Sentenza del 10/07/2019 n. 443 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Debito e credito IVA di società controllante e società controllata - Procedura di Compensazione - Prestazione di garanzie - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società contestavano il recupero dell'IVA compensata infragruppo e le sanzioni applicate. Sostenevano che l'omessa prestazione delle garanzie previste dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 fosse dipesa dall'ammissione di alcune controllate a una procedura concorsuale e dalla necessità di rispettare la par condicio creditorum. Deducevano inoltre che il credito IVA fosse comunque effettivamente esistente, che la garanzia avesse natura meramente cautelare e che la sanzione fosse illegittima perché irrogata senza autonomo atto, in assenza di colpevolezza e per una violazione meramente formale.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello della capogruppo e ha confermato il recupero delle somme portate in compensazione e la sanzione del 30% per omesso versamento dell'imposta. Ha stabilito che la prestazione della garanzia costituisce un elemento sostanziale e obbligatorio della compensazione infragruppo: in sua assenza la compensazione non si perfeziona, anche se il credito IVA esiste effettivamente. L'ammissione alla procedura concorsuale non giustifica l'utilizzo di crediti privi dei requisiti per la compensazione. Le sanzioni potevano essere irrogate contestualmente all'accertamento e, trattandosi di omesso versamento, era sufficiente l'iscrizione a ruolo. Sono state invece annullate le sanzioni nei confronti di due società controllate, perché l'Ufficio non aveva dimostrato la loro partecipazione cosciente e volontaria all'omissione commessa dalla capogruppo. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata nel resto.
Norme richiamate
Art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
La norma disciplina la presentazione della dichiarazione IVA nell'ambito della liquidazione di gruppo.
La dichiarazione della capogruppo non è sufficiente a perfezionare la compensazione se mancano gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina, tra cui la prestazione della garanzia.
Art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972
Prevede la prestazione di garanzie, anche triennali, con riferimento alle eccedenze di credito IVA.
La garanzia è stata considerata elemento sostanziale della compensazione infragruppo e non un mero adempimento formale o cautelare. In sua assenza, il credito non può essere validamente utilizzato in compensazione.
Art. 6, comma 3, d.m. 13 dicembre 1979
La disposizione rinvia alla disciplina dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
Nel regime IVA di gruppo, il trasferimento e l'utilizzo delle eccedenze sono subordinati al rispetto delle garanzie previste per i crediti IVA.
Art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997
Prevede la sanzione del 30% per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta.
L'utilizzo in compensazione di un credito non validamente compensabile equivale a un omesso versamento dell'imposta e giustifica l'applicazione della sanzione del 30%.
Art. 5, d.lgs. n. 472 del 1997
Stabilisce il principio di colpevolezza nell'applicazione delle sanzioni tributarie.
La sanzione non può essere applicata automaticamente a una società controllata se l'Amministrazione non prova una partecipazione cosciente e volontaria alla violazione commessa dalla capogruppo.
Art. 17, commi 1 e 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Disciplina le modalità di contestazione e irrogazione delle sanzioni tributarie.
La sanzione collegata al tributo può essere irrogata insieme all'avviso di accertamento quando i presupposti sono adeguatamente indicati; per la sanzione relativa all'omesso versamento è sufficiente l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione autonoma.
Art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992
Impone l'onere di specificità dei motivi di appello.
Nel processo tributario, la riproposizione puntuale delle questioni di diritto già sollevate può soddisfare l'onere di specificità, poiché l'appello ha carattere pienamente devolutivo.
Massime di principio
- Nelle compensazioni IVA infragruppo, la garanzia richiesta dalla legge è un requisito sostanziale: se non viene prestata, la compensazione non si perfeziona, anche quando il credito IVA è reale e documentato.
- L'impossibilità finanziaria o concorsuale di prestare la garanzia non legittima l'utilizzo del credito; il contribuente deve astenersi dalla compensazione oppure versare l'imposta dovuta.
- L'utilizzo di un credito IVA non compensabile viene trattato come omesso versamento d'imposta e può comportare la sanzione ordinaria del 30%, senza violazione dei principi di neutralità e proporzionalità dell'IVA.
- La responsabilità solidale o il coinvolgimento societario non comportano automaticamente l'applicazione della sanzione a ogni società del gruppo: per ciascun soggetto deve essere provata una condotta colpevole e consapevole.
- Quando la sanzione è direttamente collegata al tributo accertato, può essere inserita nello stesso avviso di accertamento, purché siano indicati chiaramente i fatti e i presupposti della violazione.
- La scadenza o la successiva inutilità della garanzia non sana retroattivamente una compensazione che era priva del requisito obbligatorio al momento del suo utilizzo.
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