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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16743/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo alla somma di euro 13.700,00 nell'ambito di un'indagine per usura. Il difensore ha denunciato: violazione e erronea applicazione degli artt. 321 c.p.p. e 644 c.p.; mancata e insufficiente motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il reato di usura contestato; assenza di prova che il denaro costituisca prezzo, prodotto o profitto del reato (la persona offesa non avrebbe versato rate); rilievo che parte del denaro è stato rinvenuto in locali intestati o riconducibili a terzi (figlio, nuora, macelleria) e quindi mancherebbe prova della riconducibilità al ricorrente; illegittima invocazione del rischio di reiterazione del reato e del periculum in mora senza adeguata motivazione; lamentata anche la non idoneità del sequestro rispetto alla confisca ex art. 644 ult. comma, poiché questa può riguardare solo somme corrispondenti agli interessi effettivamente percepiti.

La decisione

Il giudice (Corte) ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato l'ordinanza del riesame per omessa/plausibile motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e l'illecito di usura, richiamando la giurisprudenza secondo cui il sequestro preventivo di somme di denaro è ammissibile solo se risulta l'intrinseca e specifica strumentalità o derivazione rispetto al reato (prodotto, profitto, prezzo o somma destinata a commettere il reato). Ha altresì precisato che, con riguardo all'usura, la confisca ex art. 644 ult. comma riguarda gli interessi effettivamente corrisposti. Per tali carenze ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Avellino — Sezione per il riesame delle misure cautelari reali — per nuovo esame.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020 art. 23, comma 8

    Richiamato esclusivamente per indicare la modalità di trattazione con contraddittorio cartolare; non incide sul merito del sequestro.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dal difensore come norma che sarebbe stata erroneamente applicata, in relazione alle garanzie e alla motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte rileva carenza motivazionale sul punto.

  • art. 324, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiama la facoltà dell'impugnante di presentare motivi a sostegno della richiesta in sede di riesame; utilizzata per spiegare i limiti del principio devolutivo nel procedimento di riesame.

  • art. 644 cod. pen. (ultimo comma)

    Interpretato nel senso che la confisca obbligatoria, e quindi il relativo sequestro a fini di confisca, può riguardare solo le somme corrispondenti al valore degli interessi o altri vantaggi effettivamente percepiti come profitto dell'usura; non può essere estesa a somme non dimostrabilmente derivate dall'illecito.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo di somme di denaro in reati economici (es. usura) richiede una motivazione precisa e il riscontro di un nesso di pertinenzialità: il denaro deve costituire prodotto, profitto o prezzo del reato, essere servito a commetterlo o esservi concretamente destinato.
  • Non è sufficiente richiamare fatti di usura anteriori o sospetti generici per giustificare il sequestro: occorre collegare specificamente la somma al fatto contestato o dimostrare la diretta derivazione causale.
  • Per la confisca ex art. 644, ultimo comma, è necessario dimostrare l'effettivo arricchimento derivante dagli interessi usurari: la mera disponibilità di denaro non prova l'esistenza di interessi percepiti.
  • Il periculum in mora deve essere concreto e adeguatamente motivato: il rischio di occultamento, dissipazione o di ulteriore attività illecita va documentato e non semplicemente evocato in termini generici.
  • Quando le somme sono rinvenute in locali riconducibili a terzi o distribuite tra più luoghi, la riconducibilità al soggetto indagato va provata; la mera presenza del denaro non basta a fondare il vincolo se non è dimostrata la disponibilità esclusiva o il rapporto causale con il reato.
  • In caso di sequestro disposto con finalità mista (impeditivo e confisca) il provvedimento deve distinguere chiaramente i presupposti di ciascuna finalità e motivarli separatamente.

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