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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3780/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/05/2021 che aveva confermato, in parte, la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e numerosi reati tributari e di accise. Il ricorrente ha censurato principalmente: 1) la mancata e tardiva consegna alle difese di un file audio intercettato ritenuto essenziale per il riesame, con conseguente vizio per impossibilità di esercitare un'effettiva difesa; 2) la ritenuta sussistenza dell'aggravante "416-bis.1" per collegamenti con organizzazioni mafiose, contestando l'assenza di elementi attuali e specifici; 3) la mancanza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, denunciando che il Tribunale ha fondato il giudizio su elementi remoti e congetture.

La decisione

La Corte Suprema ha accolto, in parte, il motivo relativo alla mancata tempestiva messa a disposizione del file audio: ha qualificato la violazione come nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., limitata alla pronuncia del tribunale del riesame. Per il vizio così accertato ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame del compendio indiziario. Le altre doglianze sono state assorbite in ragione dell'annullamento e del rinvio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la mancata consegna dei supporti registra il diritto della difesa ad ottenerli e impone alla difesa l'onere di provare la tempestività della richiesta e l'omesso/ritardato rilascio.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sostanziale sull'associazione a delinquere; la sentenza riporta che il reato era contestato come capo 1) ma la pronuncia si limita a valutare gli indizi alla luce delle vicende processuali, rinviando il riesame

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata come aggravante soggettiva per aver agevolato organizzazioni di stampo mafioso; la Corte ha rilevato che la sussistenza dell'aggravante richiede elementi concreti e non deduzioni da precedenti remoti, ma non ha deciso definitivamente sulla questione essendo intervenuto l'annullamento per motivo processuale

  • art. 268, comma 8 cod. proc. pen.

    Norma citata nel motivo di ricorso relativo alla disciplina del riesame/ordinanza; la questione processuale connessa alla verifica delle intercettazioni è stata esaminata alla luce dei criteri di accesso ai supporti

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma sull'inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte distingue tra inutilizzabilità e la nullità a regime intermedio prevista dall'art. 178 c.p.p., affermando che il mancato rilascio non determina automaticamente inutilizzabilità ma una nullità limitata alla pronuncia del riesame

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 178, c.1, lett. c) c.p.p.

    La Corte ha qualificato la violazione relativa alla mancata consegna dei file come nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, i cui effetti si estendono alla sola pronuncia del tribunale del riesame

  • art. 292, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 292, lett. c) c.p.p.

    Richiamata in relazione all'erronea omessa valutazione del materiale indiziario da parte del GIP; la Corte ha osservato come il Tribunale non potesse supplire impropriamente a omissioni valutative senza nuovo esame

  • art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.

    art. 309, c. 9-bis c.p.p.

    Citato nella ricostruzione processuale relativa alla richiesta della difesa di rinvio dell'udienza di riesame per prendere visione delle intercettazioni; non è stata invece riformulata la decisione del riesame senza il materiale

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e); i motivi dedotti in cassazione sono stati esaminati in relazione ai profili procedurali e di motivazione, con accoglimento parziale del motivo relativo alla mancata consegna

Massime di principio

  • Se la difesa dimostra di aver richiesto tempestivamente al PM copia dei supporti magnetici/informatici delle intercettazioni utilizzate per la misura cautelare e la consegna è mancata o avvenuta in ritardo, si configura una nullità a 'regime intermedio' (art. 178 c.p.p.) che può far annullare la decisione del tribunale del riesame; non sempre ciò determina l'inutilizzabilità automatica della prova in ogni fase
  • La nullità per mancata consegna dei file limita i suoi effetti alla pronuncia del riesame: non invalida retroattivamente l'ordinanza cautelare del GIP, ma obbliga il tribunale a riesaminare il compendio probatorio una volta che il materiale sia disponibile
  • La difesa ha l'onere di provare sia la tempestiva richiesta al PM sia l'omesso o tardivo rilascio del materiale e, idealmente, di procurarsi il supporto tecnico necessario per trascrivere o ascoltare i file prima dell'udienza di riesame
  • Quando si contestano aggravanti soggettive legate alla 'mafia' o al vincolo associativo, il giudice deve basarsi su indizi attuali, concreti e specifici; riferimenti a comportamenti o precedenti remoti, da soli, non sono sufficienti a fondare esigenze cautelari straordinarie
  • Se il materiale essenziale è stato consegnato alle difese troppo tardi rispetto all'udienza di riesame e ciò ha impedito una difesa effettiva, il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio per nuovo esame piuttosto che l'annullamento assoluto della misura cautelare

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