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Sentenza

Sentenza del 10/07/2019 n. 588 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene sul diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte per l'acquisto di beni effettuati in una catena di operazioni di vendita. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte - Articolo 168 - Catena di cessioni di beni - Diniego del diritto alla detrazione a causa dell'esistenza di tale catena - Obbligo dell'autorità tributaria competente di dimostrare l'esistenza di una pratica abusiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il VID aveva negato, o ridotto, la detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati da Kuršu zeme presso SIA "KF Prema", ritenendo che la società fosse inserita consapevolmente in una catena artificiosa di rivendite. I beni erano stati inizialmente ceduti da una società lituana, successivamente rivenduti da più società lettoni e infine fatturati da KF Prema a Kuršu zeme; quest'ultima li aveva materialmente ritirati nel deposito del primo fornitore. Secondo il VID, le società intermediarie non avrebbero svolto un'effettiva attività e Kuršu zeme avrebbe dovuto considerare l'operazione come un acquisto intracomunitario diretto. La questione era se la sola esistenza della catena e il possesso fisico dei beni presso un soggetto diverso dal fornitore indicato in fattura fossero sufficienti per negare la detrazione, senza dimostrare uno specifico vantaggio fiscale indebito.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la mera partecipazione a una catena di vendite successive e il fatto che i beni siano stati ritirati presso il deposito di un altro soggetto non dimostrano, da soli, l'esistenza di una pratica abusiva. Per negare la detrazione, l'autorità tributaria deve provare, sulla base di elementi oggettivi, sia l'esistenza di un vantaggio fiscale indebito contrario agli obiettivi della direttiva IVA, sia che lo scopo essenziale delle operazioni fosse ottenere tale vantaggio. Poiché il VID non aveva individuato né dimostrato tale vantaggio, la detrazione non poteva essere negata per le sole circostanze contestate. La qualificazione della cessione come intracomunitaria e l'individuazione dell'operazione cui imputare l'unico trasporto dovevano comunque essere accertate dal giudice nazionale considerando tutte le circostanze, incluso il momento del trasferimento del potere di disporre dei beni come proprietario.

Norme richiamate

  • Articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE

    Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto [...] di detrarre [...] l'IVA dovuta o assolta [...] per i beni che gli sono o gli saranno ceduti.

    Il diritto alla detrazione è un principio fondamentale del sistema IVA e non può essere limitato sulla base di semplici irregolarità o sospetti; può essere negato solo quando sia dimostrato che è invocato fraudolentemente o abusivamente.

  • Articoli 167 e seguenti della direttiva 2006/112/CE

    Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile.

    La detrazione è parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, deve essere esercitata immediatamente per l'imposta gravante sulle operazioni a monte.

  • Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE

    Costituisce "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

    L'esistenza di una cessione non richiede necessariamente il trasferimento della proprietà giuridica né la consegna materiale diretta dal soggetto indicato in fattura all'acquirente; possono esistere più cessioni successive con un solo trasporto effettivo.

  • Articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati [...] nell'Unione europea [...] nei confronti di un altro soggetto passivo [...] in uno Stato membro diverso.

    Nelle catene con un unico trasporto intracomunitario occorre individuare quale cessione sia quella cui imputare il trasporto, perché da tale qualificazione dipendono il regime IVA e il diritto alla detrazione o al rimborso.

  • Principio giurisprudenziale dell'abuso del diritto in materia di IVA

    L'accertamento di una pratica abusiva [...] richiede [...] che le operazioni [...] abbiano come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale [...] e [...] che [...] lo scopo essenziale [...] si limita all'ottenimento di tale vantaggio fiscale.

    L'amministrazione deve dimostrare entrambe le condizioni dell'abuso: un vantaggio fiscale contrario alla finalità della normativa e la prevalenza dello scopo di ottenere quel vantaggio. La prova non può fondarsi esclusivamente sulla struttura della catena commerciale o sul luogo di consegna.

Massime di principio

  • La detrazione IVA non può essere negata solo perché l'operazione rientra in una catena di rivendite o perché i beni sono stati consegnati da un soggetto diverso da quello indicato in fattura.
  • L'onere di provare l'abuso o la frode grava sull'autorità tributaria, che deve indicare fatti concreti, il vantaggio fiscale indebito e il collegamento tra tale vantaggio e le operazioni contestate.
  • La consegna diretta dal primo fornitore all'acquirente finale può essere compatibile con più vendite successive e con fatture emesse da intermediari; la consegna materiale non coincide necessariamente con il trasferimento del potere di disporre del bene.
  • Per valutare una catena intracomunitaria occorre ricostruire complessivamente trasporto, fatture, accordi commerciali e momento del trasferimento del potere di disporre dei beni.
  • Se l'IVA è stata fatturata e versata in modo errato perché la cessione era in realtà intracomunitaria esente, l'acquirente potrebbe non poter detrarre quell'IVA sulla sola base della fattura, ma può chiederne il rimborso al fornitore e, in casi di impossibilità o eccessiva difficoltà, eventualmente all'amministrazione tributaria secondo il diritto nazionale.

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