Cassazione Penale, Sentenza n. 3780/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/05/2021 che aveva confermato, in parte, la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e numerosi reati tributari e di accise. Il ricorrente ha censurato principalmente: 1) la mancata e tardiva consegna alle difese di un file audio intercettato ritenuto essenziale per il riesame, con conseguente vizio per impossibilità di esercitare un'effettiva difesa; 2) la ritenuta sussistenza dell'aggravante "416-bis.1" per collegamenti con organizzazioni mafiose, contestando l'assenza di elementi attuali e specifici; 3) la mancanza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, denunciando che il Tribunale ha fondato il giudizio su elementi remoti e congetture.
La decisione
La Corte Suprema ha accolto, in parte, il motivo relativo alla mancata tempestiva messa a disposizione del file audio: ha qualificato la violazione come nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., limitata alla pronuncia del tribunale del riesame. Per il vizio così accertato ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame del compendio indiziario. Le altre doglianze sono state assorbite in ragione dell'annullamento e del rinvio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la mancata consegna dei supporti registra il diritto della difesa ad ottenerli e impone alla difesa l'onere di provare la tempestività della richiesta e l'omesso/ritardato rilascio.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma sostanziale sull'associazione a delinquere; la sentenza riporta che il reato era contestato come capo 1) ma la pronuncia si limita a valutare gli indizi alla luce delle vicende processuali, rinviando il riesame
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata come aggravante soggettiva per aver agevolato organizzazioni di stampo mafioso; la Corte ha rilevato che la sussistenza dell'aggravante richiede elementi concreti e non deduzioni da precedenti remoti, ma non ha deciso definitivamente sulla questione essendo intervenuto l'annullamento per motivo processuale
art. 268, comma 8 cod. proc. pen.
Norma citata nel motivo di ricorso relativo alla disciplina del riesame/ordinanza; la questione processuale connessa alla verifica delle intercettazioni è stata esaminata alla luce dei criteri di accesso ai supporti
art. 191 cod. proc. pen.
Norma sull'inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte distingue tra inutilizzabilità e la nullità a regime intermedio prevista dall'art. 178 c.p.p., affermando che il mancato rilascio non determina automaticamente inutilizzabilità ma una nullità limitata alla pronuncia del riesame
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 178, c.1, lett. c) c.p.p.
La Corte ha qualificato la violazione relativa alla mancata consegna dei file come nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, i cui effetti si estendono alla sola pronuncia del tribunale del riesame
art. 292, lett. c) cod. proc. pen.
art. 292, lett. c) c.p.p.
Richiamata in relazione all'erronea omessa valutazione del materiale indiziario da parte del GIP; la Corte ha osservato come il Tribunale non potesse supplire impropriamente a omissioni valutative senza nuovo esame
art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.
art. 309, c. 9-bis c.p.p.
Citato nella ricostruzione processuale relativa alla richiesta della difesa di rinvio dell'udienza di riesame per prendere visione delle intercettazioni; non è stata invece riformulata la decisione del riesame senza il materiale
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e); i motivi dedotti in cassazione sono stati esaminati in relazione ai profili procedurali e di motivazione, con accoglimento parziale del motivo relativo alla mancata consegna
Massime di principio
- Se la difesa dimostra di aver richiesto tempestivamente al PM copia dei supporti magnetici/informatici delle intercettazioni utilizzate per la misura cautelare e la consegna è mancata o avvenuta in ritardo, si configura una nullità a 'regime intermedio' (art. 178 c.p.p.) che può far annullare la decisione del tribunale del riesame; non sempre ciò determina l'inutilizzabilità automatica della prova in ogni fase
- La nullità per mancata consegna dei file limita i suoi effetti alla pronuncia del riesame: non invalida retroattivamente l'ordinanza cautelare del GIP, ma obbliga il tribunale a riesaminare il compendio probatorio una volta che il materiale sia disponibile
- La difesa ha l'onere di provare sia la tempestiva richiesta al PM sia l'omesso o tardivo rilascio del materiale e, idealmente, di procurarsi il supporto tecnico necessario per trascrivere o ascoltare i file prima dell'udienza di riesame
- Quando si contestano aggravanti soggettive legate alla 'mafia' o al vincolo associativo, il giudice deve basarsi su indizi attuali, concreti e specifici; riferimenti a comportamenti o precedenti remoti, da soli, non sono sufficienti a fondare esigenze cautelari straordinarie
- Se il materiale essenziale è stato consegnato alle difese troppo tardi rispetto all'udienza di riesame e ciò ha impedito una difesa effettiva, il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio per nuovo esame piuttosto che l'annullamento assoluto della misura cautelare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3755/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3756/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3758/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3760/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3761/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3763/2022 del 03/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →