Sentenza del 10/07/2019 n. 448 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Imposte - Iscrizione nel ruolo straordinario - Amministrazione straordinaria - Periculum in mora - Configurabilità - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTP nella parte in cui aveva escluso dal ruolo straordinario le sanzioni, sostenendo che la sentenza fosse incorsa in ultrapetizione e chiedendo di dichiararne la legittimità. La società ha contestato, a sua volta, la validità dell'iscrizione a ruolo e della cartella, deducendo l'inammissibilità di azioni esecutive individuali durante l'amministrazione straordinaria, il difetto di motivazione e l'assenza dei presupposti per il ruolo straordinario, nonché l'illegittimità dei compensi di riscossione.
La decisione
L'appello principale dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato. L'appello incidentale della società è stato accolto solo in parte: è stata confermata la legittimità dell'iscrizione a ruolo dell'IVA dichiarata e non versata, degli interessi e delle sanzioni, anche senza preventiva comunicazione bonaria e nonostante la procedura concorsuale. L'ammissione all'amministrazione straordinaria è stata ritenuta sufficiente a integrare il periculum in mora necessario per il ruolo straordinario, poiché consente all'Erario di insinuarsi tempestivamente al passivo. Tuttavia, sono stati dichiarati non dovuti tutti i compensi di riscossione, poiché la cartella, quale atto prodromico all'esecuzione individuale vietata dalla procedura, non avrebbe dovuto essere emessa: era sufficiente l'iscrizione a ruolo ai fini dell'ammissione al passivo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 60, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa.
L'imposta IVA dichiarata e non versata può essere iscritta direttamente a ruolo; la preventiva comunicazione o l'invito al pagamento non costituisce condizione necessaria per l'iscrizione.
Art. 17, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Consente l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi.
La norma consente l'irrogazione immediata delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo, rendendo non necessaria la previa contestazione e superando la funzione dell'invito previsto dall'art. 60, comma 6, d.P.R. n. 633/1972.
Art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 352/2003, convertito dalla legge n. 39/2004
Determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa.
L'ammissione all'amministrazione straordinaria produce gli effetti tipici delle procedure concorsuali, compreso il divieto di iniziative esecutive individuali.
Art. 48, d.lgs. n. 270/1999
Vieta l'inizio e la prosecuzione delle azioni esecutive individuali, anche speciali.
Il divieto riguarda la riscossione coattiva individuale, ma non impedisce l'iscrizione del credito tributario a ruolo né la sua insinuazione al passivo.
Art. 8, comma 4, d.P.R. n. 322/1998
Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è presentata apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo.
La dichiarazione IVA dei commissari o curatori è funzionale all'accertamento del credito e alla sua insinuazione nella procedura concorsuale, non all'avvio di un'esecuzione individuale.
Art. 33, d.lgs. n. 112/1999
Il concessionario provvede all'insinuazione nel passivo.
L'iscrizione a ruolo consente all'agente della riscossione di chiedere l'ammissione del credito tributario al passivo della procedura concorsuale.
Art. 17, d.lgs. n. 112/1999
Gli oneri o compensi di riscossione hanno natura retributiva e non sanzionatoria; tuttavia, non sono dovuti quando la cartella non avrebbe dovuto essere emessa perché incompatibile con il divieto di esecuzione individuale.
Art. 112 c.p.c.
Non è stato violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la contribuente aveva comunque chiesto l'annullamento delle sanzioni anche in relazione alla non punibilità dell'omesso versamento.
Massime di principio
- L'ammissione di un'impresa a una procedura di amministrazione straordinaria, quale indice qualificato dello stato di insolvenza, può integrare di per sé il periculum in mora necessario per l'iscrizione delle imposte al ruolo straordinario.
- La procedura concorsuale impedisce la riscossione coattiva individuale, ma non impedisce l'iscrizione a ruolo del credito tributario né la sua insinuazione al passivo.
- Per i tributi dichiarati e non versati, l'Amministrazione può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza preventiva notifica di un avviso bonario o di un ulteriore atto impositivo.
- Le sanzioni per omesso versamento possono essere iscritte a ruolo senza previa contestazione, quando l'omissione risulta dalla dichiarazione o dalle liquidazioni previste dalla legge.
- In presenza di una procedura concorsuale, la cartella di pagamento può risultare non necessaria o illegittima quale strumento esecutivo individuale: il credito può essere fatto valere mediante ruolo e domanda di ammissione al passivo.
- Gli oneri di riscossione non sono sanzioni e, in astratto, possono essere dovuti; tuttavia, non sono esigibili se la cartella non doveva essere emessa e il pagamento individuale era giuridicamente impedito.
- La dichiarazione del commissario straordinario non equivale necessariamente a un'autorizzazione al pagamento del debito pregresso: per il pagamento durante la procedura può essere necessaria l'autorizzazione del giudice competente.
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