Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/07/2019 n. 446 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Sentenza di primo grado - Omessa pronuncia su tutte le domande - Nullità - Sussistenza - Esclusione - Poteri del giudice di appello - Descrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP che aveva riconosciuto il debito IVA, ma annullato sanzioni e interessi, chiedendo la conferma di tali poste. La società ha resistito e proposto appello incidentale, lamentando l'omessa pronuncia del primo giudice su diverse questioni: nullità del ruolo e della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, inammissibilità delle azioni esecutive durante l'amministrazione straordinaria, difetto di motivazione e insussistenza dei presupposti per il ruolo straordinario.

La decisione

La CTR ha stabilito che l'omessa pronuncia su alcune domande non determina la nullità della sentenza di primo grado né la regressione del processo, ma impone al giudice d'appello di decidere direttamente sulle questioni omesse. Ha rigettato l'appello incidentale della società, ritenendo legittima l'iscrizione a ruolo del debito IVA, non necessaria la preventiva notifica dell'invito al pagamento e sussistenti i presupposti per il ruolo straordinario in ragione dello stato di insolvenza. Ha invece accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia: le sanzioni non erano dovute, poiché la dichiarazione IVA presentata dai commissari serviva all'eventuale insinuazione al passivo, ma erano dovuti gli interessi per la tardiva iscrizione a ruolo. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata limitatamente agli interessi; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa

    L'omessa pronuncia costituisce un vizio della decisione, ma nel processo tributario d'appello non comporta automaticamente la nullità con regressione del giudizio; il giudice d'appello deve esaminare direttamente le questioni non decise.

  • Art. 59, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Attribuisce al giudice d'appello il compito di decidere nel merito le questioni sulle quali il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi, senza rimettere necessariamente la causa al primo giudice.

  • Art. 60, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972

    L'invito preventivo al pagamento dell'IVA dichiarata e non versata non costituisce, secondo la decisione, un atto necessario per l'iscrizione a ruolo; la sua funzione è principalmente quella di consentire una riduzione delle conseguenze sanzionatorie.

  • Art. 17, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    Consente l'iscrizione a ruolo delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento senza previa contestazione, ed è stato interpretato come norma che ha implicitamente superato la necessità dell'invito previsto dall'art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972.

  • Art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 347 del 2003, convertito dalla legge n. 39 del 2004

    L'ammissione all'amministrazione straordinaria comporta lo spossessamento del debitore e l'affidamento della gestione ai commissari, con applicazione degli effetti delle norme concorsuali richiamate.

  • Art. 48, d.lgs. n. 270 del 1999

    Vieta l'inizio e la prosecuzione delle azioni esecutive individuali nei confronti dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, ma non impedisce l'iscrizione del credito a ruolo.

  • Art. 8, comma 4, d.P.R. n. 322 del 1998

    La dichiarazione IVA relativa al periodo anteriore alla procedura concorsuale è funzionale all'eventuale insinuazione del credito nel passivo e non comporta, di per sé, l'applicazione delle sanzioni per tardivo pagamento.

  • Art. 20, d.P.R. n. 602 del 1973

    Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo restano dovuti anche quando le sanzioni non siano applicabili, in quanto collegati al ritardo nell'iscrizione e alla tardiva presentazione della dichiarazione.

  • Art. 33, d.lgs. n. 112 del 1999

    L'iscrizione a ruolo consente all'ente creditore di insinuare il credito nel passivo della procedura concorsuale; la sospensione delle azioni esecutive non elimina la necessità né la possibilità di formalizzare il credito.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia del giudice di primo grado su alcune domande non comporta automaticamente la nullità della sentenza né il rinvio della causa: il giudice d'appello può e deve decidere direttamente sulle questioni non esaminate.
  • Nelle controversie relative a imposte dichiarate dal contribuente e non versate, l'Amministrazione può procedere all'iscrizione a ruolo senza una preventiva notifica dell'invito al pagamento, salvo specifiche diverse previsioni applicabili al caso concreto.
  • L'ammissione a una procedura concorsuale impedisce normalmente la riscossione coattiva individuale, ma non impedisce l'iscrizione a ruolo del credito tributario e la sua insinuazione al passivo.
  • La dichiarazione presentata dai commissari o dagli organi della procedura per periodi anteriori all'apertura della procedura può avere finalità ricognitiva e di insinuazione al passivo; ciò non implica automaticamente l'applicazione di sanzioni per omesso versamento.
  • Gli interessi sul debito tributario possono rimanere dovuti anche quando le sanzioni vengano escluse, se il ritardo nel pagamento o nell'iscrizione a ruolo è previsto dalla legge e non è stato specificamente contestato.
  • Lo stato di insolvenza derivante dall'ammissione all'amministrazione straordinaria può integrare il periculum in mora necessario per l'iscrizione del credito in un ruolo straordinario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.