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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33100/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la scelta di definire il grado di appello con concordato sulla pena e rinuncia agli altri motivi precludeva la proposizione in cassazione di censure sulla motivazione della pena e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in applicazione del concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e a fronte della rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna di primo grado riducendo la pena secondo l'accordo tra le parti. Nel ricorso si deducevano un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché riferite a profili già oggetto di rinuncia nell'ambito dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., con conseguente effetto preclusivo anche nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice d'appello e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di cassazione, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La sua mancata applicazione non può essere dedotta in cassazione quando la parte abbia già rinunciato alle corrispondenti questioni nel contesto del concordato sulla pena in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può provvedere senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata e decisione con ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La definizione del giudizio di appello mediante concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., accompagnata dalla rinuncia agli altri motivi di appello, preclude la successiva deduzione in cassazione di censure che investano i profili oggetto di rinuncia.
  • Il potere dispositivo esercitato dalla parte nel concordato sulla pena opera come limite non solo alla cognizione del giudice di secondo grado, ma anche al controllo di legittimità, con effetti assimilabili alla rinuncia all'impugnazione.
  • Quando il ricorso per cassazione ripropone questioni coperte dalla rinuncia intervenuta in appello nell'ambito del concordato, il ricorso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
  • In presenza di inammissibilità, la Corte può decidere in camera di consiglio non partecipata con ordinanza, senza formalità di rito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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