Sentenza del 10/07/2019 n. 1107 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava le sanzioni per infedele dichiarazione applicate ai soci in relazione ai maggiori redditi imputati per trasparenza ai sensi dell'art. 5 T.U.I.R. L'accertamento societario era stato definito mediante adesione, sicché la quantificazione dei maggiori redditi da partecipazione era divenuta definitiva e doveva essere imputata ai soci in proporzione alle rispettive quote. Il giudice di primo grado aveva escluso le sanzioni ritenendo che i soci accomandanti, non avendo poteri gestori, non fossero responsabili della condotta dell'amministratore accomandatario. L'Ufficio ha contestato tale conclusione, sostenendo che anche il socio accomandante dispone di poteri di controllo e vigilanza sulla società.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni. Ha dichiarato dovute le sanzioni irrogate ai soci, da commisurare ai maggiori redditi da partecipazione accertati secondo la quantificazione già rideterminata dal primo giudice in conseguenza dell'adesione della società. I soci sono stati inoltre condannati al rimborso delle spese del grado di appello, liquidate in 2.500 euro oltre accessori di legge. È rimasta ferma la quantificazione dei maggiori redditi, ormai coperta da giudicato.
Norme richiamate
Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
Il reddito prodotto da una società di persone viene imputato direttamente ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, indipendentemente dalla percezione effettiva. La rettifica del reddito societario si riflette quindi sui redditi dichiarati dai soci.
Art. 46 del D.P.R. n. 600/1973
La maggiore imposta derivante dalla rettifica del reddito può comportare l'applicazione al socio della sanzione per infedele dichiarazione.
Art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997
La responsabilità sanzionatoria richiede colpevolezza, anche sotto forma di colpa, e non soltanto la volontarietà materiale della condotta. Per il socio non amministratore, la colpa può consistere nell'omesso o insufficiente esercizio dei poteri di controllo, consultazione e richiesta di rendiconto.
Disciplina civilistica della società in accomandita semplice
Il socio accomandante, pur essendo escluso dall'amministrazione, non è assimilabile a un socio di società di capitali privo di poteri di controllo: mantiene facoltà di vigilanza e verifica sulla gestione sociale. Per evitare le sanzioni deve dimostrare che comportamenti altrui gli abbiano concretamente impedito di esercitare tali poteri.
Cass. civ., n. 9637/2017; n. 16116/2017; n. 20099/2018
La giurisprudenza richiamata afferma che il maggior reddito imputato per trasparenza al socio di una società di persone può comportare anche la sanzione per infedele dichiarazione; per il socio non amministratore la colpa può derivare dal mancato esercizio dei poteri di controllo sulla società.
Massime di principio
- Nelle società di persone, l'imputazione per trasparenza del maggior reddito accertato a livello societario comporta normalmente la ripartizione del reddito tra i soci secondo le rispettive quote.
- L'adesione della società all'accertamento può rendere definitiva la quantificazione del maggior reddito societario e vincolare la determinazione del reddito imputabile ai soci, salvo specifiche contestazioni autonome.
- Il socio accomandante non è automaticamente esonerato dalle sanzioni fiscali per il solo fatto di non svolgere funzioni amministrative.
- La responsabilità del socio accomandante può fondarsi sulla colpa derivante dal mancato esercizio dei poteri di controllo, consultazione della contabilità e richiesta del rendiconto.
- Per escludere le sanzioni, il socio deve fornire una prova concreta di aver esercitato diligentemente i propri poteri oppure di essere stato oggettivamente impedito da condotte altrui.
- L'eventuale responsabilità dell'amministratore accomandatario non elimina necessariamente quella del socio nei confronti dell'Erario; il socio può eventualmente rivalersi civilmente sull'amministratore per i danni subiti.
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