prodotte in giudizio possono essere disconosciute ai sensi dell'art. 2719 c.c. solo mediante contestazioni specifiche che indichino le difformità dall'originale; in caso di atto pubblico, per mettere in crisi la fede privilegiata occorre proporre la querela di falso.
  • Le risultanze di relata di notifica regolarmente eseguita secondo l'art. 140 cod. proc. civ. godono di presunzione di correttezza e fede privilegiata; la mera prova anagrafica difforme non è sufficiente a dimostrare la nullità della notifica, gravando sul contestatore l'onere probatorio.
  • Le eccezioni sul merito dell'atto impositivo (decadenza, prescrizione antecedente, illegittimità della pretesa tributaria) devono essere sollevate impugnando le singole cartelle; il giudizio sul preavviso di iscrizione ipotecaria è limitato a questioni inerenti all'atto successivo e non riapre il merito degli atti impositivi ormai definitivi.
  • La notifica regolare delle cartelle interrompe la prescrizione del credito tributario e può far decorrere termini diversi; per contestare la prescrizione occorre averla eccepita nei termini procedurali appropriati.
  • La legittimazione o procura a rappresentare la società può essere provata con documenti prodotti in grado e, fino a querela di falso, la Corte ritiene ammissibile la produzione anche in momenti successivi, purché rilevabile dagli atti del giudizio.

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