Sentenza del 10/07/2019 n. 579 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene in tema di violazione della normativa doganale relativamente a beni introdotti nel circuito economico dell'Unione europea Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articoli 202 et 203 - Dazi doganali all'importazione - Nascita di un'obbligazione doganale dovuta a violazioni della normativa doganale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e articolo 30 - IVA all'importazione - Evento generatore dell'imposta - Nozione di "importazione" di un bene - Requisito dell'ingresso del bene nel circuito economico dell'Unione europea - Introduzione di tale bene in uno Stato membro diverso da quello in cui è sorta l'obbligazione doganale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
FedEx aveva trasportato in Grecia, passando per la Germania, beni provenienti da Paesi terzi. Alcune merci erano state introdotte irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione o sottratte al controllo doganale in Germania, facendo sorgere in tale Stato un’obbligazione doganale ai sensi degli articoli 202 e 203 del codice doganale. L’amministrazione tedesca aveva quindi richiesto anche l’IVA all’importazione. FedEx sosteneva invece che le merci non fossero entrate nel circuito economico tedesco, essendo state soltanto trasbordate e successivamente trasportate in Grecia, dove erano state immesse in libera pratica e consumate.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la sola violazione della normativa doganale in uno Stato membro, con conseguente nascita di un’obbligazione doganale in quello Stato, non è sufficiente a far sorgere anche l’IVA all’importazione nello stesso Stato. Quando è accertato che le merci sono state trasportate in un altro Stato membro, loro destinazione finale, e lì sono state consumate, l’IVA all’importazione sorge esclusivamente nello Stato di destinazione finale. La presunzione secondo cui la merce sia entrata nel circuito economico nello Stato della violazione doganale può quindi essere confutata mediante la prova del successivo trasporto e consumo in un altro Stato membro. La questione relativa al mero rischio di ingresso nel circuito economico è stata dichiarata irricevibile perché ipotetica nel caso concreto. La decisione finale ha dunque accolto la tesi interpretativa favorevole a FedEx, rimettendo al giudice nazionale la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
Sono soggette all’IVA (...) le importazioni di beni.
L’importazione di beni costituisce un’operazione soggetta all’IVA, ma l’imposizione presuppone l’effettivo ingresso del bene nel circuito economico dell’Unione.
Articolo 30, direttiva 2006/112/CE
Si considera "importazione di beni" l’ingresso nella Comunità di un bene che non è in libera pratica.
La nozione di importazione è collegata non soltanto all’ingresso fisico nel territorio dell’Unione, ma anche all’ingresso effettivo nel circuito economico, con possibilità di consumo.
Articolo 60, direttiva 2006/112/CE
L’importazione di beni è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità.
La regola generale individua lo Stato dell’importazione in base al luogo in cui il bene si trova al momento dell’ingresso nell’Unione.
Articolo 61, direttiva 2006/112/CE
Se un bene (...) è vincolato (...) ad un regime di (...) transito esterno, l’importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene è svincolato da tali regimi.
In presenza di regimi doganali sospensivi, l’importazione si considera effettuata nello Stato in cui il bene viene svincolato dal regime, salvo che sia dimostrato che il bene è entrato nel circuito economico in un altro Stato membro.
Articolo 70, direttiva 2006/112/CE
Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l’importazione di beni.
L’IVA diventa esigibile quando si realizza l’importazione rilevante ai fini IVA.
Articolo 71, direttiva 2006/112/CE
Quando i beni sono vincolati (...) ad un regime (...) di transito esterno, il fatto generatore dell’imposta si verifica (...) soltanto nel momento in cui i beni sono svincolati da tali regimi.
Il momento impositivo può essere differito fino allo svincolo dal regime doganale; l’IVA può inoltre essere collegata al momento di nascita dell’obbligazione doganale, senza che ciò determini automaticamente l’individuazione dello Stato competente per l’IVA.
Articoli 202 e 203, regolamento (CEE) n. 2913/92
L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’irregolare introduzione (...) o alla sottrazione al controllo doganale.
Le violazioni doganali possono far sorgere un’obbligazione doganale nello Stato in cui sono commesse, ma tale obbligazione non comporta automaticamente che anche l’IVA all’importazione sia dovuta in quello stesso Stato.
Massime di principio
- Dazi doganali e IVA all’importazione sono prelievi distinti: la nascita di un debito doganale in uno Stato membro non determina automaticamente la nascita dell’IVA nello stesso Stato.
- Quando la merce attraversa uno Stato membro soltanto per transito o trasbordo e viene destinata al consumo in un altro Stato, l’IVA all’importazione sorge, in linea di principio, nello Stato di destinazione finale.
- La presunzione che una violazione doganale abbia immesso la merce nel circuito economico dello Stato della violazione può essere superata provando il successivo trasporto, la destinazione finale e il consumo in un altro Stato membro.
- È essenziale distinguere tra semplice presenza fisica della merce, sottrazione al controllo doganale e ingresso effettivo nel circuito economico, inteso come possibilità concreta di consumo o utilizzazione nell’Unione.
- La prova documentale del percorso della merce, del trasbordo, della destinazione finale e dell’assolvimento dell’IVA nello Stato competente è determinante per evitare una doppia imposizione.
- La decisione riguarda l’interpretazione della direttiva IVA nel caso concreto e non esclude la responsabilità o il debito doganale nello Stato in cui è stata commessa la violazione.
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